Consiglio di Stato sez. V, 28 ottobre 2015, n. 4940

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giur
12/2015 Arch. giur. circ. e sin. strad.
LEGITTIMITÀ
mente vincolato (Sez. II, n. 1417 del 11 ottobre 2012 - dep.
11 gennaio 2013, Platamone, Rv. 254305).
Nel caso di specie, va appunto considerato che il giudizio
di idoneità alla guida si traduce nella constatazione dell’esi-
stenza delle abilità individuate attraverso un accertamento
tecnico, cui segue, a semplice richiesta dell’interessato, il
rilascio della patente (art. 121 C.d.S., comma 12).
Ma, soprattutto, va sottolineato che siffatto giudizio
trae il suo fondamento da circostanze fattuali, quali la
specif‌ica condotta di guida tenuta durante la prova, che
l’esaminatore evidentemente attesta essere avvenute in
sua presenza. Da tale premessa discende il sicuro caratte-
re f‌idefaciente del verbale del quale si discute.
6. Il secondo motivo del ricorso presentato nell’inte-
resse del Santucci, sul quale insiste anche la memoria, è
infondato, dal momento che, in tema di prescrizione, non
è consentita l’applicazione simultanea di disposizioni in-
trodotte dalla L. n. 251 del 2005, e di quelle precedenti,
secondo il criterio della maggiore convenienza per l’im-
putato, occorrendo applicare integralmente l’una o l’altra
disciplina, in relazione al risultato di maggior favore (Sez.
V, n. 43343 del 5 ottobre 2010, Poi, Rv. 248783).
Nel caso di specie, la disciplina più favorevole per il
ricorrente è quella introdotta dalla citata L. n. 251, talché
il reato di cui al capo 12 è destinato a prescriversi, con il
decorso di dodici anni e sei mesi, il 30 novembre 2016.
7. Inammissibile è il terzo motivo del ricorso presentato
nell’interesse del Santucci, sul quale insiste anche la me-
moria, giacché l’assorbimento del reato di cui al capo 11-bis
in quello di cui al capo 12, ritenuto dalla decisione di primo
grado e non oggetto di alcuna impugnazione da parte del
P.M., priva di ogni interesse le critiche formulate dal ricor-
rente, con autonomo riguardo a tale ipotesi di reato.
8. Il quarto motivo del ricorso presentato nell’interesse
del Santucci, sul quale insiste anche la memoria, è inam-
missibile, per l’assorbente ragione che la Corte territoriale,
al pari del giudice di primo grado, non ha assegnato rilievo
esclusivo alla confessione del Santucci, ma ha, con moti-
vazione che non palesa alcuna manifesta illogicità e che è
solo genericamente criticata in ricorso, valorizzato il con-
tenuto dell’intercettazione ambientale (riportata a pag.
12 della sentenza del Tribunale), nella quale il Santucci,
parlando con l’Armanno, gli propone di considerare il D’A-
mato come mai presentatosi e viene poi indotto a mutare
avviso - giacché il candidato è stato ritenuto idoneo - dal
riferimento dell’Armanno all’ing. Rizza e dalla successiva
conversazione con il medesimo D’Amato e altro soggetto.
In tale contesto probatorio, il riferimento alle ragioni
che avrebbero indotto il Santucci a confessare fatti non veri
perde ogni consistenza argomentativa, mentre la critica
concernente l’interesse del Santucci alla commissione del
reato - oltre che superata dal tenore univoco della conver-
sazione ricordata - si correla, nel complessivo tessuto moti-
vazionale della decisione, alla trama di rapporti che legava i
funzionari dell’Amministrazione all’Armanno e al Rizza.
9. Alla pronuncia di rigetto consegue, ex art. 616 c.p.p.,
la condanna di ciascuno dei ricorrenti al pagamento delle
spese processuali. (Omissis)
CONSIGLIO DI STATO
SEZ. V, 28 OTTOBRE 2015, N. 4940
PRES. TORSELLO – EST. PROSPERI – RIC. G.A.S. C. D.B. ED ALTRI
Strade y Passi carrabili y Concessione y Strada clas-
sif‌icata come privata y Esclusione y Fattispecie.
. Il proprietario di un’abitazione situata su strada clas-
sif‌icata come privata in quanto, per le sue caratteristi-
che, non inserita nell’elenco delle strade comunali e
comunque non rientrante fra quelle naturalmente de-
stinate ad uso pubblico, non essendo idonea a soddisfa-
re le esigenze di un numero indeterminato di cittadini,
ed essendo del tutto priva oltre l’accesso, di qualsiasi
altro collegamento con la viabilità comunale del centro
abitato, in quanto strada cieca, non ha diritto di ottene-
re dal comune la concessione per l’apertura di un passo
carrabile in prossimità del proprio garage. (nuovo c.s.,
art. 22) (1)
(1) Per qualche utile riferimento sull’apertura di un passo carrabile
su strada privata assoggettata ad uso pubblico, v. Cass. civ. 14 genna-
io 1985, n. 30, in questa Rivista 1985, 398.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il ricorso n. 535, registro generale del 2005, D.B.,
G.R., M.C. e B.R. chiedevano al Tar di Reggio Calabria l’an-
nullamento del provvedimento con il quale il Comune di
Reggio Calabria aveva concesso a favore di G.A.S. il passo
carrabile al n. 10 della Traversa II della via (omissis).
Esponevano in fatto i ricorrenti di essere proprietari
di quattro unità immobiliari facenti parte di un fabbrica-
to composto di cinque unità, di cui la quinta di recente
acquistata dallo S. e che la Traversa II in questione non
era di proprietà comunale, ma privata e neppure aperta al
pubblico transito, trattandosi di una strada cieca utilizza-
ta dai soli residenti, elementi questi richiamati in passato
dall’amministrazione comunale per negare analoga con-
cessione in parola.
Il Tar, con la sentenza n. 712 dell’8 maggio 2006, acco-
glieva il ricorso, affermando che era pacif‌ico tra le parti in
causa che la Traversa II fosse un’area di proprietà privata,
nemmeno destinata dalle sue caratteristiche ad uso pub-
blico e che dunque il Comune aveva erroneamente appli-
cato l’art. 22 del codice della strada.
Con appello notif‌icato in Consiglio di Stato il 27 ed il
28 luglio 2006 G. A. S. impugnava la sentenza in questione,
ribadendo l’eccezione di inammissibilità del ricorso di
primo grado per difetto assoluto di interesse, in quanto i
quattro ricorrenti, una volta rilasciato il passo carrabile
per il garage a favore dell’appellante, avevano occupato
tutto lo spazio libero esterno che prima era occupato dai
mezzi della famiglia dello S. e ciò senza alcun contrasto da
parte di chicchessia, trattandosi degli unici abitanti della
strada.
Lo S. insisteva poi sull’erronea qualif‌icazione di stra-
da privata riconosciuta dal Tar alla Traversa II, poiché il
passaggio sulla stessa veniva esercitato da una collettività
di persone appartenenti ad una comunità, la concreta ido-

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