CIRCOLARE 16 ottobre 2009, n. 5427 - Procedimenti conseguenziali e provvedimenti relativi alle disposizioni introdotte con l''art. 10 della legge n. 99/2009. Indicazioni operative. (09A13114)

Alle Societa' Cooperative

Alle Associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo

Ad Unioncamere

Ad Infocamere

Alle Camere di Commercio

Al Consiglio Nazionale del Notariato

Con la presente circolare si intendono dare specifiche indicazioni al fine di conseguire una corretta e puntuale applicazione delle disposizioni introdotte con l'art. 10 della legge n. 99/2009.

In particolare si specifica:

  1. Art. 10, comma 1 della legge n. 99/2009. Carattere costitutivo dell'iscrizione all'Albo.

    Con le modifiche dell'art. 2511 del codice civile, introdotte dal comma 1 in argomento, si evidenzia il carattere costitutivo dell'iscrizione all'Albo delle societa' cooperative, che costituisce quindi elemento essenziale ai fini della qualificazione mutualistica.

  2. Art. 10, comma 2 della legge n. 99/2009. Presentazione della comunicazione unica ex art. 9 del decreto-legge n. 7/2007, convertito con legge n. 40/2007.

    Le Camere di commercio industria, artigianato e agricoltura stanno predisponendo una apposita procedura (apposito spazio all'interno della cosiddetta comunicazione unica), che dovra' essere obbligatoriamente utilizzata a decorrere dal 1° aprile 2010. In attesa del completamento e definizione delle nuove procedure, le societa' cooperative potranno continuare ad utilizzare, ai fini dell'iscrizione, l'attuale modello «C17 iscrizione». Si precisa a tal proposito che l'Amministrazione, per dare concreta ed efficace attuazione a tutto quanto previsto dal comma 2 in argomento, formalizzera' ad Unioncamere e ad Infocamere le modalita' con le quali debbono essere effettuati tutti i controlli che precedentemente venivano svolti dalla scrivente Direzione generale, sui dati afferenti il «documento unico» di iscrizione al Registro delle imprese e all'Albo delle societa' cooperative. Sara' cura della societa' Infocamere predisporre i programmi per l'esecuzione automatica dei suddetti controlli e per produrre l'eventuale rigetto del documento di iscrizione in presenza di errori formali nei contenuti e/o di insussistenza delle condizioni previste e/o in assenza di compilazione dei campi obbligatori.

    Grazie alla comunicazione unica, a decorrere dal termine di cui sopra, vi sara' un preciso allineamento tra le iscrizioni al Registro delle imprese e all'Albo delle societa' cooperative.

    Per quanto riguarda il passato, stante la novella all'art. 2511 del codice civile di cui al punto 1 della presente circolare, occorre far si' che le societa'...

Per continuare a leggere

RICHIEDI UNA PROVA

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT