Consiglio Di Stato Sez. I, Parere 18 Marzo 2016, N. 743

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giur
LEGITTIMITÀ
Arch. loc. cond. e imm. 6/2016
2 - 2 - Con il secondo motivo lamenta il difetto di mo-
tivazione in riferimento alla valutazione del compendio
probatorio.
Il Tribunale si era limitato ad affermare la valenza of-
fensiva del termine "mentecatto", senza valutare che tale
espressione era stata vergata in risposta ad una lettera
della persona offesa in cui si negava all’imputato, consu-
lente tecnico del condominio, persino il rimborso delle
spese vive sostenute. E si trattava di una risposta data
nell’immediatezza, quando, ad alcuni mesi dal fatto, l’im-
putato aveva avuto contezza del verbale assembleare ed
aveva ricevuto la lettera dell’amministratore. Sussisteva
pertanto l’esimente della provocazione.
Si ricordava la giurisprudenza in tema di provocazione
ed in particolare quella che ammetteva come lo stato d’ira
potesse protrarsi nel tempo.
2 - 3 - Con il terzo motivo deduce il difetto di motiva-
zione sulla conf‌igurabilità del delitti di diffamazione posto
che la missiva era stata inviata alla persona offesa, seppur
come amministratore del condominio (omissis), e non vi
era prova che avesse raggiunto gli altri destinatari.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile perchè manifestamente in-
fondato.
1 - Il terzo motivo (che si esamina per primo perchè la
sua soluzione è pregiudiziale alla risposta agli altri motivi)
è manifestamente infondato.
Il ricorrente si duole del fatto che sia stato ritenuta la
sussistenza del delitto di diffamazione piuttosto che quel-
la del diverso reato di ingiuria aggravata (dall’essere stata
pronunciata in presenza di più persone) visto che lo scrit-
to, contenente l’offesa alla reputazione del Lu., era stato
indirizzato anche al medesimo.
La censura è priva di fondamento perchè questa Sezio-
ne ha già avuto modo di precisare che, nel caso l’offesa sia
contenuta in una missiva diretta ad una pluralità di desti-
natari, oltre l’offeso, non può considerarsi concretata la
fattispecie dell’ingiuria aggravata dalla presenza di altre
persone, proprio per la non contestualità del recepimento
delle offese medesime e per la conseguente maggiore dif-
fusione delle stesse (sez. V, n. 44980 del 16 ottobre 2012,
Rv. 254044, imp. Nastro).
Nell’odierna fattispecie poi non costituisce il delitto di
ingiuria ma quello di diffamazione anche l’invio della mis-
siva a (omissis), impersonalmente all’amministratore del
condominio (omissis) (e, quindi, in ipotesi, alla persona
offesa), sia perchè il mittente, l’imputato, non poteva es-
sere certo (non essendo uno dei condomini) che il legale
rappresentante del condominio fosse ancora colui che sta-
va offendendo, sia perchè, non spendendone il nome e non
precisando che la missiva era "riservata personale", era
pienamente consapevole del fatto che la stessa poteva es-
sere posta a conoscenza anche di altre persone e che, co-
munque, sarebbe stata protocollata agli atti dell’ammini-
strazione, a disposizione di chiunque vi potesse accedere.
Tanto è vero che era stata visionata da due impiegati
della stessa amministrazione.
2 - Da quanto si è detto al punto 1 consegue l’infonda-
tezza della eccezione di incompetenza per territorio ripro-
posta nel primo motivo di ricorso: il delitto di diffamazione
si è consumato a Cortona ed era pertanto competente a
conoscerlo, in prime cure, il Giudice di pace di Arezzo.
3 - Manifestamente infondato è anche il secondo moti-
vo di ricorso.
La difesa, infatti, ha del tutto ignorato l’obiezione del
Tribunale che aveva escluso l’esimente della provocazio-
ne, prevista dall’art. 599 c.p., non avendo, la stessa, nep-
pure prodotto la missiva a cui l’imputato avrebbe dato se-
guito con la citata espressione offensiva, non consentendo
quindi di valutarne il contenuto al f‌ine di affermarne l’in-
giustizia.
Nè ha provato o ha allegato gli elementi di prova da cui
dovrebbe trarsi la conclusione che la risposta alla medesi-
ma da parte del’imputato era stata immediata o le ragioni
per cui lo stato d’ira si fosse, ragionevolmente, protratto
per mesi.
4 - All’inammissibilità del ricorso segue la condanna
del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ver-
sando il medesimo in colpa, anche della somma, ritenuta
equa nella misura indicata in dispositivo, a favore della
Cassa delle ammende. Il ricorrente è anche condannato
alla rifusione delle spese sostenute nel grado dalla parte
civile che si liquidano nella misura, ritenuta equa, sotto
indicata. (Omissis)
CONSIGLIO DI STATO
SEZ. I, PARERE 18 MARZO 2016, N. 743
PRES. BARBAGALLO – EST. METRO – RIC. CABIB C. COMUNE DI GENOVA
Strade y Passi carrabili y Concessione y Condizioni
y Verif‌ica y Carenza y Accertamento della sopravve-
nuta ineff‌icacia dell’atto concessorio y Atto vinco-
lato della P.A. y Fattispecie di revoca di passo carra-
io a seguito di trasformazione dei locali da garage
a negozio.
. La concessione del passo carrabile, determinando
una compressione dell’uso pubblico della sede stradale
(veicolare o pedonale) ove essa insiste, è subordinata
alla verif‌ica di precise e tassative condizioni di carat-
tere oggettivo e, in particolare, alla sussistenza della
correlazione funzionale con un’area laterale idonea
allo stazionamento dei veicoli, in difetto della quale il
provvedimento resta privo di idonea base giustif‌icativa;
di tal che l’accertamento della sopravvenuta ineff‌ica-
cia dell’atto concessorio costituisce atto dovuto e vin-
colato per l’amministrazione (Fattispecie di diniego di
rilascio di voltura di un passo carrabile a fronte dell’ac-
certata avvenuta trasformazione dei locali da garage
ad esercizio commerciale) (nuovo c.s., art. 22; d.p.r. 16
dicembre 1992, n. 495, art. 46) (1)
(1) In senso conforme, v. la segnalata Cons. Stato, sez. V, 22 maggio
2001, n. 2823, in www.giustizia-amministrativa.it.

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