Consiglio di Stato sez. III, 6 giugno 2016, n. 2416

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giur
Arch. giur. circ. e sin. strad. 12/2016
LEGITTIMITÀ
rifondere l’importo versato dall’impresa designata (Cass.
civ. sez. III n. 274 del 13 gennaio 2005, rv. 633963); ne de-
riva, come correttamente osservato dal Tribunale del Rie-
same di Salerno, che la richiesta risarcitoria per falsi sini-
stri stradali denunciati alla società Firs e per essa pagati
dal Fondo istituito presso la Consap, sia da inquadrarsi
nella fattispecie di cui all’art. 642 c.p., norma speciale
rispetto all’art. 640 comma 2 n. 1 c.p., e, nella successio-
ne di leggi nel tempo, norma più favorevole al reo con le
prospettate dirette conseguenze in ordine alla condizione
di procedibilità ed alla praticabilità del sequestro ex art.
322 ter c.p. (Omissis)
I
CONSIGLIO DI STATO
SEZ. III, 6 GIUGNO 2016, N. 2416
PRES. ED EST. MARUOTTI – RIC. MINISTERO DELL’INTERNO C. R.V.R.
Patente y Revoca e sospensione y Revoca y Violazio-
ne dell’art. 186 c.d.s. y Art. 219 comma 3 ter c.d.s. y
Interpretazione. y Conseguimento di una nuova pa-
tente y Decorrrenza di tre anni dal passaggio in giu-
dicato della sentenza che abbia accertato il reato.
. L’art. 219, comma 3 ter, c.d.s. va interpretato nel senso
che quando la revoca della patente di guida sia dispo-
sta a seguito delle violazioni di cui agli artt. 186, 186
bis e 187 c.d.s., la nuova patente può essere conseguita
solo dopo che siano decorsi tre anni dal passaggio in
giudicato della sentenza che abbia accertato il reato,
ossia la relativa responsabilità penale. (nuovo c.s., art.
186; nuovo c.s., art. 219) (1)
II
T.A.R. DEL VENETO
SEZ. III, 12 SETTEMBRE 2016, N. 1014
PRES. X – EST. X – RIC. X C. MINISTERO DEI TRASPORTI (AVV. GEN. STATO)
Patente y Revoca e sospensione y Revoca y Violazio-
ne dell’art. 186 c.d.s. y Art. 219 comma 3 ter c.d.s. y
Interpretazione. y Conseguimento di una nuova pa-
tente y Decorrrenza di tre anni dalla data di accer-
tamento del reato.
. In tema di revoca della patente di guida, disposta
in seguito alle violazioni degli artt. 186, 186 ter e 187
c.d.s., è possibile conseguire una nuova patente solo
dopo che siano decorsi tre anni dalla data di accerta-
mento del reato, da intendersi come data di contesta-
zione della violazione da parte dell’organo accertatore.
(nuovo c.s., art. 186; nuovo c.s., art. 219) (2)
(1, 2) Le sentenze in epigrafe si segnalano perchè in netto contrasto
tra loro.
I
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con l’atto n. 38941 del 14 maggio 2015, il Prefetto di
Torino ha disposto che l’appellata non può conseguire una
nuova patente di guida prima di tre anni, a decorrere dalla
data in cui è divenuta irrevocabile la sentenza penale pre-
vista dall’art. 219, comma 3 ter, del D.L.vo n. 285 del 1992.
In punto di fatto, ella in data 4 maggio 2011, mentre
era alla guida di un’auto, ha perso i sensi ed è uscita dalla
sede stradale, terminando la corsa su un fossato laterale e
urtando un muro di cemento, rimanendo illesa.
A seguito del controllo del tasso alcol emico, il Coman-
do della stazione dei Carabinieri di Mathi ha rilevato la
violazione dell’art. 186, comma 2, lettera c), del Codice
della strada, poiché era risultato l’uso di sostanze alco-
liche, con valore di 3,40 grammi per litro, superiore alla
soglia di 1,50.
La patente (rilasciata nel 1979) è stata conseguente-
mente ritirata e trasmessa alla Prefettura di Torino, con
la conseguente sospensione per il periodo di un anno, ai
sensi dell’art. 186, commi 8 e 9, del Codice della strada.
Sottoposta a nuova visita medica, l’interessata è stata
nuovamente ritenuta idonea per conseguire la patente di
guida.
Avverso il decreto di sospensione, ella ha proposto ri-
corso al giudice di pace di Ciriè, che ha accolto il ricorso
ed ha disposto la sospensione in data 18 gennaio 2012.
A seguito della sottoposizione a processo penale, il Tri-
bunale di Torino - sezione distaccata di Ciriè ha condan-
nato l’interessata alla pena di mesi quattro di arresto ed
Euro mille di ammenda, col benef‌icio della sospensione
condizionale della pena, ed ha disposto le sanzioni ammi-
nistrative accessorie della conf‌isca dell’auto e della revoca
della patente, ai sensi dell’art. 186, comma 2, lettera c), e
lettera 2 bis, del Codice della strada.
A seguito della reiezione del successivo ricorso per
cassazione, la sentenza del Tribunale di Torino è divenuta
irrevocabile il 28 gennaio 2015.
2. Il provvedimento impugnato in primo grado - emesso
il 3 giugno 2015 - ha disposto la revoca della patente ed ha
disposto che l’appellata "non può conseguire una nuova
patente di guida prima di tre anni a decorrere dalla data di
irrevocabilità" della sentenza penale, cioè dal 28 gennaio
2015.
3. Col ricorso di primo grado n. 1239 del 2016 (proposto
al TAR per il Piemonte), l’interessata ha impugnato l’atto
del Prefetto emesso il 3 giugno 2015, chiedendone l’annul-
lamento.
4. Il TAR, con la sentenza n. 1415 del 2015, ha accolto il
ricorso ed ha compensato le spese del giudizio.
In particolare, il TAR ha ritenuto fondata la censura di
violazione dell’art. 219, comma 3 ter, del codice della stra-
da, poiché il Prefetto . anziché emanare il decreto del 23
giugno 2011 di sospensione della patente per "guida in sta-
to di ebbrezza" - avrebbe dovuto subito constatare la fat-
tispecie di "causazione di incidente a seguito della guida

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