Consiglio Di Stato Sez. V, 11 Maggio 2017, N. 284

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LEGITTIMITÀ
Arch. loc. cond. e imm. 4/2017
CONSIGLIO DI STATO
SEZ. V, 11 MAGGIO 2017, N. 284
PRES. SALTELLI – EST. GIOVAGNOLI – RIC. FOOD FIORE S.R.L. (AVV.TI GALLETTI E
BOSCHETTI) C. ROMA CAPITALE (AVV.TI ROCCHI E RIZZO)
Antichità e belle arti y Cose di interesse artistico
e storico y Immobili sottoposti a vincolo storico-ar-
tistico y Apertura di attività di ristorazione al loro
interno y Autorizzazione espressa della Soprinten-
denza y Rilascio y Necessità y Anche in assenza di
opere urbanistiche o edilizie y Sussistenza.
. L’apertura di un’attività di ristorazione all’interno di
un immobile sottoposto a vincolo storico architettonico
richiede il rilascio espresso da parte della Soprinten-
denza di un atto autorizzatorio anche nel caso in cui
non vengano compiute sul bene operazione urbanisti-
che o edilizie di alcun tipo, non potendo trovare appli-
cazione l’istituto del silenzio-assenso, espressamente
escluso ex art. 20, comma 4, L. n. 241/1990 per i proce-
dimenti riguardanti il patrimonio culturale. (l. 7 agosto
1990, n. 241; l. 1 giugno 1939, n. 1089) (1)
(1) Importante precisazione, da condividersi, in ordine alla quale
non si rinvengono precedenti editi in termini.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. In data 26 novembre 2009 il sig. Fiorentino De Simo-
ne presentava allo Sportello Unico per il Commercio del
Municipio I di Roma Capitale istanza (prot. n. 89837) per
l’apertura in Via Borgognona nn. 43/44 (all’interno del cd.
Palazzo Bernini, immobile sottoposto a vincolo culturale
e architettonico) di un pubblico esercizio per la sommi-
nistrazione di alimenti e bevande, ai sensi della L.R. n.
21/06, dichiarando il possesso del requisito professionale
prescritto dalla predetta legge regionale a pena di impro-
cedibilità della domanda (iscrizione nel Registro Esercen-
ti il Commercio - REC - presso la Camera di Commercio
Industria Artigianato e Agricoltura di Roma con il n. 17256
per la somministrazione al pubblico di alimenti e/ o bevan-
de; requisito, invero, in seguito abolito dal D.L.vo n. 59/10
e sostituito con altri requisiti professionali, non indicati
dall’istante, né allo stesso mai richiesti). Con successivo
atto, inviato in data 2 aprile 2010 al Municipio I, il predet-
to sig. De Simone informava che in data 24 febbraio 2010,
non essendogli pervenuta alcuna contraria determinazio-
ne nel termine di 90 giorni dalla presentazione dell’istan-
za, si era formato il silenzio-assenso ex art. 11, comma 4,
della L.R. n. 21 /2006 e richiedeva il rilascio, entro 30 gior-
ni di formale titolo autorizzatorio, comunicando pertanto
di procedere all’attivazione dell’esercizio. Con altra di-
chiarazione di “Modif‌ica Attività di Registro” per “Cambio
del Nome della Ditta” depositata, in data 24 gennaio 2012,
dal rappresentante della società Food Fiore a r.l. presso
il Municipio I di Roma, si dava atto che l’attività di cui
alla ricordata domanda di autorizzazione del 26 novembre
2009 veniva ceduta a detta società, che pertanto subentra-
va nel rapporto autorizzatorio con l’amministrazione.
Sulla base di tali atti, nonché di apposita SCIA di sub
ingresso prot. n. CA/2012/11S81, presentata in data 13 feb-
braio 2012 al competente Municipio I di Roma Capitale,
la Food Fiore s.r.l. avviava l’attività di ristorazione presso
i locali di Via Borgognona nn. 43/ 44, nell’aprile 2012 (nel
locale denominato “Ginger”).
A seguito di successiva istanza veniva poi rilasciata alla
Food Fiore s.r.l., giusta D.D. rep. N. CA/891/2013 e prot. n.
CA/38761/2013 del 24 aprile 2013, una concessione dema-
niale permanente sulla stessa Via Borgognona nn. 43/44,
con facoltà di utilizzo di spazi pubblici per l’esercizio
dell’attività di ristorazione (attraverso l’installazione di
sedie, tavoli, ombrelloni ed altre suppellettili).
2. La Confedilizia (Confederazione Italiana Proprie-
tà Edilizia) s.r.l., la società Immobilgest 88 s.r.l. e il sig.
Leone Franco Incutti (aventi tutti uno stabile e qualif‌i-
cato legame con l’immobile sito in Roma, Via Borgognona
n. 47 - angolo Via Frattina, n. 89), ritenendo illegittima
la presenza dell’attività di ristorazione della Food Fiore
s.r.l. e dichiarando di subire, oltre alle naturali immissio-
ni di suoni e rumori, anche quelle di fumi e odori prove-
nienti dal predetto esercizio, presentavano al Municipio
I di Roma Capitale, nel mese di ottobre 2013, un’istanza
di accesso agli atti inerenti l’autorizzazione all’esercizio
dell’attività di ristorazione. In esito alla stessa, compiutasi
in più fasi, tra il 4, 14 e 21-22 ottobre, gli istanti venivano a
conoscenza dei procedimenti sopra descritti.
Ritenendo insussistente il prescritto titolo abilitativo
(non essendo conf‌igurabile, a loro dire, un’autorizzazione
su beni soggetti a vincolo culturale per mezzo del silen-
zio-assenso, almeno in caso di attività del tipo di quel-
la di ristorazione, in ragione della revisione del quarto
comma dell’art. 20 della L. n. 241/90), i soggetti prefati
presentavano istanza (prot. n. 9716 del 14 ottobre 2013)
ai competenti uff‌ici comunali ed alla Soprintendenza per
i beni architettonici e paesaggistici per il centro storico
di Roma f‌inalizzata a sollecitare l’esercizio dei poteri di
controllo e inibitori onde accertare l’insussistenza dei pre-
supposti di legge e regolamento in capo alla Food Fiore
s.r.l. per l’esercizio della predetta attività di ristorazione,
lamentando in particolare: a) l’abusività dell’attività di ri-
storazione svolta ininterrottamente per tutta la giornata;
b) l’abusiva installazione sulla terrazza di copertura del
locale, ad altezza di 5 - 6 metri rispetto al piano stradale,
di un macchinario non collegato ad alcuna canna fumaria,
con dispersione di tutte le emanazioni provenienti dalla
cucina e propagazione sulla facciata dell’immobile sovra-
stante; c) l’illegittima occupazione della via prospiciente
lo stabile, con circa venti tavoli, ombrelloni e altre suppel-
lettili; d) la violazione della normativa igienico-sanitaria
e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro in quanto, a seguito
di ispezione della ASL Roma A effettuata in data 8 novem-
bre 2013, congiuntamente agli agenti di Polizia Locale di
Roma Capitale, era emerso che i gestori del ristorante, per
il carente spazio all’interno del locale da adibire a spoglia-
toio per il personale (30 dipendenti), conducevano in lo-
cazione un locale esterno, in violazione del Regolamento

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