Il delitto di calunnia, con particolare considerazione per la questione (ancora aperta) della falsa denuncia di smarrimento di assegno bancario

AutoreDomenico Potetti
Pagine639-645

Page 639

@1. Introduzione.

Scopo delle presenti note è quello di sottoporre a verifica un tradizionale orientamento della giurisprudenza di legittimità formatosi in tema di falsa denuncia di smarrimento di assegno bancario, aggiungendo alla trattazione della questione utili riferimenti al delitto di calunnia in generale.

Secondo l'orientamento di cui sopra, ai fini della consumazione del delitto di calunnia, essendo irrilevante la circostanza che nella denuncia non sia stato accusato alcun soggetto determinato quando il destinatario dell'accusa sia implicitamente ma agevolmente individuabile, integra la calunnia una falsa denuncia di smarrimento di un assegno, la quale, sebbene non contenga una notizia di reato, preavverte l'autorità che la riceve su possibii reati commessi da chi verrà scoperto a detenerlo.

La falsa denuncia costituisce, in tal caso, un espediente per bloccare la circolazione del titolo, e il denunciante è consapevole di simulare una circostanza idonea a far sì che il soggetto al quale ha trasmesso l'assegno, o che in buona fede lo girerà o lo porrà all'incasso, potrà essere perseguito d'ufficio per ricettazione o per furto aggravato, e che la simulazione posta in essere non si esaurisce in tracce del reato di appropriazione indebita di cose smarrite 1.

Presupposto essenziale della suddetta tesi è il dato secondo il quale per la sussistenza del deltito di calunnia non occorre che l'accusa (falsa) sia diretta contro un soggetto già precisamente e nominativamente identificato, anche se la formulazione letterale del comma primo dell'art. 368 c.p. («... incolpa di un reato taluno...) potrebbe indurre a ritenere il contrario.

È sufficiente invece, che il destinatario dell'accusa sia implicitamente, ma agevolmente, individuabile.

Se, al contrario, manca la direzione soggettiva (diretta o indiretta) dell'accusa, ricorre il diverso delitto di cui all'art. 367 c.p., la cui formulazione letterale rivela chiaramente questa distintiva caratteristica («... afferma falsamente essere avvenuto un reato, ovvero sinula le tracce di un reato...»; l'oggetto dell'accusa è quindi il reato, non il soggetto che lo avrebbe commesso).

@2. Osservazioni generali sul delitto di calunnia.

Giova premettere alcune osservazioni essenziali sulla natura del delitto di calunnia.

Per cominciare osserviamo che il delitto di calunnia appartiene a quella categoria di reati che ledono o mettono in pericolo non uno ma più beni giuridici protetti dall'ordinamento giuridico, e che per ciò sono detti reati plurioffensivi.

Infatti, nel delitto di calunnia lo Stato assume la posizione di soggetto passivo primario (essendo offeso il bene giuridico del corretto funzionamento della giustizia) ma non esclusivo, giacché l'offesa colpisce anche il bene giuridico consistente nell'onore dell'incolpato; bene proprio del privato (che quindi assume la veste tecnica di persona offesa, cioè di titolare del bene giuridico protetto dalla norma incriminatrice), ma tutelato anch'esso dalla norma di cui all'art. 368 c.p.

Un'applicazione emblematica di questo concetto la troviamo a proposito del meccanismo dell'archiviazione (art. 408 c.p.p.), essendosi ritenuto che, poiché nel caso del delitto in questione vi è immedesimazione nella stessa persona delle due posizioni di «danneggiato» e di «offeso del reato», consegue che il calunniato denunciante ha diritto di ottenere, quale persona offesa, la notificazione dell'avviso della richiesta di archiviazione da parte del pubblico ministero al Gip, se ne abbia fatto richiesta 2.

Nello stesso senso si è ritenuto che la collocazione del reato di calunnia nel novero dei reati contro l'amministrazione della giustizia non impedisce di considerare estesa la qualifica di persona offesa al calunniato, in considerazione dei beni primari della libertà e dell'onore che ad esso appartengono, che sono costituzionalmente tutelati e che vengono posti in pericolo dall'azione del reo 3.

Oltre che reato plurioffensivo, la calunnia è anche reato di pericolo, e cioè si tratta di un reato per la cui perfezione giuridica non è necessario che il bene tutelato dalla norma incriminatrice sia distrutto o diminuito (come nei reati di danno), ma è sufficiente che il bene stesso sia minacciato, cioè posto in pericolo 4.

Si è quindi ritenuto che il delitto di calunnia si configura come reato di pericolo e, quindi, è sufficiente ad integrarne l'elemento oggettivo una falsa accusa che, essendo astrattamente configurabile come notitia criminis, in quanto a prima vista nonPage 640 manifestamente inverosimile, sia pertanto idonea all'apertura delle indagini preliminari, risultando del tutto irrilevante il fatto che le stesse si siano successivamente concluse con un decreto di archiviazione 5.

In pratica, ai fini della perfezione del delitto di calunnia è sufficiente che la falsa accusa sia idonea a provocare un inutile (e quindi dannoso per lo Stato e per la persona offesa privata) spreco di attività giudiziaria; il che significa che se anche (per qualsiasi motivo) quel meccanismo protetto (il procedimento penale) non sia stato avviato (o meglio sviato) il reato sarà comunque giuridicamente perfetto.

Nello stesso senso si è ritenuto che la realizzazione dell'elemento oggettivo del reato di calunnia - che è reato di pericolo - non postula l'inizio di un procedimento penale a carico del calunniato, occorrendo soltanto che la falsa incolpazione contenga in sé gli elementi necessari e sufficienti per l'esercizio dell'azione penale (per l'avvio del procedimento penale, è meglio dire) nei confronti di una persona univocamente ed agevolmente individuabile; cosicché soltanto nel caso di addebito che non rivesta i caratteri della serietà, e si compendi in circostanze assurde, inverosimili o grottesche, tali da non poter ragionevolmente adombrare (perché in contrasto con i più elementari principi della logica e del buon senso) la concreta ipotizzabilità del reato denunciato, è da ritenere insussistente l'elemento materiale del delitto di calunnia 6.

La precisazione sopra fatta (procedimento penale, e non solo azione penale) è doverosa, perché la norma incriminatrice della calunnia mira a tutelare l'intero procedimento penale, e non solo il corretto esercizio dell'azione penale (in senso tecnico; v. art. 405 c.p.p.), che del procedimento penale rappresenta una parte ed un possibile (nemmeno certo) esito.

Giova aggiungere un'ulteriore precisazione sulla natura del delitto di calunnia, utile anche per lo specifico caso della calunnia consumata mediante falsa denuncia di smarrimento di assegno bancario.

Si vuol dire che oggetto dell'incolpazione sanzionata dall'art. 368 c.p. è un fatto storico.

Al contrario, la qualificazione giuridica del fatto storico è estranea dal suddetto concetto di incolpazione e dalla stessa oggettività del delitto di calunnia.

Per questo sembra corretto (ricorrendo alla terminologia dei reati di falso) definire la calunnia come un falso ideologico in punto di fatto.

Quindi, perché venga realizzato l'elemento oggettivo del delitto di calunnia non è necessario che l'agente delinei i contorni, più o meno precisi, di una fattispecie penalmente rilevante, indicandone anche l'esatto nomen juris, ma è sufficiente che siano portate a conoscenza dell'autorità giudiziaria circostanze di fatto idonee ad integrare un'ipotesi di reato.

Spetta, infatti, all'autorità giudiziaria - in primo luogo al pubblico ministero e quindi al giudice - procedere all'esatta qualificazione giuridica dei fatti portati al suo esame.

Quale che possa essere, poi, la qualificazione giuridica data dal giudice al fatto storico denunciato (anche se in contrasto con la qualificazione giuridica adottata dal pubblico ministero) rimane rilevante e quindi punita la condotta (essenziale al delitto di calunnia) consistita nell'aver portato a conoscenza dell'autorità giudiziaria (o di altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire) circostanze di fatto idonee ad indicare taluno come colpevole di un fatto costituente reato (cioè riconducibile ad una figura astratta di reato), in forme tali da rendere possibili (ciò è sufficiente, integrando la calunnia una fattispecie di reato di pericolo) l'espletamento delle indagini 7.

D'altra parte, se la qualificazione giuridica di un fatto come reato non è necessaria perché si realizzi il delitto di calunnia, occorre anche dire che se invece detta qualificazione come reato sia stata effettuata dall'esponente, tuttavia essa non è sufficiente da sola allo stesso fine della perfezione del delitto di calunnia.

In particolare, occorre sottolineare che la qualificazione come reato di un fatto storico falsamente denunciato (ma in realtà inesistente) non è sufficiente ad integrare il delitto di calunnia.

Ad esempio, se (nell'ambito di un contratto di compravendita civile) il venditore presenta una denuncia al pubblico ministero, adducendo (e qualificandolo come truffa) unicamente l'inadempimento dell'acquirente che non abbia (secondo la denuncia) versato il prezzo della cosa venduta, quella denuncia non potrà assolutamente integrare il delitto di calunnia, anche se essa sia falsa in punto di fatto (perché in realtà il prezzo della cosa sia stato pagato).

Infatti, poiché la calunnia è reato di pericolo, poiché la qualificazione giuridica spetta al magistrato penale, e poiché infine la denuncia portata ad esempio ha ad oggetto non un reato, ma un semplice illecito (contrattuale) civile, quella denuncia non sarà idonea ad avviare indebitamente un procedimento penale, e non potrà quindi realizzare il delitto di calunnia.

Ciò è confermato dallo stesso comma primo dell'art. 368 c.p., laddove la condotta incriminata viene descritta come quella di chi «... incolpa di un reato taluno...», escludendo quindi la condotta di chi incolpi taluno di un illecito civile, o comunque di un fatto non riconducibile ad una fattispecie astratta di reato (a prescindere dalla qualificazione giuridica errata eventualmente data dal denunciante al fatto...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT