Considerazioni sul decreto legge n. 113 del 4 ottobre 2018 in materia di immigrazione

AutorePiero Innocenti
Pagine5-9
965
Rivista penale 11/2018
Dottrina
CONSIDERAZIONI
SUL DECRETO LEGGE N. 113
DEL 4 OTTOBRE 2018 IN
MATERIA DI IMMIGRAZIONE
di Piero Innocenti
SOMMARIO
1. Premessa. 2. Sui trattenimenti degli stranieri nei Cpr, negli
hot spot e in altre “strutture idonee”. 3. Le domande reite-
rate di protezione internazionale. 4. Diniego e revoca della
protezione per chi commette gravi reati. 5. Ma la politica mi-
gratoria spetta al Presidente del Consiglio dei Ministri con il
“documento programmatico” (mancante da oltre dieci anni)
ex art. 3 del Testo Unico sull’immigrazione.
1. Premessa
Dopo l’approvazione, all’unanimità, nella riunione del
Consiglio dei Ministri del 24 settembre scorso – e qualche
modif‌ica successiva da parte del Viminale, prima della f‌ir-
ma, il 4 ottobre, del Presidente della Repubblica – è stato
pubblicato sulla Gazzetta Uff‌iciale, Serie Generale n. 231
del 4 ottobre 2018, il decreto legge n. 113 fortemente voluto
dal Ministro dell’Interno, contenente “Disposizioni urgen-
ti in materia di protezione internazionale e immigrazione,
sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del
Ministero dell’Interno e l’organizzazione e il funzionamen-
to dell’Agenzia Nazionale per l’amministrazione e la de-
stinazione dei beni sequestrati e conf‌iscati alla criminalità
organizzata”. Quaranta (corposi) articoli in tutto, accom-
pagnati, come vuole la regola, da due relazioni, una illu-
strativa ed una tecnica, altrettanto sostanziose. Il decreto
riunisce i due provvedimenti, quello sull’immigrazione e
l’altro sulla sicurezza, circolati in “bozza” nelle settimane
passate e annunciati da Salvini per limitare, in generale, il
rilascio di permessi di soggiorno di protezione (abrogando
quelli concessi per “motivi umanitari”), per migliorare, in
generale, la sicurezza pubblica, per prevenire atti di ter-
rorismo, per organizzare le attività dell’Agenzia Nazionale
deputata a gestire i beni conf‌iscati alle maf‌ie.
Sul tema dell’immigrazione e, in particolare, dei per-
messi di soggiorno, era troppo buonista, secondo il Mi-
nistro, l’interpretazione data nel tempo a quella “tutela
umanitaria”, come aveva già sottolineato nella sua circola-
re del 4 luglio scorso, inviata a tutti i Prefetti, ai Presidenti
delle Commissioni e Sezioni territoriali, ai Questori, solle-
citando un maggior rigore nel concedere il “benef‌icio”. In
realtà, gli esiti delle richieste di asilo in Italia per motivi
umanitari negli ultimi anni, sul totale delle istanze esami-
nate, sono oscillati dal 51,7% del 2010 al 20,8% del 2016,
al 25% del 2017 (cfr. Il Rapporto sui Centri di permanen-
za per il rimpatrio, della Commissione Straordinaria per
la tutela e la promozione dei diritti umani, aggiornato al
dicembre 2017). Viene, quindi, abrogato il riferimento ai
“motivi umanitari” di cui all’art. 5 del Testo Unico sull’im-
migrazione - TUI (D.L.vo 25 luglio 1998 n. 286) che preve-
deva, appunto, il rilascio da parte del Questore di tale per-
messo, poiché l’espressione viene ritenuta troppo generica
contrariamente a quanto previsto negli altri Stati membri
dell’UE in cui forme di tutela complementari sarebbero
tassativamente individuate dalle norme.
Con l’abrogazione del permesso di soggiorno per moti-
vi umanitari vengono, tuttavia, individuate “ipotesi ecce-
zionali di tutela dello straniero che, pur non rientrando,
ai sensi della vigente normativa, nelle ipotesi di prote-
zione internazionale (..) non consentirebbero di esegui-
re il provvedimento di espulsione senza violare principi
fondamentali dell’ordinamento italiano e internazionale”.
In questo senso la puntualizzazione fatta nella relazione
illustrativa del decreto legge in argomento: vengono di-
sciplinati “casi speciali di permessi di soggiorno tempora-
nei per esigenze di carattere umanitario” come quello per
“cure mediche”, rilasciato in formato cartaceo, per un pe-
riodo limitato, non superiore ad un anno, che sia indicato
in idonea documentazione sanitaria e solo se lo straniero
versi “..in condizioni di salute di eccezionale gravità, che
non consentono di espellerlo senza arrecare un irrepara-
bile pregiudizio alla sua salute” (nella bozza del decreto
si era parlato di grave pregiudizio) in caso di rientro nel
Paese di origine o di provenienza. Insomma, pare di capi-
re, che ci si debba trovare in situazioni di pericolo di vita
o quasi.
C’è, poi, il permesso di soggiorno per “calamità” (scom-
parso l’aggettivo naturali che era nella bozza), rilasciato
in formato cartaceo, eccezionale e contingente, introdot-
to con l’art. 20 bis al Testo Unico sull’immigrazione, an-
che questo di durata limitata, sei mesi, non prorogabile
(punto incomprensibile se si pensa a situazioni di cata-
strof‌i e di gravi disgrazie che, in passato, hanno colpito
intere comunità di alcuni Paesi, non solo africani, che po-
trebbero protrarsi per tempi anche lunghi), che consen-

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