Consiglio di Stato sez. I, parere 18 marzo 2016, n. 743

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Arch. giur. circ. e sin. strad. 11/2016
LEGITTIMITÀ
ta sulla concezione psicologica della colpa, propria invero
del diritto penale), pure nei comuni rapporti della vita di
relazione, oltre che nell’adempimento delle obbligazioni, la
diligenza assume imprescindibile e decisivo rilievo, quale
criterio di determinazione del modello di condotta.
La diligenza vale allora a distinguere sia tra compor-
tamenti negozialmente dovuti o meno che tra comporta-
menti obiettivamente leciti ed illeciti v. Cass., 20 febbraio
2015, n. 3367)
Designando lo sforzo dal soggetto dovuto per la salva-
guardia dell’interesse altrui, avuto riguardo alle circostan-
ze concrete del caso, in entrambe le ipotesi la diligenza si
pone altresì quale criterio di responsabilità (v. Cass., 20
febbraio 2015, n. 3367).
Essa segna dunque la condotta obiettivamente dovuta,
la cui violazione ridonda in termini di responsabilità civile
(anche) extracontrattuale, obbligando al risarcimento dei
danni derivanti dall’evento causalmente ascrivibile alla
condotta negligente, e pertanto illecita.
L’errore della corte di merito emergente dall’impugna-
ta sentenza si sostanzia allora nell’aver confuso l’operare
ed il rilievo nella specie del nesso di causalità con quello,
affatto diverso, della colpa eventualmente affettante la
condotta del conducente dell’auto sulla quale l’odierna
ricorrente viaggiava in qualità di trasportata.
Movendo dal sopra delineato accertamento delle con-
crete circostanze del caso, i giudici di merito avrebbero
invero dovuto piuttosto valutare se la condotta dell’Arno
sia stata nella specie improntata alla dovuta diligenza e
prudenza, oltre che all’osservanza delle regole e discipli-
ne cui nella situazione di fatto determinatasi era tenuto
(nell’impugnata sentenza la corte di merito muove dall’ac-
certamento, emerso dalla CTU espletata nel giudizio di
prime cure, che il veicolo condotto dall’Arno viaggiava
ad una velocità di 70 Km/h, per poi concludere di dover
«prescindere da un più preciso accertamento della veloci-
tà tenuta dall’Arno al momento in cui ebbe la percezione
della presenza dell’autocarro che proveniva dalla opposta
direzione di marcia», in quanto «la consulenza tecnica di
uff‌icio espletata nel corso del primo grado del giudizio non
offre eccessivo ausilio in ordine ad una sua più precisa ri-
costruzione, essendo sostanzialmente basata su dati con-
getturali e non su precisi rilievi oggettivi»).
In caso di ascrivibilità della creazione della situazione di
pericolo solamente al terzo nel caso, il conducente dell’au-
tocarro, e non anche al concorrente comportamento colposo
dell’Arno (v. Cass., 3 dicembre 1969, n. 3862; Cass., 7 ottobre
1968, n. 3136; Cass., 5 gennaio 1966, n. 102), la corte di meri-
to avrebbe dovuto semmai verif‌icare l’eventuale ricorrenza
nella specie di un’ipotesi di esimente di responsabilità o for-
za maggiore («non potendosi dubitare della circostanza che
tale condotta sia stata comunque condizionata dalla neces-
sità di porre in essere una manovra di emergenza imposta
dalla invasione della semicarreggiata di pertinenza dell’Ar-
no da parte dell’autocarro condotto dal Beccacece»), e in
particolare lo stato di necessità ex art. 2045 c.c. (v. Cass., 24
febbraio 2000, n. 2091; Cass., 30 agosto 1984, n. 4737; Cass., 3
aprile 1980, n. 2206; Cass., 27 novembre 1972, n. 2464; Cass.,
24 marzo 1972, n. 921; Cass., 8 maggio 1971, n. 1316; Cass.,
3 dicembre 1969, n. 3862; Cass., 22 ottobre 1968, n. 3400;
Cass., 13 dicembre 1966, n. 2913; Cass., 21 novembre 1966,
n. 2780; Cass., 28 luglio 1966, n. 2087; Cass., sez. un., 20 ago-
sto 962, n. 2603), facendo eventualmente di conseguenza
luogo all’applicazione della relativa disciplina (cfr., in tema
di sinistri stradali, Cass., 19 luglio 2002, n. 10571; Cass., 28
luglio 1966, n. 2087; cfr. altresì Cass., 18 novembre 2010, n.
23275; Cass., 17 aprile 2013, n. 9239).
Accertamenti e valutazioni di cui il giudice di merito è
in ogni caso tenuto a dare congrua motivazione: suff‌icien-
te, logica e non contraddittoria.
Dell’impugnata sentenza, assorbito ogni altro e diverso
prof‌ilo, s’impone dunque la cassazione in relazione, con
rinvio alla Corte d’appello di Ancona, che in diversa com-
posizione procederà a nuovo esame, facendo dei suindica-
ti disattesi principi applicazione.
Il giudice di rinvio provvederà anche in ordine alle spe-
se del giudizio di cassazione. (Omissis)
CONSIGLIO DI STATO
SEZ. I, PARERE 18 MARZO 2016, N. 743
PRES. BARBAGALLO – EST. METRO – RIC. CABIB C. COMUNE DI GENOVA
Strade y Passi carrabili y Concessione y Condizioni
y Verif‌ica y Carenza y Accertamento della sopravve-
nuta ineff‌icacia dell’atto concessorio y Atto vinco-
lato della P.A. y Fattispecie di revoca di passo carra-
io a seguito di trasformazione dei locali da garage
a negozio.
. La concessione del passo carrabile, determinando
una compressione dell’uso pubblico della sede stradale
(veicolare o pedonale) ove essa insiste, è subordinata
alla verif‌ica di precise e tassative condizioni di carat-
tere oggettivo e, in particolare, alla sussistenza della
correlazione funzionale con un’area laterale idonea
allo stazionamento dei veicoli, in difetto della quale il
provvedimento resta privo di idonea base giustif‌icativa;
di tal che l’accertamento della sopravvenuta ineff‌ica-
cia dell’atto concessorio costituisce atto dovuto e vin-
colato per l’amministrazione (Fattispecie di diniego di
rilascio di voltura di un passo carrabile a fronte dell’ac-
certata avvenuta trasformazione dei locali da garage
ad esercizio commerciale) (nuovo c.s., art. 22; d.p.r. 16
dicembre 1992, n. 495, art. 46) (1)
(1) In senso conforme, v. la segnalata Cons. Stato, sez. V, 22 maggio
2001, n. 2823, in www.giustizia-amministrativa.it.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Premesso
La ricorrente, in data 19 giugno 2005 ha proposto ricor-
so straordinario per l’annullamento del provvedimento del
Comune di Genova n. 1348 dell’1 marzo 2005, di diniego di
rilascio di voltura di un passo carrabile.
L’uff‌icio di polizia municipale, dopo aver verif‌icato
l’effettivo utilizzo dello stesso, dichiarava l’insussistenza

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