Considerazioni generali in tema di revocazione. I motivi legittimanti

AutoreColli Vignarelli, Andrea
Pagine63-126
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CAPITOLO SECONDO
CONSIDERAZIONI GENERALI IN TEMA
DI REVOCAZIONE. I MOTIVI LEGITTIMANTI
SOMMARIO: 1. Caratteristiche generali della revocazione. - 1.1 Natura sostitutiva della revoca-
zione tributaria. - 1.2 Il necessario “involgimento degli accertamenti di fatto” della revo-
cazione tributaria, ex art. 64, 1° comma, D.Lgs. n. 546/92. - 2. I motivi di revocazione. -
2.1 Il dolo della parte. - 2.2 La falsità della prova. - 2.3 Il ritrovamento di documenti decisivi.
- 2.4 L’errore di fatto. - 2.5 Il contrasto con precedente giudicato. - 2.6 Il dolo del giudice.
1. Caratteristiche generali della revocazione
Problemi particolari si sono posti in dottrina circa la qualificazione, il
fondamento e la natura della revocazione e dei relativi motivi che ne legitti-
mano la proposizione. Riteniamo opportuno in questa sede effettuare una analisi
della problematica in generale e delle diverse risposte date sul punto dall’inter-
pretazione dottrinale, concentrando peraltro l’attenzione su quella che risulta
essere la soluzione compatibile nello specifico ambito della revocazione nel
processo tributario (facendo dunque espresso riferimento alla normativa con-
tenuta nel D.Lgs. n. 546/92). A tal fine, sarà necessario anticipare taluni
concetti e proporre una soluzione di alcune problematiche, che saranno peral-
tro riprese in seguito.
Come accennato, alle questioni di cui in premessa sono state date diverse
soluzioni, in particolare dalla dottrina processual-civilistica1, alcune coinci-
denti, altre più o meno differenziate; su alcuni punti si osserva concordanza
di opinioni, su altri sussistono divergenze più o meno marcate.
È qui sufficiente un esame schematico delle varie questioni e delle varie
indicazioni fornite dalla dottrina in generale, come premessa indispensabile
alla individuazione della soluzione che, come sopra accennato, a noi pare
adeguata, con particolare riguardo al settore processual-tributario.
1 In proposito v. ATTARDI, La revocazione, cit., pp. 9 ss. e passim; FAZZALARI,
Revocazione, cit., pp. 294 ss. e pp. 299 s.; ROTA, Della revocazione, cit., spec. pp. 1164 s. e
p. 1185; Id., Revocazione, cit., spec. pp. 475 s. e pp. 490 s.; MONTELEONE, Diritto proces-
suale, cit., pp. 703 s. e p. 712; COLESANTI, Sentenza civile, cit., p. 1161 e pp. 1170 s.;
MANDRIOLI, Diritto processuale, cit., pp. 510 s.; ONNIBONI, op. cit., p. 1995 e pp. 2022
s.; CERINO CANOVA – TOMBARI FABBRINI, Revocazione (Diritto processuale civile), in
Enc. giur. Treccani, Roma, 1991, XXVII, pp. 9 s.; GIACOBBE, op. cit., pp. 1387 s.
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Su un punto vi è unanimità di consensi: la revocazione è un’impugnazio-
ne limitata, a critica vincolata, proponibile esclusivamente per i motivi indi-
cati tassativamente dalla legge, non suscettibili di interpretazione analogica2,
anche in considerazione che si tratta di un rimedio eccezionale suscettibile di
incidere anche sul giudicato. Mentre dunque si tende ad ammetterla come
rimedio generalizzato in mancanza di una espressa esclusione di legge3, si
nega una proprietà espansiva dei motivi mediante l’interpretazione analogica.
Come osservato in dottrina4, “il sistema è quello che è, e non può essere
modificato dall’interprete, legittimato soltanto a segnalare al futuro legislatore
altre ipotesi meritevoli di previsione”.
La tassatività dei motivi – con conseguente inammissibilità di una inte-
grazione analogica – era un punto fermo anche per la dottrina che ha analiz-
zato il rimedio della revocazione nella vigenza del c.p.c. del 18655. Su altre
questioni, viceversa, l’unanimità di consensi viene meno. La delicatezza e la
complessità della problematica è confermata dalla circostanza che, a volte, vi
2 GIACOBBE, op. cit., p. 1387; MANDRIOLI, Diritto processuale, cit., p. 515; Id.,
Corso, cit., II, p. 304 e pp. 306 s.; SATTA – PUNZI, op. cit., p. 641; ATTARDI, La revoca-
zione, cit., pp. 134 s.; LIEBMAN, Manuale, cit., p. 369 e p. 371; FERRI, La revocazione, cit.,
p. 675; CERINO CANOVA – TOMBARI FABBRINI, op. cit., p. 10; ONNIBONI, op. cit., pp.
1994 s.; ROTA, Revocazione, cit., p. 475; Id., Della revocazione, cit., p. 1164; COLESANTI,
Sentenza civile, cit., pp. 1169 s.; per la dottrina tributaristica v. PISTOLESI, La revocazione,
cit., p. 559 e p. 564; GLENDI, La revocazione, cit., p. 95; RUSSO – FRANSONI, Il processo,
cit., p. 285; SOCCI, op. cit., p. 320; ALBERTINI, op. cit., p. 1212; CONTE, La revocazione,
cit., p. 572; CONSOLO, Revocazione, cit., pp. 1022 s.; Id., Dal contenzioso, cit., pp. 495 s.;
MAGLIONE, op. cit., p. 330; DE GREGORIO, op. cit., p. 191; RUSSO, Processo, cit., p. 825;
CHIZZINI, Note in tema di errore di fatto e revocazione nel processo tributario, in Riv. giur.
trib., 1999, p. 991; BUSCEMA, Ultimi orientamenti in tema di revocazione nel processo
tributario, in Il fisco, 2003, pp. 11407 s.; CASORIA, La revocazione nel processo tributario,
ivi, 2004, p. 14277; LA COMMARA – CRUCIANI, L’istituto della revocazione nel processo
tributario. I recenti orientamenti giurisprudenziali, ivi, pp. 14535 ss.; PACE, La revocazione
ordinaria delle sentenze impugnabili per cassazione, in Corr. trib., 2001, p. 3455, nota 16; in
giurisprudenza v. Cass., 6 aprile 1973, n. 872, in Mass. Giur. it., 1973; Cass., 12 novembre
1979, n. 5852, ivi, 1979; Cass., 19 marzo 1983, n. 1957; Comm. trib. centr., 14 novembre 1983,
n. 3594, in Corr. trib., 1984, p. 343; Cass., 3 marzo 1987, n. 2222; Cass., 22 ottobre 1991, n.
11199, in Mass. Giur. it., 1991, 997; Cass., 9 giugno 1994, n. 5603, ivi, 1994, 508; Cass., 30
dicembre 1999, n. 1059; Cass., 16 giugno 2000, n. 8218, in Mass. Giur. it., 2000.
3 Cfr. Cap. I, nota 13.
4 COLESANTI, op. e loco ultt. citt.
5 Cfr. LA ROSA, Rivocazione, cit., p. 10, il quale afferma che “il legislatore deve deter-
minare, in modo tassativo e limitativo, i motivi che possano aprire l’adito alla rivocazione di
una sentenza … Fuori ed oltre di questi casi, non deve esser lecito impugnare una sentenza col
mezzo della rivocazione”; MATTIROLO, op. cit., p. 806 e p. 839; CARNELUTTI, Sistema,
cit., p. 615, il quale esclude il ricorso all’analogia, “posto il suo carattere nettamente eccezio-
nale, quale risulta non foss’altro dalla collocazione della revocazione tra le impugnazioni stra-
ordinarie”; ALESSIO, op. cit., p. 14 e p. 20, ove si legge che “i motivi di revocazione son
tassativi, e l’interpretazione è restrittiva”; ZANI, op. cit., p. 545; in giurisprudenza v. Corte
d’Appello di Napoli, 20 dicembre 1867.
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sono orientamenti dottrinali che, pur partendo da premesse simili, giungono a
conclusioni diverse in relazione a taluni aspetti dell’anzidetta problematica6.
Volendo riassumere gli aspetti salienti della questione, è possibile indica-
re i seguenti punti (pur con la consapevolezza che, come già sottolineato, i
vari orientamenti a volte si intrecciano, a volte si differenziano in modo più
o meno marcato):
secondo un’interpretazione, la sentenza revocabile è una sentenza viziata,
e i motivi di revocazione altrettanti vizi della stessa, mentre secondo un
diverso orientamento i motivi sarebbero soltanto indici o sintomi di ingiu-
stizia della sentenza, che non potrebbe dunque dirsi per ciò solo viziata;
secondo taluni Autori, solo alcuni dei motivi di cui all’art. 395 c.p.c. sono
configurabili come vizi della sentenza (es., l’errore di fatto di cui al n. 47,
come pure il contrasto con precedente giudicato di cui al n. 58);
la sentenza, in assenza del vizio revocatorio, sarebbe stata diversa o,
secondo una differente opinione, avrebbe potuto essere diversa (la sentenza
revocabile è dunque una sentenza probabilmente ingiusta)9;
rappresentando, secondo un’interpretazione, il motivo revocatorio un vi-
zio della sentenza, la pronuncia sui motivi avrebbe natura rescindente,
ponendo nel nulla in via immediata la sentenza impugnata, con conse-
guente obbligo alle restituzioni10; secondo diversa ed opposta ricostruzio-
6 A titolo di esempio, si pensi alle tesi dell’ATTARDI e del ROTA circa la natura
dell’impugnazione in esame: pur partendo entrambi dall’individuazione dei motivi di revoca-
zione come indici o sintomi di ingiustizia della sentenza (cfr. ATTARDI, La revocazione, cit.,
pp. 47 ss. e passim; ROTA, Revocazione, cit., p. 475), il primo vi attribuisce natura sostitutiva,
svolgendo i motivi di impugnazione soltanto il ruolo di rendere la stessa ammissibile (pp. 66
ss. e passim; l’Autore riconosce essere affetta da vizio la sentenza oggetto di revocazione nelle
sole ipotesi di cui agli artt. 395, n. 4, c.p.c. – errore di fatto – e 397, n. 1, c.p.c. – mancato
intervento del pubblico ministero: pp. 43 ss., riconducendo poi peraltro anche queste ipotesi a
“semplici indici di ingiustizia della sentenza”: pp. 48 s.); il secondo viceversa vi attribuisce
natura rescindente (per cui la pronuncia positiva sull’esistenza del motivo revocatorio porrebbe
in via immediata nel nulla la sentenza impugnata: pp. 490 s.), avendo il legislatore elevato “a
veri e propri vizi della sentenza i relativi sintomi di ingiustizia, sul presupposto che la sentenza
non solo deve essere giusta, ma deve anche poter apparire tale” (p. 476; Id., Della revocazione,
cit., p. 1164). Sul punto v. comunque oltre nel testo.
7 Così ATTARDI: v. nota precedente.
8 Cfr. CERINO CANOVA, Le impugnazioni civili. Struttura e funzione, Padova, 1973, pp.
237 ss.
9 Sul punto, per tutti, v. COLESANTI, Sentenza civile, cit., p. 1161; ROTA, Revocazione,
cit., p. 475; Id., Della revocazione, cit., loco ult. cit.; ATTARDI, La revocazione, cit., p. 12 e
p. 38. CARNELUTTI (Istituzioni, cit., pp. 484 s.), afferma che “la revocazione … suppone
un’anomalia del procedimento impugnato, la cui esistenza rende probabile l’ingiustizia della
sentenza”, aggiungendo che “le anomalie del procedimento impugnato, dalle quali si arguisce la
probabilità di ingiustizia della sentenza … si chiamano motivi di revocazione” (corsivo nostro).
10 Cfr. ANDRIOLI, Commento, cit., p. 654; DE STEFANO, La revocazione, Milano,
1957, pp. 87 s.; ONNIBONI (op. cit., p. 2023, che richiama in proposito il pensiero di SATTA
– PUNZI), ove si trova affermato che “il giudice, posto che con la revoca la sentenza impugnata

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