Considerazioni sul D.L.VO 11 maggio 2018, n. 71 in tema di condizioni di ingresso e soggiorno dei cittadini di paesi terzi

AutorePiero Innocenti
Pagine10-11
1060
dott
12/2018 Rivista penale
DOTTRINA
CONSIDERAZIONI SUL
D.L.VO 11 MAGGIO 2018, N. 71
IN TEMA DI CONDIZIONI
DI INGRESSO E SOGGIORNO
DEI CITTADINI DI PAESI TERZI
di Piero Innocenti
Nella “giungla” della legislazione nazionale sull’immi-
grazione va inserito un provvedimento normativo, emana-
to nel mese di maggio scorso, al quale non è stata rivolta la
dovuta attenzione nonostante la rilevanza della Direttiva
dell’UE che è stata recepita nel nostro ordinamento (il
“recepimento” doveva avvenire entro il 28 maggio 2018).
(composto da quattro articoli) in G.U. n. 141 del 20 giugno
2018 e in vigore dal 5 luglio scorso, recante “Attuazione
della direttiva (UE) 2016/801 del Parlamento europeo e
del Consiglio dell’11 magio 2016, relativa alle condizioni di
ingresso e soggiorno dei cittadini di Paesi terzi per moti-
vi di ricerca, studio, tirocinio, volontariato, programmi di
scambio di alunni o progetti educativi e collocamenti alla
pari”. Il provvedimento in questione ha apportato modif‌i-
che ad alcuni articoli del Testo Unico sull’Immigrazione
(TUI, D.L.vo del 25 luglio 1998 n. 286). Con il contributo
informativo della recente circolare (n°400/A/2018/12.446
del 16 ottobre 2018) del Ministero dell’Interno - Direzione
Centrale dell’Immigrazione e della Polizia delle Frontiere,
indirizzata a tutti i Questori, riepiloghiamo, sinteticamen-
te, alcuni punti di maggior interesse sul tema.
Relativamente al TUI, il decreto in argomento incide
sui commi 1 e 2 dell’art. 27 bis intitolato “Ingresso e sog-
giorno per volontariato”, individuando le modalità per la
determinazione del contingente annuale degli stranieri
ammessi a partecipare a programmi di attività di volon-
tariato di interesse generale e di utilità sociale e innalza
i limiti di età compresa tra i 25 e i 35 anni (prima erano
tra i 20 e i 30 anni) per la partecipazione a tali program-
mi. Con la modif‌ica del comma 5, poi, il volontario, entro
otto giorni dal suo ingresso in Italia, deve compilare la
dichiarazione di presenza allo Sportello unico della Pre-
fettura-UTG per consentire l’espletamento delle formalità
necessarie al rilascio del permesso da parte del Questore,
con le modalità di cui all’art. 5 comma 8 del TUI, entro il
termine di quarantacinque giorni dall’espletamento delle
formalità sopra indicate. Il permesso, che ha la durata del
programma di volontariato o, comunque, per un periodo
non superiore ad un anno (eccezionalmente può avere
durata superiore e comunque pari a quella del program-
ma), non è rinnovabile né convertibile in altra tipologia di
permesso. Il comma 5 bis introdotto nell’art. 27 bis dalla
novella legislativa prevede, inoltre, che il permesso di sog-
giorno sia rif‌iutato o revocato qualora sia stato ottenuto
in modo fraudolento o sia stato falsif‌icato o contraffatto
o se risulta che il volontario non soddisfaceva o non sod-
disfa più le condizioni di ingresso e di soggiorno previste
dal TUI. Analogo trattamento viene riservato se si accer-
ta che lo straniero soggiorna per f‌ini diversi da quelli per
cui ha ottenuto il nulla osta. Una previsione questa che
è stata inserita anche nelle altre tipologie di ingresso e
soggiorno disciplinate dal decreto in questione come nel
caso del permesso per “Ingresso e soggiorno per ricerca”
(art. 27 ter del TUI) che è rif‌iutato o revocato ricorrendo
le condizioni previste nel nuovo comma 7 bis. Per questo
permesso la novella normativa conferma la scelta previ-
gente, prevedendo che gli Istituti di ricerca che possono
accogliere i ricercatori stranieri (stipulando a riguardo
una convenzione di accoglienza con il ricercatore), sono
selezionati attraverso l’iscrizione in un apposito elenco te-
nuto dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca. Restano immutate le modalità di ingresso in Ita-
lia con la richiesta di nulla osta presentata dall’Istituto di
ricerca allo Sportello unico della Prefettura-UTG del luogo
in cui si svolge la ricerca, ma sono ridotti i tempi del ri-
lascio del nulla osta e del permesso (da 60 a 30 giorni).
Permesso (è rilasciato in formato elettronico) che ha una
durata pari a quella del programma di ricerca ed annota
il riferimento ai programmi dell’Unione europea o multila-
terali comprendenti misure di mobilità laddove il ricerca-
tore faccia ingresso in Italia sulla base di tali programmi.
In conformità alla direttiva europea, il decreto 71/2018
prevede la possibilità per il ricercatore, una volta comple-
tata l’attività di ricerca, di richiedere un nuovo permesso
di soggiorno (durata non inferiore a nove e non superiore
a dodici mesi) per cercare un’occupazione o avviare un’at-
tività d’impresa coerente con la ricerca completata fermo
restando la necessità della disponibilità dei requisiti eco-
nomici suff‌icienti a non gravare sul sistema di assistenza
sociale (il parametro di riferimento è il doppio dell’impor-
to dell’assegno sociale ai sensi del comma 3 bis dell’art. 27
ter). A mente del comma 9 bis dell’art. 27 ter in esame è
ammessa, in presenza dei requisiti previsti dal TUI, la con-
versione in permesso di soggiorno per lavoro, richiedendo
al ricercatore la presentazione di idonea documentazio-
ne di conferma del completamento dell’attività di ricerca
svolta rilasciata dall’Istituto di ricerca.
Il comma 10 bis dell’art. 27 ter in esame, prevede l’ob-
bligo di riammettere nel territorio nazionale, senza for-
malità, il ricercatore titolare di un permesso “per ricerca”
rilasciato dall’Italia, su richiesta di un altro Stato mem-
bro che si oppone (per esempio per motivi di sicurezza o
perché sono stati presentati documenti contraffatti) alla
mobilità di breve durata (indicata, nello stesso comma
10 bis come quella per periodi non superiori a 180 giorni
in un arco temporale di 360) del ricercatore nel proprio
territorio ovvero revoca un’autorizzazione per mobilità di

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT