Consiglio Di Stato Sez. VI, 25 Gennaio 2017, N. 306

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giur
5/2017 Arch. loc. cond. e imm.
LEGITTIMITÀ
che essi non investono in alcun modo la determinazione
di tributi, bensì esclusivamente l’accertamento delle ri-
spettive porzioni immobiliari delle parti private in causa,
anche con riferimento all’esistenza di identif‌icativi cata-
stali (non concernenti il classamento, la consistenza o la
rendita degli immobili) “corretti irritualmente o comuni a
diverse proprietà”.
2.1. Il motivo va accolto nei limiti di seguito precisati.
2.2. Risulta dal tenore testuale delle conclusioni
dell’atto di citazione che Maria Cristina e Marina Belgo
proposero dinanzi al Tribunale di Roma un’ampia congerie
di domande - suddivise complessivamente nei capi da A)
a I) delle conclusioni -, nell’ambito delle quali, per quanto
qui interessa, erano contenute, nei punti da A) ad E), sia,
principalmente e chiaramente, domande di accertamento,
nei confronti di Maria Teresa Di Benedetto, della rispetti-
va proprietà, e dei corrispondenti conf‌ini, di varie unità
immobiliari (appartamenti, box, cantine) facenti parte
di uno stesso condominio, anche previa disapplicazione
degli identif‌icativi catastali; sia, altrettanto chiaramente,
richieste di condanna degli organi competenti, tra i quali
l’Agenzia del territorio, ad apportare una serie di correzio-
ni e rettif‌iche di vario genere (tra le quali anche la crea-
zione di “un sub nuovo”) dei relativi dati catastali.
2.3. L’art. 2, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992, n.
546, articolo rubricato “Oggetto della giurisdizione tribu-
taria”, dispone, per quanto qui rileva, che “appartengono
altresì alla giurisdizione tributaria le controversie pro-
mosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione,
la delimitazione, la f‌igura, l’estensione, il classamento dei
terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a
titolo di promiscuità di una stessa particella, nonché le
controversie concernenti la consistenza, il classamento
delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione
della rendita catastale”. Coerentemente, l’art. 19 dello
stesso decreto prevede, tra gli atti impugnabili dinanzi al
giudice tributario, alla lettera f), “gli atti relativi alle ope-
razioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2”.
Va innanzitutto ribadito che la giurisdizione tributaria,
i cui conf‌ini sono delineati nell’art. 2 cit., è una giurisdizio-
ne attribuita in via esclusiva e ratione materiae, indipen-
dentemente dal contenuto della domanda e dalla tipologia
di atti emessi dall’Amministrazione f‌inanziaria (Cass., sez.
un., nn. 20889 del 2006, 27209 del 2009, 3773 del 2014), e
che, ai fmi della sua sussistenza, è necessario che alla con-
troversia non sia estraneo l’esercizio del potere impositivo
sussumibile nello schema potestà-soggezione, proprio del
rapporto tributario: se si tratta, cioè, di una controversia
tra privati, la mancanza di un soggetto investito di potestas
impositiva, intesa in senso lato, comporta l’assenza anche
del rapporto tributario (Cass. nn. 15031 del 2009, 8312 del
2010, 2064 del 2011, 7526 del 2013, 3773 del 2014).
Con particolare riferimento al comma 2 dell’art. 2, va
osservato che tale norma non può riferirsi ad ogni contro-
versia che possa avere ad oggetto le materie in essa in-
dicate, perchè in tal modo f‌inirebbero per ricadere nella
giurisdizione tributaria molte tipiche azioni di rivendica o
di regolamento di conf‌ini, che palesemente esulano dalla
materia che la normativa in discorso intende disciplina-
re: ne consegue che la sua previsione va riferita a quelle
controversie che abbiano ad oggetto atti relativi alla in-
testazione o a variazioni catastali (senza che sia conf‌igu-
rabile una sostanziale diversità di disciplina, quanto, ad
esempio, alla intestazione, in ragione della natura terreno
o fabbricato - dell’immobile interessato) e che si pongano
come presupposto per l’assoggettamento a tributi o per la
determinazione dell’entità degli stessi, mentre, qualora la
contestazione coinvolga in radice la titolarità del diritto
dominicale, non può che affermarsi la giurisdizione del
giudice ordinario (Cass., sez. un., nn. 13691 del 2006 e
16429 del 2007).
2.4. Deve, pertanto, essere ribadito, venendo diretta-
mente al caso di specie, che appartiene al giudice ordina-
rio la giurisdizione in ordine alle controversie tra privati,
o anche tra privati e pubblica amministrazione, aventi ad
oggetto la verif‌ica della esistenza e della estensione del
diritto di proprietà: e in tali controversie le risultanze ca-
tastali ben possono essere utilizzate a f‌ini probatori, come,
ad esempio, le mappe catastali in caso di azione di regola-
mento di conf‌ini, le quali costituiscono elemento di prova,
sia pure di carattere sussidiario (Cass. nn. 28103 del 2009,
14993 del 2012, 10501 del 2013).
Qualora e nel momento in cui, invece, si intendano
contestare, nei confronti degli organi competenti, le risul-
tanze catastali esistenti ed ottenere la variazione degli atti
relativi alle operazioni elencate nell’art. 2, comma, 2, del
D.L.vo n. 546 del 1992 (anche al f‌ine di adeguarli all’esito
di un’azione di rivendica o di regolamento di conf‌ini), la
giurisdizione non può che spettare al giudice tributario, in
forza della norma ora menzionata e in ragione della diret-
ta incidenza di tali atti sulla determinazione dei tributi; e
la giurisdizione andrà ovviamente attivata secondo il rito,
di tipo impugnatorio, previsto dalla legge.
3. In conclusione, va accolto, nei limiti di cui sopra, il
terzo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza im-
pugnata deve essere cassata nei limiti anzidetti e va di-
chiarata la giurisdizione del giudice ordinario in ordine
alla controversia tra privati.
4. Sussistono - giusti motivi, in ragione della peculiari-
tà della fattispecie, per disporre la compensazione delle
spese del presente giudizio. (Omissis)
CONSIGLIO DI STATO
SEZ. VI, 25 GENNAIO 2017, N. 306
PRES. SANTORO – EST. D’ALESSIO – RIC. P. (AVV. MOBILIO) C. COMUNE DI
ALTAVILLA SILENTINA
Edilizia e urbanistica y Licenza e concessione
edilizia y Titolo abilitativo y Mancanza y Manufat-
to realizzato in aderenza a preesistente immobile y
Struttura con tre pilastri verticali in muratura, tra-
vi in legno, copertura e pareti in materiale plastico
e porta di accesso y Eretta in zona non sottoposta

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