Consiglio di Stato In Sede Giurisdizionale

Notifica per pubblici proclami del ricorso ex art. 106 c.p.a.innanzi al Consiglio di Stato promosso dai sigg.ri Alessandro Spano' e Antonio Valentini contro l'INPS (gia' IPOST) per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2790/2011

Con il ricorso in epigrafe i sigg.ri Alessandro Spano' e Antonio Valentini chiedono la revocazione della sentenza n. 2790/2011 con la quale il Consiglio di Stato in S.G., Sez. VI^, ha respinto il ricorso n. 2031/10. Nei motivi di gravame i ricorrenti deducono, in via rescindente, la sussistenza di un duplice errore revocatorio ex art. 395, co. 1, n. 4), c.p.c., avendo il Collegio, da un lato, omesso del tutto di pronunciarsi su tre dei quattro motivi del ricorso di primo grado ritualmente riproposti in appello (inerenti al difetto di pubblicita' delle prove concorsuali esperite dall'IPOST - oggi INPS-, alla irregolare composizione della Commissione esaminatrice ed all'illegittimo trattamento di favore riservato nell'ambito del concorso al personale proveniente da Poste Italiane - pagg. 18-20 e 24-25 dell'appello); dall'altro, essendo incorso in un travisamento del fatti posti a fondamento dell'unica doglianza di ricorso esaminata e respinta (inerente all'illegittima mancata attribuzione di una quota di punteggio concorsuale spettante ai ricorrenti a termini del bando). In via rescissoria, i ricorrenti hanno poi riproposto tutti i motivi del ricorso di primo grado promosso contro l'IPOST (oggi INPS), gia' riproposti in appello ma, come detto, in parte non scrutinati ed in parte respinti sulla base di un errore di fatto revocatorio. Con detti motivi si era chiesto l'annullamento degli atti e della graduatoria finale della procedura selettiva interna (corso-concorso con esame finale a n. 61 posti) indetta dallo stesso Ipost in data 11.4.2000 per il passaggio dall'area professionale A all'area professionale B, posizione economica B1. Avverso il provvedimento del C.d.A. dell'Ipost del 30.11.2000, pubblicato nell'albo dell'Istituto il 4.12.2000, di approvazione della suddetta graduatoria i deducenti lamentavano: - in via principale, che nell'ambito della procedura de qua non era stata loro attribuita una quota di punteggio cui, viceversa, avrebbero avuto diritto a norma sia dell'atto inditivo della procedura de qua, sia del CCNL applicabile in specie, precisato che l'assegnazione...

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