Consiglio di Stato sez. V, 15 febbraio 2017, n. 678 (ud. 9 febbraio 2017)

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 5/2017
LEGITTIMITÀ
zione delle parti e trattazione della causa di cui all’art. 183
c.p.c. e quindi non ancora maturate le relative preclusioni.
4. - Con memoria depositata per l’adunanza del 16 set-
tembre 2016, la Le Pera insiste nel prospettare come il
giudice che ha reso il qui gravato impugnato abbia dichia-
rato la sua incompetenza dopo averla implicitamente af-
fermata per avere assunto la riserva al solo f‌ine di vagliare
l’istanza di sospensione.
5. - Il solo motivo ricorso dispiegato, incentrato sull’im-
possibilità del rilievo di incompetenza una volta assunta
la riserva per provvedere sull’istanza di sospensione, è
infondato.
6. - In particolare, la tesi della ricorrente, per cui l’as-
sunzione in riserva della causa sull’istanza di sospensio-
ne avrebbe implicato necessariamente l’affermazione o
quanto meno la positiva - e preclusiva - delibazione della
propria competenza o la maturazione di preclusioni al
riguardo, contrasta in modo inconciliabile con la natura
sommaria - reiteratamente affermata da questa Corte, an-
che dopo la riforma del 2005/06 - della cognizione propria
della fase nella quale l’istanza di sospensione viene ap-
prezzata dal giudice delle domande proposte ai sensi degli
artt. 615 (o art. 619) e 617 c.p.c..
7. - Anzi, la sommarietà di tale fase di disamina delle
istanze di sospensione normalmente proposte con le oppo-
sizioni esecutive implica che la fase introduttiva del giu-
dizio di cognizione sia perf‌ino posticipata ad un momento
successivo al suo esaurimento, sicchè le questioni relative
alla competenza bene possono essere valutate entro la
prima udienza del giudizio di merito successivo alla fase
sommaria delle opposizioni esecutive, giammai potendo le
ordinanze che questa ultima concludono pregiudicare il
merito e tanto meno alcuna questione di competenza (per
tutte, v. Cass., ord. 30 giugno 2010, n. 15629, ovvero Cass.,
ord. 19 luglio 2016, n. 14825).
8. - D’altra parte, lo scioglimento della riserva assunta
ad una udienza è, intuitivamente, null’altro che l’estrinse-
cazione differita nel tempo delle medesime potestà di cui
il giudice era titolare nel corso di quella stessa udienza,
sicchè di certo legittimamente si riferisce a quest’ultima
l’ordinanza pronunziata in esito alla riserva di provvedi-
mento formulata al suo termine.
9. - Pertanto, effettivamente tempestivo è l’esercizio da
parte del giudice, adito con domanda in origine impostata
ai sensi dell’art. 617 c.p.c., del potere di rilevare di uff‌i-
cio l’incompetenza per valore mediante il provvedimento
assunto a scioglimento della riserva formulata al termine
della fase processuale destinata in origine alla disamina
dell’istanza di sospensione; e non rileva, a tali f‌ini, che la
qualif‌icazione debba ora ritenersi errata alla stregua della
solamente sopravvenuta pronunzia delle Sezioni Unite di
questa Corte più sopra ricordata.
10. - Tanto comporta il rigetto dell’istanza; ma non vi
è luogo a provvedere sulle spese, per non avere in questa
sede svolto alcuna attività difensiva l’intimata.
11. - Trova peraltro applicazione il D.P.R. 30 maggio
2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. 24
dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17. (Omissis)
CONSIGLIO DI STATO
SEZ. V, 15 FEBBRAIO 2017, N. 678
(UD. 9 FEBBRAIO 2017)
PRES. SEVERINI – EST. PROSPERI – RIC. BONTEMPI C. MINISTERO DELLE
INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Patente y Revisione y Condizioni y Sinistro causato
da soggetto affetto da patologia cardiaca, poi risol-
ta con intervento chirurgico y Necessità della revi-
sione della patente y Esclusione.
. Nel caso di sinistro stradale causato da soggetto af-
fetto da patologia cardiaca, poi risolta con intervento
chirurgico, non è necessaria l’ingiunzione da parte
degli organi locali del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti di sottoporsi all’esame di revisione della
patente di guida. (nuovo c.s., art. 128) (1)
(1) Utili riferimenti si rinvengono in T.A.R. Veneto, sez. III, 26 febbra-
io 2016, n. 222, in questa Rivista 2016, 516, secondo cui l’accadimento
di un sinistro stradale, pur con gravi conseguenze, non può conside-
rarsi presupposto suff‌iciente ex se a giustif‌icare un ragionevole dub-
bio in ordine alla permanenza dei necessari requisiti di idoneità alla
guida e, pertanto, tale da rendere necessario disporre la revisione
della patente , se non viene fornita adeguata motivazione fondata su
elementi oggettivi e def‌initivamente accertati.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Il giorno 15 dicembre 2006 nei pressi di Sirolo, Ales-
sandro Bontempi veniva coinvolto in un incidente stradale
lungo la strada provinciale n. 2, scontrandosi frontalmente
con un veicolo che stava sopraggiungendo.
In seguito al sinistro l’interessato veniva traportato
presso l’ospedale regionale di Ancona dove veniva diagno-
sticata una f‌ibrillazione atriale parossistica che aveva de-
terminato la perdita della conoscenza prima dell’inciden-
te e per la quale, il successivo 9 marzo 2007 il Bontempi
veniva sottoposto ad intervento chirurgico.
Il successivo 25 ottobre 2007 il Ministero delle Infra-
strutture dei Trasporti S.I.I.T. n. 4 Emilia-Romagna Mar-
che, Settore trasporti terrestri Uff‌icio di Ancona, gli in-
giungeva di sottoporsi a visita medica per la verif‌ica della
sussistenza dell’idoneità psico-f‌isica, visita che dava l’esito
di idoneità alla guida; parallelamente veniva attivato dallo
stesso Uff‌icio altro procedimento per sospetta mancanza
dei requisiti di idoneità tecnica
Con il ricorso proposto dinanzi al Tribunale amministrati-
vo delle Marche, veniva impugnato il provvedimento di revi-
sione della patente ed il rigetto del ricorso gerarchico inter-
posto dal Bontempi, con il quale si sosteneva il superamento
del termine di conclusione del procedimento amministrativo
ed inoltre l’eccesso di potere e la carenza di motivazione e
la violazione del principio di non proporzionalità giunzione
impugnata rispetto a quanto accaduto ed accertato.
L’amministrazione intimata si costituiva in giudizio per
resistere al ricorso e ne chiedeva il rigetto.
Il Tribunale amministrativo respingeva la domanda di
sospensione cautelare del provvedimento impugnato, ma

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