CIRCOLARE 7 agosto 2003, n. 328 - Modalita' per l'applicazione nel 2003 della legge 21 febbraio 1989, n. 83, recante interventi di sostegno per i consorzi tra piccole e medie imprese industriali, commerciali ed artigiane, e del decreto 25 marzo 1992

Premessa.

Conformemente a quanto stabilito dall'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241, si comunicano le modalita' secondo le quali il Ministero delle attivita' produttive (di seguito: Ministero) concedera' i contributi finanziari sulle spese sostenute dai consorzi multiregionali per il commercio estero costituiti da piccole e medie imprese.

In particolare, la circolare stabilisce le modalita' riguardanti l'approvazione dei programmi da realizzare nel 2004 e la liquidazione dei contributi per i programmi realizzati nel 2003.

Considerato che il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, ha attribuito alle regioni la gestione dei contributi destinati ai consorzi monoregionali e che con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 maggio 2000 sono state trasferite le risorse alle regioni a statuto ordinario, la presente circolare riguarda esclusivamente la gestione dei contributi destinati ai consorzi multiregionali.

Atteso inoltre che il trasferimento delle competenze non e' stato ancora perfezionato per le regioni a statuto speciale Sicilia e Valle D'Aosta, alle disposizioni della presente circolare possono ricorrere anche i consorzi monoregionali con sede in tali regioni fino a quando non sara' completato l'iter di trasferimento delle competenze. La liquidazione del contributo e' subordinata alla messa a disposizione di questa amministrazione da parte del Ministero del tesoro delle relative risorse, attualmente accantonate nel fondo unico.

La presente circolare potra' subire modifiche in relazione agli ulteriori sviluppi del passaggio delle competenze alle regioni.

Sezione I Scopo della concessione dei contributi.

  1. Secondo quanto previsto dall'art. 22, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 (Disposizioni in materia di commercio con l'estero), i contributi concessi dal Ministero sono finalizzati ad incentivare lo svolgimento di specifiche attivita' promozionali e la realizzazione di progetti volti a favorire l'internazionalizzazione delle piccole e medie imprese.

  2. In applicazione della disciplina comunitaria che, per evitare distorsioni della libera concorrenza, vieta gli aiuti diretti alle singole imprese, il contributo e' destinato unicamente agli enti associativi per favorire il processo di internazionalizzazione della generalita' delle associate. Pertanto, il contributo non puo' essere impiegato per coprire i costi di iniziative (personalizzate) cui abbiano partecipato un numero di associati inferiore alla meta'.

  3. Possono essere oggetto di finanziamento unicamente i costi delle azioni promozionali. I programmi proposti, pertanto, non dovranno contenere iniziative volte al diretto sostegno delle vendite.

    Definizione di consorzio multiregionale.

  4. Sono considerati multiregionali i consorzi di cui almeno il 25% delle imprese associate abbiano la sede legale in una o piu' regioni diverse da quella delle restanti imprese. Per i consorzi che abbiano piu' di 60 imprese associate, il requisito minimo e' fissato in 15 imprese aventi sede legale in una o piu' regioni diverse da quelle in cui hanno sede le restanti imprese.

  5. Tale requisito minimo deve essere posseduto dai consorzi ininterrottamente dalla domanda di approvazione del programma sino al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce il programma stesso.

    Destinatari dei contributi.

  6. Possono accedere ai contributi per le attivita' promozionali i consorzi e le societa' consortili multiregionali, anche in forma cooperativa, aventi come scopi sociali esclusivi, anche disgiuntamente, l'esportazione dei prodotti delle imprese consorziate e l'attivita' promozionale necessaria per realizzarla. Nello statuto deve essere specificato il divieto di distribuzione degli utili anche in caso di scioglimento. I contributi possono essere riconosciuti esclusivamente sulle spese relative all'attivita' promozionale.

  7. Il consorzio deve essere costituito da un numero di imprese non inferiore a otto; tale limite puo' essere ridotto a cinque qualora le imprese abbiano sede nelle regioni dell'obiettivo 1 (Campania, Puglia, Calabria, Basilicata, Sicilia e Sardegna) o rientrino in settori merceologici specializzati, oppure sia costituito da imprese artigiane (art. 2, comma 3, della legge n. 83/1989). Le consorziate devono avere la natura di PMI come definite dai decreti ministeriali del 18 settembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 229 del 1 ottobre 1997), del 27 ottobre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 266 del 14 novembre 1997) e del 23 dicembre 1997 (Gazzetta Ufficiale n. 34 dell'11 febbraio 1998). Le suddette condizioni minime devono essere possedute dai consorzi ininterrottamente dalla domanda di approvazione del programma sino al 31 dicembre dell'anno cui si riferisce la domanda.

  8. Per accedere ai contributi, il consorzio deve essere composto da imprese che svolgono attivita' artigiane, industriali, commerciali e di trasporto, ovvero attivita' ausiliarie delle precedenti.(art. 1 della legge n. 83/1989).

  9. Dal momento della presentazione del programma promozionale sino al 31 dicembre dell'anno di riferimento del programma stesso, il fondo consortile deve risultare interamente sottoscritto e formato da singole quote di partecipazione non inferiori a Euro 1.291,14 e non superiori al 20% del fondo stesso.

    Sezione II Presentazione delle domande.

  10. Le domande devono essere redatte in bollo e inoltrate al Ministero delle attivita' produttive, Direzione generale per la promozione degli scambi - Divisione III, viale Boston n. 25 - 00144 Roma. La spedizione deve essere fatta via raccomandata o per corriere entro e non oltre le date in seguito specificate. Le domande spedite successivamente non saranno prese in esame. Per l'inoltro via posta fa fede la data del timbro postale, mentre per l'inoltro via corriere fa fede la data di consegna allo stesso o, in mancanza, la data di ricezione apposta sulla busta dal Ministero.

  11. Le domande, le dichiarazioni e le schede progetto devono essere redatte utilizzando i modelli allegati alla presente circolare. Il non utilizzo dei moduli o la loro incompleta presentazione puo' determinare la mancanza delle informazioni necessarie alla conduzione dell'istruttoria ed il conseguente diniego dell'approvazione del programma.

  12. Ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, le domande, le dichiarazioni e le schede progetto devono essere firmate dal legale rappresentante del consorzio, il quale, con la propria firma, attesta di essere a conoscenza delle conseguenze penali previste per le dichiarazioni mendaci.

  13. Le scadenze per la presentazione delle domande sono cosi' stabilite

    domanda di approvazione del programma 2004: 30 ottobre 2003; domanda di liquidazione del contributo sul rendiconto 2003

    15 aprile 2004.

  14. Nelle domande deve essere specificato il nominativo dell'eventuale referente, appositamente incaricato dal rappresentante legale di intrattenere rapporti con il Ministero.

    Sezione III Presentazione della domanda di approvazione del programma promozionale 2004.

  15. I consorzi che intendono accedere al contributo sulle attivita' promozionali da realizzare nel 2004 devono presentare il programma al Ministero per l'approvazione. La domanda di approvazione deve essere redatta secondo il modello A allegato ed inviata al Ministero. Il programma si articola in progetti redatti in schede contenenti i seguenti elementi (modello B)

    scelta del mercato estero con l'indicazione del settore merceologico interessato; obiettivo di ciascun progetto; predeterminazione dei relativi indicatori e standard da applicare a consuntivo per la misurazione dei risultati; azioni promozionali che compongono il progetto (con l'indicazione delle fasi, dei modi, dei tempi, dei luoghi e dei costi); interventi finanziari di eventuali partner pubblici e privati; costo di ciascuna azione al netto di I.V.A.; costo totale del progetto al netto di I.V.A.

    Ad ogni scheda il consorzio deve allegare le fotocopie dei preventivi di spesa firmati dall'erogatore dei servizi e/o prestatore d'opera. I preventivi sono destinati unicamente a quantificare un preciso impegno di spesa e non comportano l'obbligo a far eseguire le azioni dai...

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