LEGGE 7 gennaio 2011, n. 2 - Norme in materia di personale dei consorzi di bonifica. Disposizioni in materia di divieto di assunzioni.

(Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (p. I) n. 2 dell'11 gennaio 2011) L'ASSEMBLEA REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Norme in materia di personale dei consorzi di bonifica 1. Le disposizioni di cui all'art. 17, commi 10, 11 e 12 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, trovano applicazione anche per i consorzi di bonifica i quali, nelle more dell'attivazione delle procedure di stabilizzazione da effettuarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono autorizzati, per sopperire alle esigenze straordinarie inerenti ai compiti istituzionali, a continuare ad avvalersi fino al 31 dicembre 2011, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 9, comma 28 e, ove ricorrano i presupposti di legge, nell'art. 14, commi 24-bis e 24-ter del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, del personale con contratto a tempo determinato stipulato ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 30 ottobre 1995, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni.

  1. Per le finalita' del presente articolo e' autorizzata, per l'esercizio finanziario 2011, la spesa di 11.700 migliaia di euro. I relativi oneri trovano riscontro nel bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2010-2012 U.P.B...

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