Considerazioni giuridiche sul caso Pomigliano

AutoreEdoardo Ghera
Pagine135-139
Considerazioni giuridiche sul caso Pomigliano
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1. Questi ultimi anni hanno riportato all’attenzione degli attori sociali e alla
riessione degli studiosi il tema dell’organizzazione del sistema di contrattazio-
ne collettiva e, in particolare, del rapporto tra il contratto nazionale di categoria
e i contratti decentrati (aziendali o territoriali).
La nozione sociogiuridica di sistema contrattuale, d’altronde, è spesso uti-
lizzata (ed approfondita) nei contributi scientici di Bruno Veneziani all’analisi
comparata delle relazioni industriali nel diritto europeo.
L’occasione è quindi propizia per un breve commento alla sentenza con la
quale il Tribunale di Torino (14.9.2011 n. 2333), decidendo la vertenza giudizia-
ria insorta tra la Fiom nazionale e il Gruppo Fiat in conseguenza degli accordi
aziendali di Pomigliano del 29.12.2010 e del 17.2.2011, si è pronunziato sul
controverso modello di nuove relazioni industriali introdotto da tali accordi (si
v. anche l’accordo Miraori 23.12.2010 anch’esso non sottoscritto dalla Fiom).
Tralascio la questione, pregiudiziale, che il giudice di Torino ha risolto in
senso favorevole alla legittimazione del sindacato nazionale in luogo degli orga-
nismi locali, ad agire per la repressione della condotta antisindacale utilizzando
lo strumento del procedimento ordinario di cognizione in luogo del procedimen-
to speciale ex art. 28, per soffermarmi su due punti 1) la legittimità e l’efcacia
degli accordi collettivi c.d. separati 2) il diritto della Fiom, nonostante la man-
cata sottoscrizione del contratto, alla piena agibilità sindacale nello stabilimento
di Pomigliano.
2. Non è certo possibile seguire i molti e spesso sottili passaggi argomentativi
di una motivazione alquanto estesa (circa 70 pagine) e, in più di un punto, di ta-
glio quasi monograco (sono richiamati ed illustrati concetti di grande spessore
teorico: l’ordinamento sindacale, il principio di effettività, l’abuso del diritto).
Vale piuttosto la pena di segnalare le risposte che il Tribunale ha dato alle que-
stioni prese in esame arrivare ad una decisione che sembra avere le caratteristi-
che del pareggio tra i due contendenti.
Anzitutto il rapporto tra la libertà (meglio: il potere) negoziale dell’impresa
nelle relazioni collettive e i limiti che l’art. 28 St. lav. impone al comportamento
del datore di lavoro. Secondo il Tribunale la scelta, da parte dell’azienda, dell’in-
terlocutorie sindacale (il c.d. agente contrattuale) è libera. Quindi, di per sé, l’ac-
cordo separato non può essere qualicato illecito antisindacale; almeno quando,

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