Considerazioni generali in tema di impugnazioni

AutoreColli Vignarelli, Andrea
Pagine7-62
7
SOMMARIO: 1. Premessa. - 1.1 Cenni storici. - 1.2 Sentenza “ingiusta” - sentenza “viziata”. -
2. Disposizioni e principi generali in materia di impugnazioni nel processo tributario. - 2.1
Oggetto dell’impugnazione. Legittimazione ed interesse ad impugnare. - 2.2 La cosa
giudicata. - 2.3 Termini per impugnare e loro decorrenza. Rinvio. - 2.4 Acquiescenza. -
2.5 Luogo di notificazione dell’impugnazione. - 2.6 Unità del processo di impugnazione.
- 2.6.1 Cause inscindibili o tra loro dipendenti (art. 331 c.p.c.). - 2.6.2 Cause scindibili
(art. 332 c.p.c.). - 2.6.3 Impugnazioni incidentali. Riunione delle impugnazioni separate.
- 2.7 Effetti della riforma o della cassazione. - 2.8 Sospensione dell’esecuzione e dei
processi. - 2.9 Effetti dell’estinzione del procedimento di impugnazione.
CAPITOLO PRIMO
CONSIDERAZIONI GENERALI
IN TEMA DI IMPUGNAZIONI
1. Premessa
Funzione essenziale dell’ordinamento giuridico è quella di assicurare la
pacifica convivenza tra i consociati. Qualora tra questi sorga una controversia,
l’ordinamento stesso predispone per la sua risoluzione uno specifico mezzo,
il processo, che tende ad ottenere, da parte di un organo super partes (giudice)
la pronuncia di un provvedimento (sentenza) che contenga la soluzione del
caso controverso secondo quella che è la volontà della legge. Per evidenti
motivi di giustizia, e con le medesime finalità, lo stesso strumento opera nel
caso in cui venga in rilievo l’esercizio di pubblici poteri, nei confronti del
quale il privato abbia un motivo di doglianza (nel caso specifico del settore
tributario, vengono in rilievo i rapporti contribuente – Fisco).
In considerazione della circostanza che la pronuncia del giudice possa
essere viziata, in quanto emanata in violazione di norme processuali e/o so-
stanziali, ovvero non rispondente al vero, per una erronea ricostruzione dei fatti
di causa, l’ordinamento consente una nuova pronuncia, da parte dello stesso
giudice o, più spesso, di un giudice diverso, al fine della eliminazione del (pos-
sibile) vizio denunciato. Lo strumento volto a tale scopo, che rientra sempre
nell’ambito del processo, viene tecnicamente definito col termine impugnazione1.
Questa possibilità, riconosciuta dall’ordinamento, di ottenere una nuova
pronuncia ad istanza della parte interessata, pur essendo ispirata dall’esigenza
* Tutti gli articoli di legge citati solo per numero, senza ulteriori specificazioni, si intendono
riferiti al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, contenente “Disposizioni sul processo tributario”.
1 Per un generale riferimento v. BONSIGNORI, Impugnazioni civili in generale, in Dig.
disc. priv., Sez. civ., Torino, 1993, IX, pp. 334 ss.; più recentemente Id., stessa voce, ivi,
Aggiornamento, 2000, pp. 512 ss.
8
di assicurare una sentenza giusta2, si scontra con un’altra contrapposta esigen-
za, quella di garantire la certezza e stabilità dei rapporti giuridici, ponendo in
via definitiva la parola “fine” alla controversia che ha originato il processo3.
La funzione di quest’ultimo verrebbe infatti meno se si consentisse alle parti
una contestazione senza termine4.
La soluzione posta dall’ordinamento, volta a contemperare le opposte
esigenze, consiste nel consentire alla parte risultata soccombente un “attacco”
alla sentenza mediante l’impugnazione della stessa, ponendo peraltro precisi
limiti temporali a tale possibilità, nonché limiti alle impugnazioni esperibili.
“Giunta a questi limiti, è forza che la contestazione si arresti, per evitare il
danno della incertezza dei diritti, danno assai più grave dell’astratta possibilità
di un’ingiustizia”5. Scaduti i termini per impugnare, ovvero esaurita la serie
delle impugnazioni previste dalla legge, la sentenza passa in giudicato ed
assume in tal modo la qualità dell’incontrovertibilità: la disciplina del rappor-
to giuridico dedotto nel processo diviene immutabile e «fa stato a ogni effetto
tra le parti, i loro eredi o aventi causa» (art. 2909 c.c.)6. Al giudicato dunque
“la legge attribuisce carattere e valore di verità assoluta per le parti, giusta la
nota massima «res judicata pro veritate habetur»”7.
2 La locuzione “sentenza giusta”, adottata da larga parte della dottrina che si occupa delle
impugnazioni e della revocazione in particolare, induce a qualche riflessione generale. Invero
la locuzione può proporsi quasi come una petizione di principio, qualora all’aggettivazione
“giusta” non venga collegata una prospettazione comparativa di riferimento. Per questo
riguardo siamo indotti immediatamente a rilevare (salve le successive considerazioni)
che, con giustificazione suscettibile di essere ritenuta per prima approssimazione “sem-
plicistica”, “sentenza giusta” indichi la sua piena conformità al diritto vigente (proces-
suale e sostanziale), nonché alla realtà dei fatti. Come è stato giustamente osservato in
dottrina, “il giudizio civile” – e, riteniamo noi, ogni tipo di giudizio – “considerato nella sua
intima essenza, comprende una duplice ricerca, nel contrasto di opposte tesi; ed il suo scopo
si è quello di scoprire ed affermare la verità, tanto nel fatto quanto nel diritto, e quindi applicare
il vero giuridico alla realtà del fatto” (corsivo nostro): così LA ROSA, Rivocazione della
sentenza civile, Catania, 1893, p. 7.
Per più generali considerazioni v. VON HAYEK, Legge, legislazione e libertà, Milano,
1994, spec. pp. 221 ss.; RAWLS, Una teoria sulla giustizia, Milano, 1997, pp. 61 ss.
3 Sull’effetto preclusivo v. FALZEA, Accertamento, in Enc. dir., Milano, 1958, I, pp. 205
ss. e spec. p. 209.
4 Cfr. MONTELEONE, Diritto processuale civile, Padova, 2002, p. 531.
5 Così LA ROSA, Rivocazione, cit., p. 8.
6 Su quanto detto nel testo v. MANDRIOLI, Diritto processuale civile, Torino, 2002, II,
pp. 367 s. e pp. 371 s.; Id., Corso di diritto processuale civile, Torino, 2006, I, pp. 18 ss.;
MONTELEONE, Diritto processuale, cit., pp. 531 s.; LUGO, Manuale di diritto processuale
civile, Milano, 2005, p. 242; PAPALIA, Delle impugnazioni in generale, in CONSOLO – LUISO,
Codice di procedura civile commentato, a cura dell’IPSOA, 2000, p. 1570; CAMPEIS – DE
PAULI, Il manuale del processo tributario, Padova, 1996, p. 262.
7 MATTIROLO, Della revocazione, in Trattato di diritto giudiziario civile italiano, To-
rino, 1931, IV, p. 802. Afferma LA ROSA, op. e loco ultt. citt., che “esauriti i rimedi, o
trascorso inutilmente il tempo in cui era possibile invocarli, la legge, con invincibile presun-
zione, imprime alla sentenza un suggello indelebile di verità, e la battezza res judicata”.
9
Si tratta peraltro di una incontrovertibilità (incontestabilità, immutabilità)
relativa: infatti, anche se la sentenza passata in giudicato impedisce una nuova
pronuncia sul punto ed è idonea a “resistere” anche ad una pronuncia di inco-
stituzionalità ed allo ius superveniens8, ciononostante, in ipotesi eccezionali, il
legislatore prevede la possibilità di una sua caducazione in seguito al vittorioso
esperimento di una impugnazione che, appunto perché proponibile avverso il
giudicato, non condiziona il suo formarsi, che dunque ne prescinde. Trattasi
della previsione dell’esperibilità di impugnazioni c.d. straordinarie che, per la
loro eccezionalità, non escludono che la sentenza passata in giudicato, in
quanto non più impugnabile tramite le impugnazioni c.d. ordinarie (cfr. art.
324 c.p.c., sul quale vedi oltre), sia garantita da un elevato grado di stabilità9.
La rilevanza di quanto osservato risulta dalla circostanza che, tra le impu-
gnazioni c.d. straordinarie che il nostro ordinamento conosce, rientra la revoca-
zione ex art. 395, nn. 1, 2, 3 e 6, c.p.c., la quale, come meglio vedremo in seguito,
è anche l’unica impugnazione straordinaria esperibile nel processo tributario.
La funzione di quest’ultima è stata ravvisata – vigente il c.p.c. del 1865,
ma con osservazioni tutt’ora attuali – nell’esigenza di por rimedio al caso “in
cui una sentenza sebben legalmente pronunziata dall’autorità legittima, e che
abbia fatto regolarmente passaggio in cosa giudicata, avesse potuto contenere
un’enorme ingiustizia od una contraddizione irreparabile da alcun rimedio
ordinario, laddove all’errore, all’ingiustizia ed alla contraddizione avesse dato
causa la colpa di colui che se ne avvantaggerebbe, od un concorso di circo-
stanze che han dovuto di necessità sfuggire ad ogni previdenza umana. Adot-
tata la massima della res iudicata pro veritate habetur, … e stabiliti termini
improrogabili a produrre i gravami ordinarii contro le sentenze, era pur troppo
giusto il non precludere la via ad un rimedio straordinario, il quale … tende
a far ritrattare o revocare, in taluni casi determinati e ben gravi quella sentenza
la quale, come giudicato sarebbe incrollabile”10. In proposito è stato osservato11
che “il rispetto all’autorità della cosa giudicata è d’interesse sociale”, ma “la
revocazione si appoggia a principii così certi e giusti, che … non crediamo
possa abolirsi. Sostenere, sotto pretesto di non violare il pubblico interesse,
un’ingiustizia, è assai più grave, che ammettere la rescissione del giudicato”.
8 MONTELEONE, Diritto processuale, cit., p. 533 e nota 30; in giurisprudenza v., con
specifico riferimento alla materia tributaria, Cass., 4 febbraio 2004, n. 2091 (in Corr. trib., 2004,
p. 1598), ove si legge che “lo ius superveniens non può travolgere il giudicato già formatosi, la
cui intangibilità rappresenta un principio fondamentale nel nostro sistema giuridico”; Cass., 26
ottobre 2004, n. 20763 (in Boll. trib., 2005, pp. 1139 s.), ove si legge che “la formazione del
giudicato rappresenta … un limite invalicabile per lo ius superveniens”.
9 LIEBMAN, Manuale di diritto processuale civile, Milano, 1981, II, pp. 271 ss. e p. 422;
GIUSSANI, Delle impugnazioni in generale, in CARPI – TARUFFO, Commentario breve al
codice di procedura civile, Padova, 2002, p. 975; PAPALIA, op. e loco citt.; PRESTIPINO, Delle
impugnazioni in generale, in PICARDI, Codice di procedura civile, Milano, 2000, p. 1112.
10 GALDI, Enciclopedia legale, Napoli, 1868, V, p. 105.
11 ALESSIO, La revocazione delle sentenze civili, Napoli, 1888, p. 10.

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT