Atto costitutivo di società consortile a responsabilità limitata per lo sviluppo industriale (Art. 2615 ter c.c.)

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alSettembre 2008

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Repertorio n. . . . Raccolta n. . . .

ATTO COSTITUTIVO

DI SOCIETÀ A RESPONSABILITÀ LIMITATA

REPUBBLICA ITALIANA

Il . . ., in . . ., nel mio studio a . . . n. . . . Innanzi a me dr. . . ., Notaio in . . ., iscritto al Collegio Notarile del Distretto di . . ., previa concorde rinuncia, con il mio consenso, all'assistenza dei testi, sono comparsi i signori: . . . omissis . . .

Detti comparenti, tutti domiciliati presso le sedi delle rispettive imprese che rappresentano e della cui identità personale io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue:

@Titolo I. Denominazione - sede - oggetto - durata - consorziati

@@Art. 1 - Denominazione

È costituita una società consortile a responsabilità limitata sotto la denominazione ". . . Società consortile a responsabilità limitata" cui partecipano le imprese, in qualunque forma costituite, che intendono insediarsi nel territorio del Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di . . .

@@Art. 2 - Sede sociale

La società ha sede in . . . (indicare solo il comune) e, con decisione dell'organo amministrativo, può istituire e sopprimere, in Italia e all'estero, sedi secondarie, filiali, succursali, agenzie o unità locali comunque denominate,: compete ai soci la decisione di istituire, modificare o sopprimere sedi secondarie1. La sede è fissata in . . ., con attuale indirizzo alla via . . . n. . . .

@@Art. 3 - Oggetto sociale

Il Consorzio, con esclusione di ogni e qualsiasi scopo di lucro, ha per oggetto principale:

- gestire il rapporto tra il Consorzio per l'Area di Sviluppo Industriale di . . . e le imprese consorziate, limitatamente ad aspetti e problemi di interesse comune alle stesse ed in particolare quelli finalizzati al reperimento di aree idonee all'insediamento di stabilimenti produttivi, commerciali, industriali ed artigianali e di strutture che svolganoPage 933 servizi indirizzati alle imprese, alla Pubblica Amministrazione e ad ogni altro interessato;

- assistere i consorziati nell'acquisto di aree, nei frazionamenti delle stesse e in quant'altro necessario ai fini dell'ottenimento della proprietà delle stesse:

- gestire servizi comuni alle imprese consorziate, ivi comprese attività di assistenza, consulenza, ricerca e promozione;

- svolgere ogni altra attività nell'interesse comune delle imprese consorziate. Il consorzio potrà assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento, a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto.

L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilità illimitata deve essere sottoposta alla decisione dei soci.

Il consorzio potrà altresì porre in essere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria o utile dagli amministratori, purché accessoria e strumentale rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese la prestazione di avalli, fideiussioni ed ogni garanzia anche reale.

@@Art. 4 - Domicilio dei soci

Il domicilio dei soci, per tutti i rapporti con la società, è quello risultante dal libro soci. Il socio ha l'onere in caso di cambio del domicilio di provvedere alla comunicazione. In difetto dell'indicazione del domicilio nel libro soci si fa riferimento alla residenza anagrafica. È onere dei soci comunicare alla società, ai fini della trascrizione nel libro dei soci, anche il numero di telefax e l'indirizzo e-mail. In mancanza non sarà possibile l'utilizzazione nei confronti del socio di tali forme di comunicazione.

@@Art. 5 - Durata

La durata del Consorzio è fissata in . . . decorrenti dalla data della sua costituzione e potrà essere prorogata o anticipatamente sciolta.

@@Art. 6 - Ammissione di nuovi consorziati

L'ammissione di nuovi partecipanti al Consorzio dovrà essere approvata dall'assemblea, ed importerà accettazione di tutte le norme del presente atto, di quelle del regolamento consortile e delle altre eventuali convenzioni complementari. L'ammissione di nuovi consorziati darà luogo a corrispondenti variazioni nelle quote dei partecipanti.

@@Art. 7 - Comunicazioni

Le imprese consorziate si obbligano:

  1. a comunicare al Consiglio di amministrazione del Consorzio le variazioni inerenti sia i soggetti che compongono l'ente partecipante al Consorzio e sia i tipi o forme sociali e, comunque, ogni variazione per cui sia prevista la pubblicità nel Registro delle Imprese;

  2. ad...

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