LEGGE REGIONALE 6 novembre 2012, n. 61 - Istituzione dell'anagrafe pubblica dei consiglieri e degli assessori regionali e norme in materia di trasparenza patrimoniale e associativa dei componenti degli organi della Regione e dei titolari di cariche istituzionali di garanzia e di cariche direttive. Abrogazione della legge regionale n. 49/1983, abrogazione parziale della legge regionale n. 68/1983, modifiche alla legge regionale n. 38/2000, alla legge regionale n. 74/2004 e alla legge regionale n. 5/2008.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 61 del 14 novembre 2012) IL CONSIGLIO REGIONALE Ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA Promulga la seguente legge: (Omissis). Art. 1 Adempimenti di trasparenza patrimoniale dei consiglieri e dei candidati consiglieri 1. Ciascun consigliere regionale, ivi compreso il Presidente della Giunta regionale, entro tre mesi dalla data delle elezioni, e' tenuto a trasmettere al Presidente del consiglio regionale le seguenti dichiarazioni e atti: a) una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 444 (Disposizioni regolamentari in materia di documentazione amministrativa) concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri;

le partecipazioni in societa' quotate e non quotate, la consistenza degli investimenti in titoli obbligazionari, titoli di Stato o in altre utilita' finanziarie detenute anche tramite fondi di investimento, societa' di investimento a capitale variabile (SICAV) o intestazioni fiduciarie;

l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di societa';

  1. copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;

  2. una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorieta' concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte, nonche' tutti i finanziamenti e contributi ricevuti, per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte. 2. Alla dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte, di cui al comma 1, lettera c), debbono essere allegati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, comma terzo, della legge 18 novembre 1981, n. 659 (Modifiche ed integrazioni alla legge 2 maggio 1974, n. 195, sul contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici) e dell'art. 7, comma 6, della legge 10 dicembre 1993, n. 515 (Disciplina delle campagne elettorali per l'elezione alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica): a) il rendiconto relativo ai contributi e servizi ricevuti ed alle spese sostenute in cui siano analiticamente riportati, attraverso l'indicazione...

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