Considerazioni giuridiche sul caso Pomigliano
Autore | Edoardo Ghera |
Pagine | 135-139 |
Considerazioni giuridiche sul caso Pomigliano
E G
1. Questi ultimi anni hanno riportato all’attenzione degli attori sociali e alla
riessione degli studiosi il tema dell’organizzazione del sistema di contrattazio-
ne collettiva e, in particolare, del rapporto tra il contratto nazionale di categoria
e i contratti decentrati (aziendali o territoriali).
La nozione sociogiuridica di sistema contrattuale, d’altronde, è spesso uti-
lizzata (ed approfondita) nei contributi scientici di Bruno Veneziani all’analisi
comparata delle relazioni industriali nel diritto europeo.
L’occasione è quindi propizia per un breve commento alla sentenza con la
quale il Tribunale di Torino (14.9.2011 n. 2333), decidendo la vertenza giudizia-
ria insorta tra la Fiom nazionale e il Gruppo Fiat in conseguenza degli accordi
aziendali di Pomigliano del 29.12.2010 e del 17.2.2011, si è pronunziato sul
controverso modello di nuove relazioni industriali introdotto da tali accordi (si
v. anche l’accordo Miraori 23.12.2010 anch’esso non sottoscritto dalla Fiom).
Tralascio la questione, pregiudiziale, che il giudice di Torino ha risolto in
senso favorevole alla legittimazione del sindacato nazionale in luogo degli orga-
nismi locali, ad agire per la repressione della condotta antisindacale utilizzando
lo strumento del procedimento ordinario di cognizione in luogo del procedimen-
to speciale ex art. 28, per soffermarmi su due punti 1) la legittimità e l’efcacia
degli accordi collettivi c.d. separati 2) il diritto della Fiom, nonostante la man-
cata sottoscrizione del contratto, alla piena agibilità sindacale nello stabilimento
di Pomigliano.
2. Non è certo possibile seguire i molti e spesso sottili passaggi argomentativi
di una motivazione alquanto estesa (circa 70 pagine) e, in più di un punto, di ta-
glio quasi monograco (sono richiamati ed illustrati concetti di grande spessore
teorico: l’ordinamento sindacale, il principio di effettività, l’abuso del diritto).
Vale piuttosto la pena di segnalare le risposte che il Tribunale ha dato alle que-
stioni prese in esame arrivare ad una decisione che sembra avere le caratteristi-
che del pareggio tra i due contendenti.
Anzitutto il rapporto tra la libertà (meglio: il potere) negoziale dell’impresa
nelle relazioni collettive e i limiti che l’art. 28 St. lav. impone al comportamento
del datore di lavoro. Secondo il Tribunale la scelta, da parte dell’azienda, dell’in-
terlocutorie sindacale (il c.d. agente contrattuale) è libera. Quindi, di per sé, l’ac-
cordo separato non può essere qualicato illecito antisindacale; almeno quando,
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