DELIBERA 15 maggio 2013 - Consenso al trattamento dei dati personali per finalita' di 'marketing diretto' attraverso strumenti tradizionali e automatizzati di contatto. (Provvedimento n. 242). (13A06401)

IL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vice presidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;

Visto il Codice in materia di protezione dei dati personali (d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, di seguito Codice) ed, in particolare, gli artt. 23 e 130, commi 1 e 2;

Vista la direttiva 95/46/CE del 24 ottobre 1995, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonche' alla libera circolazione di tali dati;

Vista la direttiva 2002/58/CE del 12 luglio 2002, del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa al trattamento dei dati personali e alla tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche come da ultimo modificata dalla direttiva 2009/136/CE del 25 novembre 2009;

Visto l'art. 20-bis «Adeguamento alla normativa comunitaria in materia di tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, di cui alla direttiva 2002/58/CE» del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 7 settembre 2010, n. 178, «Regolamento recante istituzione e gestione del Registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali»;

Visto l'art. 6 «Ulteriori riduzioni e semplificazioni degli adempimenti burocratici» del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106;

Visto il decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69 «Modifiche al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante codice in materia di protezione dei dati personali in attuazione delle direttive 2009/136/CE, in materia di trattamento dei dati personali e tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni elettroniche, e 2009/140/CE in materia di reti e servizi di comunicazione elettronica e del regolamento (CE) n. 2006/2004 sulla cooperazione tra le autorita' nazionali responsabili dell'esecuzione della normativa a tutela dei consumatori»;

Visto l'art. 8 «Obblighi di informazione per la comunicazione commerciale» del decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70 (di recepimento della direttiva 2000/31/CE «relativa a taluni aspetti giuridici dei servizi della societa' dell'informazione, in particolare il commercio elettronico, nel mercato interno») richiamato nell'art. 130, comma 1, del Codice, a seguito delle modifiche legislative apportate alla norma dal citato decreto legislativo 28 maggio 2012, n. 69;

Visto l'art. 58 «Limiti all'impiego di talune tecniche di comunicazione a distanza» del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante il «Codice del Consumo»;

Visto il provvedimento del Garante del 19 giugno 2008 recante «Semplificazioni di taluni adempimenti in ambito pubblico e privato rispetto a trattamenti per finalita' amministrative e contabili» (pubblicato in G.U. n. 152 del 1° luglio 2008, ed anche sul sito istituzionale www.garanteprivacy.it, doc. web n. 1526724);

Visto il provvedimento del Garante del 19 gennaio 2011, recante «Prescrizioni per il trattamento di dati personali per finalita' di marketing mediante l'impiego del telefono con operatore, a seguito dell'istituzione del registro pubblico delle opposizioni» (pubblicato in G.U. n. 24 del 31 gennaio 2011, doc. web n. 1784528);

Vista la documentazione in atti;

Viste le osservazioni dell'Ufficio, formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del Regolamento del Garante n. 1/2000 del 28 giugno 2000;

Relatore dott. Antonello Soro;

Premesso Il presente provvedimento intende evidenziare la linea interpretativa delineata dall'Autorita' con riguardo all'art. 130, commi 1 e 2, del Codice, anche in relazione alla norma di cui all'art. 23, rispetto ai trattamenti dei dati personali svolti per finalita' di cosiddetto marketing diretto, ossia per l'invio di materiale pubblicitario, di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale, attraverso il ricorso a strumenti automatizzati di contatto come la posta elettronica, il telefax, i messaggi del tipo mms (multimedia messaging service) o sms (short message service) o strumenti di altro tipo. Tale provvedimento non riguarda i trattamenti svolti per finalita' di marketing mediante l'impiego del telefono con operatore, previo utilizzo dei dati personali tratti dagli elenchi degli abbonati (che la legge definisce oggi «contraenti») ai servizi di telefonia, per i quali vige la disciplina relativa al Registro pubblico delle opposizioni. Il provvedimento deriva da un'attivita', avviata dal Garante ai sensi dell'art. 154, comma 1, lett. a), del Codice, al fine di verificare la liceita' e correttezza dei trattamenti effettuati dai maggiori operatori nazionali di telefonia, con riguardo ai dati personali dei clienti, acquisiti sulla base del consenso manifestato al momento della sottoscrizione di un contratto di abbonamento o dell'attivazione di una linea prepagata. Nell'ambito di tale attivita', all'Autorita' sono inoltre pervenute segnalazioni che hanno evidenziato una serie di problematiche in merito alla formulazione, nella modulistica adottata dagli operatori, dei diversi consensi da richiedere all'interessato in base alla normativa sulla protezione dei dati personali, rispetto ai differenti trattamenti effettuati dal titolare, nonche' al ricorso a modalita' automatizzate per l'invio di comunicazioni commerciali e di materiale pubblicitario. Con riguardo a tali problematiche particolare rilievo ha assunto...

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