ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 12 settembre 2014 - Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Toscana nelle iniziative finalizzate a consentire il superamento della situazione di criticita' determinatasi in relazione al naufragio della nave da crociera Costa Concordia nel territorio del comune dell'Isola del Giglio. (Ordinanza n. 189). (14A07155)

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto l'art. 5, della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;

Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;

Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100;

Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 20 gennaio 2012 con cui e' stato dichiarato lo stato di emergenza in relazione al naufragio della nave da crociera Costa Concordia nel territorio del comune dell'Isola del Giglio;

Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, cosi' come integrata dall'art. 1 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4003 del 16 febbraio 2012;

Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4019 del 27 aprile 2012 e n. 4023 del 15 maggio 2012;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 14 gennaio 2013, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° febbraio 2013, n. 11 con cui si e' stabilito che fino al 31 dicembre 2013 avrebbero continuato a produrre effetti le disposizioni, di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3998 del 20 gennaio 2012, e successive modificazioni, e le disposizioni di cui all'art. 2 dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 4023 del 15 maggio 2012, oltre che i provvedimenti rispettivamente presupposti, conseguenti e connessi alle medesime ordinanze;

Visto l'art. 2 del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, con cui il predetto termine del 31 dicembre 2013 e' stato prorogato al 31 luglio 2014;

Visto il decreto-legge 12 maggio 2014, n. 73, convertito, in legge e, in particolare, l'art. 3-bis con il quale il termine di cui al richiamato art. 2, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2013, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2014, n. 15, e' stato prorogato al 31 dicembre 2014;

Dato atto che i provvedimenti...

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