Considerazioni sulla liceità della commercializzazione della cannabis leggera

AutoreAntonio Di Tullio D'Elisiis - Domenico Giannelli
Pagine58-62
278
giur
3/2019 Rivista penale
LEGITTIMITÀ
CONSIDERAZIONI
SULLA LICEITÀ DELLA
COMMERCIALIZZAZIONE
DELLA CANNABIS LEGGERA
di Antonio Di Tullio D’Elisiis, Domenico Giannelli
SOMMARIO
1. I fatti in giudizio. 2. I motivi addotti nel ricorso per Cassa-
zione. 3. Valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cas-
sazione. 4. Conclusioni e nostra posizione.
1. I fatti in giudizio
Con ordinanza del 12 luglio 2018, il Tribunale di Mace-
rata rigettava l’istanza di riesame proposta da L.C. contro
il sequestro preventivo di inf‌iorescenze di cannabis da lui
messe in commercio. Il Tribunale riteneva infatti sussisten-
te il fumus in relazione al reato di cui all’art. 73, comma 4,
D.P.R. 309/1990, escludendo che la legge 3 dicembre 2016,
n. 242, intitolata “Disposizioni per la promozione della col-
tivazione e della f‌iliera agroindustriale della canapa”, in-
vocata dal ricorrente, deroghi alla disciplina penale in ma-
teria di stupefacenti. In particolare, i giudici del riesame
avevano sostenuto come, sebbene la legge citata si ponesse
in rapporto di specialità rispetto alla disciplina generale
in tema dei detenzione e cessioni di sostanze stupefacen-
ti contenuta nel D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, non si possa
derogarvi in quanto questa normativa non riguarda scopi
ricreativi o voluttuari regolamentando soltanto le coltiva-
zioni di canapa delle varietà ammesse ex art. 17 direttiva
2005/53/CE del Consiglio del 13 giugno 2002, non rientranti
nell’ambito di applicazione del D.P.R. n. 309/1990 e riferen-
dosi esclusivamente alle condotte dell’agricoltore.
2. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione
Nel ricorso presentato dal difensore di C., si chiedeva
l’annullamento dell’ordinanza assumendo che fosse lecita
la commercializzazione di inf‌iorescenze di piante svilup-
patesi da semi rientranti nelle categorie previste dalla
legge n. 242/2016, perché escluse dall’ambito di applica-
zione del D.P.R. n. 309/1990. Nel dettaglio, la difesa addu-
ceva i seguenti motivi di ricorso: a) violazione del D.P.R.
n. 309/1990 e, correlativamente, erronea interpretazione
della legge n. 242/2016 stante la contraddittorietà dell’or-
dinanza impugnata là dove afferma che tale legge costitu-
irebbe normativa speciale ma non derogante rispetto alla
disciplina penalistica in materia di stupefacenti e dove
sostiene che la commercializzazione al dettaglio dei pro-
dotti derivanti dalla coltivazione della canapa industriale
non rientrerebbe fra le previsioni di tale legge; si osser-
vava al contempo, da un lato, che il mancato inserimento
del commercio di inf‌iorescenze nell’elenco delle attività
lecite, contenuto nell’art. 2 della legge, non escludesse la
sua liceità nella misura in cui vengano rispettati i limiti
alla percentuale di THC f‌issati dalla legge (non oltre lo
0,6%), perché, a detta del difensore, sarebbe incongruo
non estendere le guarentigie previste per la produzione
delle inf‌iorescenze alla fase della commercializzazione
alla quale il frutto della coltivazione perviene senza alcu-
na modif‌ica essendosi peraltro trascurato che la circolare
ministeriale n. 70 del 22 maggio 2018 tratta del commer-
cio delle inf‌iorescenze prodotte da piante sviluppatesi da
semi esclusi dalla disciplina del D.P.R. n. 309/1990, dall’al-
tro, che, quanto agli esiti della analisi dei campioni, i quali
avevano rilevato il superamento della soglia dello 0,6%, si
osservava come si trattasse, comunque, di inf‌iorescenze
di piante prodotte con semi appartenenti alle categorie
previste dalla direttiva UE, diverse da quelle considerate
nel D.P.R. n. 309/1990, evidenziando che, in concreto, il
principio attivo rinvenuto nei campioni esaminati non su-
pera mg. 25 di THC e quindi il limite (0,5%) oltre il quale,
secondo la giurisprudenza, il THC è ritenuto drogante; b)
vizio di motivazione nella apodittica affermazione della
illiceità del commercio di inf‌lorescenze di canapa legale
a scopi voluttuari o ricreativi; c) erronea applicazione
dell’art. 4, commi 5 e 7, legge n. 242/2016, anche in re-
lazione all’art. 73, comma 4, D.P.R. n. 309/1990 e vizio di
motivazione: si sostiene che dall’art. 4, comma 7, legge n.
242/2016 si deve desumere che, se la coltivazione si fon-
da su semi certif‌icati, non vi è mai responsabilità penale
anche se si supera la soglia di massima tolleranza (0,6%)
deducendosi al contempo come non fosse stato effettuato
l’accertamento genetico sui semi usati per la coltivazione.
3. Valutazioni giuridiche formulate dalla Corte di Cas-
sazione
La Suprema Corte rilevava in via preliminare come l’e-
same del ricorso richiedesse un’analisi dei rapporti logico
giuridici fra i dati normativi costituiti dalle disposizioni
contenute nel D.P.R. n. 309 del 1990, con le sue successive
modif‌iche, e dalla legge n. 242 del 2016, con riferimento ai
prof‌ili relativi alla commercializzazione delle inf‌iorescenze
della cannabis sativa. Si evidenziava quindi prima di tutto
che, se il D.P.R. n. 309 del 1990, intitolato “Testo unico delle
leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi
stati di tossicodipendenza”, rappresenta un microordina-
mento complesso, al cui interno soltanto una porzione è de-
dicata alla “Repressione delle attività illecite” (Titolo VIII,
artt. 72-86), la legge n. 242 del 2016, a sua volta contiene le
“Disposizioni per la promozione della coltivazione e della
f‌iliera agroindustriale della canapa”, pianta la cui coltiva-
zione è consentita già dall’art. 26 D.P.R. n. 309/1990 – sep-
pure esclusivamente per la produzione di f‌ibre o per altri usi
industriali, diversi da quelli di cui all’art. 27, consentiti dalla
normativa dell’Unione europea – che pone il divieto per le
coltivazioni indicate nell’art. 14 D.P.R. n. 309/1990.

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