DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 6 dicembre 2011, n. 289 - Regolamento recante la definizione di criteri e modalita' per la concessione di contributi destinati all'estensione ed al consolidamento della base produttiva e dell'occupazione, nonche' alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna, a favore di Comunita' montane, enti locali, loro consorzi e Consorzi di sviluppo industriale dei territori montani della regione, in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia n. 51 del 21 dicembre 2011) IL PRESIDENTE

(Omissis);

Decreta:

  1. E' emanato per le motivazioni espresse in premessa, il 'Regolamento recante la definizione di criteri e modalita' per la concessione di contributi destinati all'estensione ed al consolidamento della base produttiva e dell'occupazione, nonche' alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna, a favore di Comunita' montane, enti locali, loro consorzi di sviluppo industriale dei territori montani della Regione, in attuazione dell'art. 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50', nel testo allegato al presente provvedimento, del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

  2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione.

  3. Il presente decreto sara' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.

TONDO

Allegato

Regolamento recante la definizione di criteri e modalita' per la concessione di contributi destinati all'estensione ed al consolidamento della base produttiva e dell'occupazione, nonche' alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna, a favore di Comunita' montane, enti locali, loro consorzi e Consorzi di sviluppo industriale dei territori montani della regione, in attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50.

Art. 1.

Oggetto e finalita' 1. Ai sensi dell'art. 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n.

7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso), il presente regolamento, nel perseguimento delle finalita' di sviluppo economico e riequilibrio territoriale dell'area montana, definisce i criteri e le modalita' per la concessione di contributi destinati all'estensione ed al consolidamento della base produttiva e dell'occupazione, nonche' alla valorizzazione delle risorse umane e materiali della montagna di cui all'art. 8 della legge regionale 25 giugno 1993, n. 50 (Attuazione di progetti mirati di promozione economica nei territori montani).

Art. 2.

Definizioni 1. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento si intende per:

  1. incremento occupazionale: 2 o piu' unita' lavorative assunte per almeno 3 anni decorrenti dalla realizzazione delle iniziative finanziate;

  2. soluzione di crisi aziendali: interventi collegati a realta' imprenditoriali a rischio di procedure concorsuali;

  3. completamento di interventi gia' finanziati negli esercizi precedenti: inserimento dell'intervento di completamento nell'ambito di un progetto originariamente gia' suddiviso in lotti e incluso nella programmazione triennale dei lavori dell'ente beneficiario;

  4. opere affini: lavori eseguiti sull'opera principale o ad essa collegati oppure lavori della stessa tipologia di quelli oggetto del finanziamento primario anche se realizzati in un contesto differente;

  5. variazioni sostanziali all'iniziativa progettuale: modifiche del progetto tali da snaturare l'opera, decontestualizzarla o modificarla in maniera considerevole, riduzione dell'importo di progetto in misura pari o superiore al 20 per cento;

  6. variazioni non sostanziali all'iniziativa progettuale: tutte le modifiche non comprese al punto precedente, riduzione dell'importo di progetto in misura inferiore al 20 per cento.

    Art. 3.

    Soggetti beneficiari 1. Beneficiari dei contributi sono le Comunita' montane, gli enti locali, i loro consorzi ed i Consorzi di sviluppo industriale dei territori montani della Regione, i quali provvedono alla realizzazione delle iniziative progettuali di cui all'art. 4 del presente regolamento.

    Art. 4.

    Iniziative finanziabili 1. Sono ammesse a finanziamento le iniziative progettuali di cui all'art. 3, comma 1, lettera a) della legge regionale 50/1993, aventi come obiettivo l'apprestamento e la gestione di aree attrezzate per insediamenti produttivi, di strutture turistico-ricettive, nonche' il miglioramento della funzionalita' di quelli esistenti.

    1. Sono escluse le iniziative progettuali aventi come oggetto esclusivo l'acquisto di beni immobili.

    2. Le opere di cui al comma 1, compresa l'eventuale realizzazione di immobili da dare in locazione, possono essere affidate in concessione dai soggetti beneficiari di cui all'art. 3, a societa' o a consorzi costituiti tra imprese ed enti locali.

    3. Nell'ambito delle finalita' del presente regolamento i soggetti beneficiari di cui all'art. 3 possono inoltre concorrere al finanziamento delle iniziative progettuali di cui al comma 1 con proprie risorse.

      Art. 5.

      Presentazione della domanda di contributo 1. I beneficiari presentano domanda di contributo entro il 1° marzo di ogni anno.

    4. La domanda di contributo, presentata nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia fiscale, e' corredata dalla seguente documentazione:

  7. deliberazione dell'organo competente che autorizza il legale rappresentante dell'ente a presentare domanda di contributo ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 50/1993, nonche' di approvazione della relazione tecnico illustrativo di cui al punto c);

  8. dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente attestante:

    1) il possesso dei requisiti e la sussistenza delle condizioni per l'accesso alle agevolazioni;

    2) l'assunzione a carico dell'ente beneficiario di ogni eventuale onere aggiuntivo necessario alla realizzazione dell'iniziativa progettuale;

    3) l'inclusione dell'opera nel programma triennale e nell'elenco annuale dei lavori pubblici dell'ente, ai sensi di quanto disposto dall'art. 7 della legge regionale 31 maggio 2002, n. 14 (Disciplina organica dei lavori pubblici) e dall'art. 128, commi 6 e 7 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture);

    4) l'insussistenza di altri contributi pubblici a favore della realizzazione dell'opera e per la progettazione della stessa.

  9. relazione tecnico illustrativa comprendente una descrizione completa dell'iniziativa progettuale, il relativo quadro economico, l'ubicazione dell'intervento da realizzare desumibile da corografia su Carta tecnica regionale scala 1:5000 e mappa catastale.

    1. La domanda di contributo, redatta secondo modulo approvato con decreto del Direttore centrale e pubblicato sul...

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