Modalita' per l'applicazione nel 2005 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante: e del decreto ministeriale 25 marzo 1992.

Premessa.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunicano le modalita' secondo le quali il Ministero delle attivita' produttive (di seguito: Ministero) concedera' i contributi finanziari sulle spese sostenute dai consorzi per il commercio estero costituiti da piccole e medie imprese, ai sensi della legge 21 febbraio 1989, n. 83 (di seguito consorzi export).

Considerato che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni, ha attribuito alle regioni la gestione dei contributi destinati ai consorzi export, con esclusione di quelli multiregionali e che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 sono state trasferite le risorse alle regioni a statuto ordinario, la presente circolare riguarda esclusivamente la gestione dei contributi destinati ai consorzi export a carattere multiregionale.

In particolare, la circolare stabilisce le modalita' riguardanti l'approvazione dei programmi da realizzare nel 2005 e la liquidazione dei contributi per i programmi realizzati nel 2004.

Atteso inoltre che il trasferimento delle competenze non e' stato ancora perfezionato per le regioni a statuto speciale Sicilia e Valle D'Aosta, alle disposizioni della presente circolare possono ricorrere anche i consorzi export non a carattere multiregionale con sede in tali regioni fino a quando non sara' completato l'iter di trasferimento delle competenze. La liquidazione del contributo e' subordinata alla messa a disposizione di questa amministrazione, da parte del Ministero dell'economia, delle relative risorse, attualmente accantonate nel fondo unico.

La presente circolare potra' subire modifiche in relazione agli ulteriori sviluppi del passaggio delle competenze alle regioni.

Sezione I

Scopo della concessione dei contributi.

  1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), i contributi concessi dal Ministero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali e la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

  2. Il contributo e' destinato ai consorzi export per favorire il processo di internazionalizzazione in forma aggregata delle piccole e medie imprese associate. Pertanto, il contributo non puo' essere in alcun modo direttamente ripartito tra le imprese, ne' impiegato per coprire i costi di iniziative fruite da singole imprese o da una percentuale non significativa delle stesse, con riguardo al settore interessato dal progetto.

  3. Possono essere oggetto di finanziamento unicamente i costi delle azioni promozionali. I programmi proposti, pertanto, non dovranno contenere iniziative volte al diretto sostegno delle vendite.

    Definizione di consorzio multiregionale.

  4. Sono considerati consorzi export a carattere multiregionale, quelli in cui almeno il 25% delle imprese associate abbia la sede legale in una o piu' regioni diverse da quella delle restanti imprese. Per i consorzi export che abbiano piu' di 60 imprese associate, il requisito minimo e' fissato in 15 imprese aventi sede legale in una o piu' regioni diverse da quelle in cui hanno sede le restanti imprese.

  5. Tale requisito minimo deve essere posseduto dai consorzi export ininterrottamente dalla data della domanda di approvazione del programma, sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso.

    Destinatari dei contributi: requisiti.

  6. Possono accedere ai contributi per le attivita' promozionali i consorzi export e le societa' consortili a carattere multiregionale, anche in forma cooperativa, aventi come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attivita' promozionale necessaria per realizzarla.

    Nello statuto deve essere specificato il divieto di distribuzione degli utili anche in caso di scioglimento. I contributi possono essere riconosciuti esclusivamente sulle spese relative all'attivita' promozionale.

  7. Il consorzio export deve essere costituito da un numero di imprese non inferiore a otto; tale limite puo' essere ridotto a cinque qualora le imprese abbiano sede nelle regioni dell'obiettivo 1 (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna) o rientrino in settori merceologici specializzati, oppure sia costituito da imprese artigiane (art. 2, comma 3, della legge n.

    83/1989). Le consorziate devono avere la natura di PMI come definite dai decreti ministeriali del 18 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n.

    229 del 1 ottobre 1997), del 27 ottobre 1997 (Gazzetta Ufficiale n.

    266 del 14 novembre 1997) e del 23 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 1998). Le suddette condizioni minime devono essere possedute dai consorzi export ininterrottamente dalla data della domanda di approvazione del programma sino al 31 dicembre dell'anno di realizzazione del programma stesso.

  8. Per accedere ai contributi, il consorzio export deve essere composto da imprese che svolgono attivita' artigiane, industriali, commerciali, di trasporto e di servizi, ovvero attivita' ausiliarie delle precedenti (art. 1 della legge 21 febbraio 1989, n. 83).

  9. Dal momento della presentazione del programma promozionale sino al 31 dicembre dell'anno di riferimento del programma stesso, il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto ed esistente, formato da singole quote di partecipazione non inferiori a euro 1.291,14 e non superiori al 20 % del fondo stesso.

Sezione II

Presentazione delle domande.

  1. Le domande devono essere redatte in bollo e inoltrate al Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale per la promozione degli scambi - Div. III, Viale Boston n. 25 - 00144 Roma.

    La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre le date in seguito specificate. Le domande spedite successivamente non saranno prese in esame. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.

  2. Le domande, le dichiarazioni e le schede progetto devono essere redatte utilizzando i modelli allegati alla presente circolare. Il non utilizzo dei moduli o la loro incompleta presentazione puo' determinare la mancanza delle informazioni necessarie alla conduzione dell'istruttoria ed il conseguente diniego dell'approvazione del programma.

  3. Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le domande, le dichiarazioni e le schede progetto devono essere...

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