Consiglio di Stato sez. I, 13 gennaio 2017, n. 60

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giur
3/2017 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
ne, quale elemento materiale integrante il reato di pecula-
to, nell’uso da parte del pubblico uff‌iciale della vettura di
servizio per il compimento del tragitto casa-uff‌icio - distin-
guendo detto uso dall’utilizzo dell’auto per motivi perso-
nali e privati - in quanto "il bene di cui il pubblico uff‌iciale
ha la disponibilità per ragioni del suo uff‌icio rimane, co-
munque, nell’ambito della sua normale destinazione giu-
ridica, e cioè nella sfera della Pubblica Amministrazione".
4. Il ricorso va, pertanto, rigettato. (Omissis)
CONSIGLIO DI STATO
SEZ. I, 13 GENNAIO 2017, N. 60
PRES. TORSELLO – EST. REALFONZO – RIC. SOC. RENZO MODA C. COMUNE DI ALIFE
Strade y Cartelli pubblicitari y Installazione y Auto-
rizzazione y Successivo annullamento del relativo
provvedimento y Rimozione delle insegne y Illegitti-
mità y Condizioni.
. È illegittimo il provvedimento di rimozione di insegne
pubblicitarie su strada provinciale, in prossimità di una
rotatoria, qualora si sia proceduto senza un’adeguata
motivazione all’annullamento in autotutela del provve-
dimento che ne autorizzava l’installazione, in violazio-
ne dell’articolo 21-nonies L. n. 241/1990, e sia risultato
insussistente il pericolo per la circolazione dei veicoli.
(nuovo c.s., art. 23; d.l.vo 22 gennaio 2004, n. 42, art.
146; d.l.vo 22 gennaio 2004, n. 42, art. 153; d.p.r. 9 lu-
glio 2010, n. 139, art. 1; l. 7 agosto 1990, n. 241, art. 21
nonies) (1)
(1) In genere, sulla necessità di autorizzazione per l’installazione
di cartelli pubblicitari, su suolo pubblico o privato, v. Cass. civ. 28
dicembre 2012, n. 24130, in questa Rivista 2013, 378; Cass. civ. 15
maggio 2007, n. 11115, ivi 2007, 1027 e Cass. civ. 9 marzo 2007, n.
5412, ivi 2007, 784.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con il presente ricorso straordinario al Capo della Sta-
to la Società Renzo Moda chiede l’annullamento, previa
sospensione, dell’ordinanza del Comune di Alife n. 3 del 11
febbraio 2016, prot. n. 1355 di revoca dell’autorizzazione
relativa all’istallazione di due insegne pubblicitarie sulla
S.P. 330 al km 78,460 ed al km 78,480, poste in prossimità
di una rotatoria stradale in ambito territoriale.
Il provvedimento intervenuto a distanza di diversi anni
dall’installazione dei cartelli è stato adottato in conse-
guenza di un sopralluogo effettuato del Comando di Poli-
zia Municipale di Alife dopo una segnalazione di un’altra
società commerciale. Dal relativo verbale risulta, oltre alla
esigenza di ridimensionare due cespugli posti in prossi-
mità dei cartelli, soprattutto la necessità di verif‌icare la
sussistenza dei presupposti per la permanenza delle inse-
gne pubblicitarie che impediscono, in parte, la visuale di
coloro che escono dal vicino passo carrabile.
Successivamente all’emissione dell’ordinanza impu-
gnata, ed a seguito di un successivo sopralluogo della P.M.
ottenuto dalla ricorrente, è poi emerso che: - seguendo le
indicazioni del primo verbale sono stati ridimensionati i pre-
detti cespugli, migliorando così la visibilità in uscita dal sito;
- l’insegna posizionata sul lato sinistro impedisce comunque
la visuale e può costituire un pericolo per i veicoli che si im-
mettono nella sede stradale; - l’insegna posizionata sul lato
destro non arreca invece alcun problema alla circolazione.
Il Ministero, nella prescritta relazione, ha evidenziato, a
parte che i cartelli pubblicitari non sono abusivi, avendo co-
munque ottenuto l’autorizzazione, che sembrerebbe esiste-
re la volontà di arrivare ad un accordo bonario, ancora non
perfezionato, fra la parte ricorrente ed il Comune di Alife.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Nel merito, il ricorso è fondato nei prof‌ili e nei limiti
che seguono.
Con il primo capo della prima censura si lamenta che
l’istanza di nulla-osta all’apposizione dei cartelli inoltrata
al Comune doveva essere ritenuta comprensiva anche del
prof‌ilo paesaggistico. Per cui una volta rilasciata, previo
nulla-osta provinciale, l’autorizzazione del Comune, que-
sta era stata ritenuta perfettamente legittima. L’interven-
to del regime semplif‌icato avrebbe dovuto comportare l’ob-
bligo dello stesso Comune di istruire e di valutare anche il
prof‌ilo relativo all’autorizzabilità dei cartelli pubblicitari
sotto il prof‌ilo paesaggistico ai sensi dell’art. 146 del D.L.vo
n. 42/2994 e del regime semplif‌icato D.P.R. n. 139/2010.
Con il secondo motivo di gravame la parte ricorrente
lamenta, in estrema sintesi, la violazione dei principi in
materia di autotutela per il superamento dei 18 mesi ivi
previsti e l’erroneità della motivazione e dei presupposti
dell’ordinanza di revoca del nulla-osta all’istallazione dei
due cartelli pubblicitari lungo la strada provinciale che
non avrebbe tenuto conto del fatto che i cartelli non solo
erano stati legittimamente autorizzati nel 2011, ma erano
stati poi prorogati nel 2013.
Con il terzo motivo di gravame si lamenta poi il difetto
di motivazione, di istruttoria, e di presupposti dato che,
dal verbale di sopralluogo, non risultavano né violazioni
paesaggistiche e né pericoli alla circolazione, al contrario
sottolineati dal verbale della Polizia Municipale del 3 feb-
braio 2016.
Tutti i predetti prof‌ili possono essere congiuntamente
condivisi nei limiti che seguono.
1.§. È rilevante che successivamente all’ottenimento
del nulla osta della Provincia di Caserta e nelle more dell’e-
missione del provvedimento di nulla osta del comune, fosse
entrato in vigore il D.P.R. n. 139 del 9 luglio 2010 perché il
n. 15 dell’all. 1) di cui all’art. 1 del cit. D.P.R. n. 139 include
tra gli interventi di lieve entità sottoposti al regime sempli-
f‌icato, la “posa in opera di cartelli e altri mezzi pubblicitari
non temporanei di cui all’art. 153, comma 1 del Codice, di
dimensioni inferiori a 18 mq, ivi comprese le insegne per le
attività commerciali o pubblici esercizi”.
L’art. 4 D.P.R. n. 139 del 2010 impone l’obbligo dell’Ammi-
nistrazione Comunale di concludere il procedimento con un
provvedimento espresso, completando tutte le fasi del pro-
cedimento, così come del resto stabilito dall’art. 2, L. n. 241
del 1990 (richiamato espressamente dal comma 9 dell’art.

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