DECRETO LEGISLATIVO 8 ottobre 2011, n. 175 - Attuazione della direttiva 2007/61/CE relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all''alimentazione umana. (11G0217)

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Visto l'articolo 26 delle legge 4 giugno 2010, n. 96 - legge comunitaria 2009;

Visto l'articolo 19 della legge 7 luglio 2009, n. 88 - legge comunitaria 2008;

Visto il decreto legislativo 20 febbraio 2004, n. 49;

Vista la direttiva 2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana;

Vista la direttiva 2007/61/CE del 26 settembre 2007 che modifica la predetta direttiva 2001/114/CE;

Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 7 luglio 2011;

Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, espresso nella seduta del 27 luglio 2011;

Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 6 ottobre 2011;

Sulla proposta del Ministro per le politiche europee e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze, delle politiche agricole alimentari e forestali, del lavoro e delle politiche sociali, della salute e per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Attuazione organica delle direttive

2007/61/CE e 2001/114/CE

  1. Il presente decreto integra le disposizioni attuative della direttiva 2007/61/CE e della direttiva 2001/114/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana.

  2. Il presente decreto si applica ai tipi di latte conservato, parzialmente o totalmente disidratato, destinati all'alimentazione umana, fatta salva la disciplina speciale per il latte destinato ai lattanti ed alla prima infanzia.

  3. Si intende per «latte parzialmente disidratato» il prodotto liquido, con o senza aggiunta di zuccheri, ottenuto mediante parziale eliminazione dell'acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato o da una miscela di tali prodotti, eventualmente con aggiunta di crema di latte o di latte totalmente disidratato o di questi due prodotti; nel prodotto finito l'aggiunta di latte totalmente disidratato non deve superare il 25 per cento di estratto secco totale ottenuto dal latte.

  4. Si intende per «latte totalmente disidratato» il prodotto solido ottenuto mediante eliminazione dell'acqua dal latte, dal latte totalmente o parzialmente scremato, dalla crema di latte o da una miscela di tali prodotti ed il cui tenore in acqua e' uguale o inferiore al 5 per cento in peso del prodotto finito.

  5. I prodotti di cui ai commi 3 e 4 sono commercializzati con le denominazioni di vendita riportate nell'allegato I.

  6. Ai prodotti definiti all'allegato II si applicano le disposizioni previste dal presente decreto per i medesimi prodotti dell'allegato I cui si riferiscono.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee (GUCE).

    Note alle premesse:

    - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

    - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    - Il testo dell'art. 26 della legge 4 giugno 2010, n.

    96, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 giugno 2010, n.

    146, supplemento ordinario, cosi' recita:

    Art. 26 (Delega al Governo per il recepimento della direttiva 2007/61/CE, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo per il riassetto della vigente normativa attuativa della direttiva

    2001/114/CE del Consiglio, del 20 dicembre 2001, relativa a taluni tipi di latte conservato parzialmente o totalmente disidratato destinato all'alimentazione umana, come modificata dalla direttiva 2007/61/CE del Consiglio, del 26

    settembre 2007, ferma restando la disciplina vigente in materia di latte destinato ai lattanti e alla prima infanzia, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'art. 2 della presente legge e nel rispetto del principio di differenziazione degli ambiti di disciplina tecnica e normativa. Il decreto legislativo e' adottato su proposta del...

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