PROVVEDIMENTO 6 novembre 1998 - Istruzioni per la redazione del bilancio individuale e consolidato delle societa' di intermediazione mobiliare e degli altri enti finanziari

PROVVEDIMENTO 6 novembre 1998.

Istruzioni per la redazione del bilancio individuale e consolidato delle societa' di intermediazione mobiliare e degli altri enti finanziari.

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA

Visto l'art. 5, primo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modifiche e integrazioni, che attribuisce alla Banca d'Italia il potere di emanare disposizioni relativamente alle forme tecniche, su base individuale e su base consolidata, dei bilanci e delle situazioni dei conti destinate al pubblico degli enti creditizi e finanziari; Visto l'art. 5, secondo comma, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 87, e successive modifiche e integrazioni, che conferisce alla Banca d'Italia il potere di modificare, integrare e aggiornare le forme tecniche stabilite dal decreto medesimo nonche' di adeguare la disciplina nazionale all'evolversi della disciplina, dei principi e degli orientamenti comunitari; Visto il decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, recante disposizioni per l'introduzione dell'euro nell'ordinamento nazionale (nel seguito ''decreto'') ed in particolare gli articoli 1, 16, 21 e 23; Visto il proprio provvedimento del 31 luglio 1992 contenente le istruzioni per la redazione e le regole di compilazione del bilancio dell'impresa e consolidato degli enti finanziari (nel seguito ''provvedimento del 31 luglio 1992''); Visto il proprio provvedimento del 2 luglio 1991, come modificato dal provvedimento del 1 febbraio 1993 in materia di bilancio dell'impresa e consolidato delle societa' di intermediazione mobiliare (nel seguito ''provvedimento del 2 luglio 1991''); Sentita la Consob;

Dispone: Art. 1.

  1. Il provvedimento del 31 luglio 1992 e il provvedimento del 2 luglio 1991 sono modificati secondo quanto indicato, rispettivamente, nell'allegato A e nell'allegato B.

    Art. 2.

  2. Le differenze di cambio rilevate ai sensi dell'art. 21, comma 2, primo periodo del decreto, da parte delle societa' finanziarie di cui all'art. 1, comma 1, lettera l), del decreto medesimo sono incluse: per le societa' di intermediazione mobiliare, nella voce 10 del conto economico ''profitti (perdite) da operazioni finanziarie''; per le altre societa' finanziarie, nella voce 40 dei ricavi ''profitti da operazioni finanziarie'' o nella voce 30 dei costi ''perdite da operazioni finanziarie''.

  3. Alle operazioni fuori bilancio ''di copertura'' denominate in valute di Paesi che adottano la moneta unica (o comunque variabili in funzione dell'andamento dei tassi di cambio di tali valute) si applicano le istruzioni fissate dai citati provvedimenti per le operazioni di copertura, allocando i relativi proventi e oneri ''pro rata temporis'': per le societa' di intermediazione mobiliare, nelle voci 40 ''interessi attivi e proventi assimilati'' e 50 ''interessi passivi e oneri assimilati'' del conto economico; per le altre societa' finanziarie, nella voce 10 dei ricavi ''interessi attivi e proventi...

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