Considerazioni conclusive
Autore | Antonio Costa |
Occupazione dell'autore | Professore ordinario di economia aziendale presso il Dipartimento di Scienze dell'Economia dell'Università del Salento |
Pagine | 91-94 |
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Nelle note proposte nei paragrafi precedenti, ci si è soffermati sugli
aspetti economico-aziendali e giuridici di maggior rilievo inerenti al
concordato preventivo. Come più volte sottolineato, la materia del di-
ritto fallimentare, che include l’istituto in parola, ha subito importanti
modifiche118 volte non solo a favorire la continuità aziendale ma anche
ad aggiornare le procedure esistenti ed a proporre nuove modalità con
le quali ottenere la risoluzione preventiva e stragiudiziale della crisi,
ovvero gli accordi di ristrutturazione dei debiti ed i piani attestati di
risanamento.
In questa nuova ottica, il concordato preventivo consente non solo
di soddisfare nei modi e nei tempi stabiliti i creditori ma anche di com-
piere un intervento di tipo aziendalistico ed economico che consenta
all’imprenditore in alcuni casi di reimmettere sul mercato la propria
unità produttiva.
118 La normativa fallimentare è oggetto di continua attenzione da parte del legislatore. Infatti,
con il recentissimo D.L. 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in Legge dalla L. 17 dicembre 2012,
n. 221, sono state introdotto ulteriori novità in materia di concordato preventivo. In sintesi, esse
hanno riguardato:
– la modalità di convocazione dei creditori (modifica del II comma, art. 171 L.F.) che è effettuabile
dal commissario giudiziale a mezzo posta elettronica certificata (pec). In ogni caso è fatta salva
la possibilità di inviare l’avviso ai creditori mediante lettera raccomandata o telefax. Tutte le
successive comunicazioni ai creditori sono effettuate dal commissario giudiziale sempre a mezzo
pec;
– il deposito in cancelleria dell’inventario del patrimonio del debitore e della relazione resa dal
commissario giudiziale che deve essere effettuato almeno dieci giorni prima (e non più tre)
dell’adunanza dei creditori (modifica del I comma, art. 172 L.F.);
– la comunicazione che il commissario giudiziale deve dare ai creditori in merito alla revoca
dell’ammissione al concordato che è eseguita a mezzo posta elettronica certificata (I comma, art.
173 L.F.);
– il rapporto riepilogativo delle attività svolte redatto dal liquidatore che deve essere comunicato a
mezzo posta elettronica certificata al commissario giudiziale, il quale a sua volta lo comunica ai
creditori ai sensi dell’art. 171 L.F.(introduzione del VI comma, art. 182 L.F.).
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