Le conseguenze del rifiuto di sottoporsi a visita medica nell'assicurazione obbligatoria per la R.C.A.

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Arch. giur. circ. ass. e resp. 11/2018
Dottrina
LE CONSEGUENZE DEL RIFIUTO
DI SOTTOPORSI A VISITA
MEDICA NELL’ASSICURAZIONE
OBBLIGATORIA PER LA R.C.A. (*)
di Giorgio Gallone
SOMMARIO
1. L’art. 148, III comma, del Codice delle Assicurazioni. 2. La
rilevanza del consenso dell’interessato al prelievo ematico,
ed agli altri esami disposti dal Giudice nelle ipotesi previste
dagli artt. 224, II comma, 224 bis, e 359 bis, comma III bis,
del codice di procedura penale. 3. La rilevanza del consen-
so dell’interessato a sottoporsi alla visita medica disposta
dal Giudice civile, in particolare nelle ipotesi previste dagli
artt. 696 e 696 bis c.p.c. 4. Il rif‌iuto dell’interessato a sot-
toporsi alla prova del DNA disposta dal Giudice civile. 5. Le
conseguenze del rif‌iuto, da parte dell’attore-danneggiato, alla
sottoposizione alla visita medica disposta dal Giudice civile.
6. La sottoposizione alla visita medica disposta dall’impresa
di assicurazione nella fase stragiudiziale consiste in un mero
onere per il danneggiato da sinistro stradale.
1. L’art. 148, III comma, del Codice delle Assicurazioni
In materia di assicurazione obbligatoria per la r.c.a.
il danneggiato, ovverosia il soggetto creditore, dopo aver
indirizzato all’impresa di assicurazione del responsabile
del danno l’attestazione medica comprovante l’avvenuta
guarigione con postumi permanenti (situazione che, di
norma, si verif‌ica dopo alcuni mesi dal sinistro, ma che,
nel caso di gravi lesioni, può realizzarsi anche a distanza
di anni dall’evento dannoso), si vedrà recapitare una mis-
siva nella quale il “debitore”, ovverosia l’assicuratore, “lo
convoca” a visita presso un “suo” medico f‌iduciario al f‌ine
di verif‌icare l’“effettiva entità delle lesioni personali da lui
lamentate”.
In maniera singolare non è quindi suff‌iciente, ai f‌ini
dell’adempimento, la quantif‌icazione del danno effettuata
dal creditore, ovverosia dalla vittima della strada, malgra-
do che l’art. 22 della Direttiva CE 16 settembre 2009, n. 103
(sesta direttiva), in relazione ai sinistri stradali avvenuti
in uno Stato membro diverso da quello di residenza della
persona lesa, e provocati dall’uso di un veicolo che sia
assicurato e stazioni abitualmente in uno Stato membro,
preveda espressamente che per il risarcimento dei danni
alla persona è suff‌iciente la quantif‌icazione effettuata dal
danneggiato (1).
Nel nostro ordinamento, pertanto, qualora il danneg-
giato non si sottoponga agli accertamenti medico-legali
disposti presso lo specialista incaricato dall’assicuratore
riceverà, da parte del “soggetto debitore”, una seconda
comunicazione nella quale viene evidenziato che l’adem-
pimento non ottemperato tempestivamente risulta asso-
lutamente necessario, rispondendo lo stesso ad un suo
“preciso dovere” (così viene def‌inito dall’impresa, la quale
fa riferimento all’art. 148, III comma, del Codice delle As-
sicurazioni). Nella seconda comunicazione normalmente
l’assicuratore precisa, altresì, alla vittima della strada che
prima di poter proseguire nella gestione del danno è in-
dispensabile che lo stesso “adempia a quanto è prescritto
dalla legge”, e ciò prendendo immediati contatti con il f‌i-
duciario nominato, intendendosi altrimenti sospesi i ter-
mini per la formulazione della congrua offerta.
Il problema che qui si pone è quello di verif‌icare se
la visita medico-legale disposta, anteriormente alla pro-
posizione del giudizio, da un soggetto privato, ovverosia
dall’impresa di assicurazione-debitrice, rappresenti per la
vittima della strada un mero onere, ovvero un obbligo.
In premessa giova precisare come, a nostro modo di ve-
dere, la stessa non possa costituire un obbligo in senso tec-
nico, bensì rappresenti un mero onere per il danneggiato.
Nella nomenclatura istituzionale questo termine indica
un sacrif‌icio imposto ad un soggetto per soddisfare un suo
interesse (2). Anche secondo la giurisprudenza il dovere
di cooperazione del creditore all’adempimento non costi-
tuisce un obbligo in senso proprio bensì un mero dovere
strumentale rispetto all’adempimento (3), e la dottrina
ha individuato nella fattispecie in esame i connotati tipici
dell’onere (4). D’altronde, se quello de danneggiato fos-
se un obbligo sussisterebbe, a fronte della violazione, un
correlato diritto dell’impresa di assicurazione di esigere il
comportamento. Ma, di certo, non è questo il meccanismo
previsto dal legislatore del 2006, visto che la violazione
di un onere non può avere altre conseguenze che quelle
espressamente previste dalla norma che lo disciplina, e,
nel caso di specie, come vedremo meglio successivamente,
il III comma dell’art. 148 non prevede conseguenze diver-
se dall’interruzione dei termini per la formulazione della
congrua offerta da parte dell’impresa.
Prima dell’entrata in vigore del Codice delle Assicura-
zioni siffatta questione non aveva, comunque, presentato
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dubbi interpretativi, malgrado che la L. 5 marzo 2001, n.
57 (oggi abrogata), nel modif‌icare l’art. 3 della L. 26 feb-
braio 1977, n. 39, avesse inserito la previsione che: “il dan-
neggiato non può rif‌iutare gli accertamenti strettamente
necessari alla valutazione del danno alla persona da parte
dell’impresa”. Già in quel regime la miglior dottrina aveva
osservato come la violazione, da parte del danneggiato,
del “divieto di rif‌iuto” di cui al nuovo art. 3 di certo non
potesse dar luogo ad una esecuzione in forma specif‌ica:
l’art. 13 Cost. dichiara, infatti, inviolabile la libertà perso-
nale, ed il successivo art. 32 Cost. vieta i trattamenti sani-
tari obbligatori (5). Seguendo tale pensiero quello della
sottoposizione alla visita medica nella fase stragiudiziale
di certo non poteva rappresentare per il danneggiato da si-
nistro stradale un obbligo, costituendo, in realtà, un mero
onere per lo stesso anche alla luce dell’inammissibilità di
qualsiasi tipo di coercizione in materia.
Con l’emanazione del D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209
(che ha abrogato, tra l’altro, la L. 39/1977, e la L. 57/2011)
anche il Codice delle Assicurazioni ha previsto nel III
comma dell’art. 148 che il danneggiato non può rif‌iutare
gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione
del danno alla persona da parte dell’impresa. Tale dispo-
sizione è stata successivamente modif‌icata dall’art. 32, III
comma, lett. c), del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito
nella L. 24 marzo 2012, n. 27: lo stesso testo di legge, ri-
spetto a quanto era disposto in precedenza, ha aggiunto
nella parte f‌inale l’inciso secondo cui “qualora ciò accada
i termini per l’offerta risarcitoria sono sospesi”. Inoltre il
legislatore della riforma del 2012 ha parif‌icato la mancata
presentazione alla visita medica alla mancata ispezione
necessaria alla valutazione dei danni alle cose.
Di conseguenza a partire dal 2012, e ciò in entrambi i
casi, i termini per la formulazione della congrua offerta
(o per la comunicazione dei motivi per i quali l’impresa
ritiene di non farla) sono sospesi nel caso di rif‌iuto, sia
espresso che tacito, da parte del danneggiato di effettuare
gli accertamenti predisposti dall’impresa per la valuta-
zione del danno alle cose o alla persona (in quest’ultima
ipotesi il III comma dell’art. 148 del C.d.A. parla di accer-
tamenti “strettamente necessari”) (6).
Chiarito l’attuale quadro normativo, la giurisprudenza
di merito si è posta i seguenti interrogativi: l’omessa pre-
sentazione alla visita medica disposta nella fase stragiudi-
ziale dall’impresa di assicurazione, al pari della mancata
ispezione del mezzo, possono avere per il danneggiato
delle ulteriori ricadute rispetto a quella della sospensio-
ne dei termini per la formulazione (o per il rif‌iuto) della
congrua offerta da parte dell’assicuratore (art. 148, III
comma)? Ancora, certo che i “doveri di collaborazione
della vittima della strada” incidono sui termini conces-
si alla compagnia assicuratrice per la comunicazione
dell’offerta (7), tali “doveri” possono inf‌luire anche sulla
proponibilità di un’eventuale domanda giudiziale? L’incer-
tezza potrebbe derivare dalla circostanza che l’art. 145, I
comma, del C.d.A. (relativo proprio alla proponibilità della
domanda), stabilisce che sia nell’ipotesi di danno alla per-
sona, sia di danno alle cose, l’azione per il risarcimento
può essere proposta solo dopo il decorso (a seconda dei
casi) di 60 o 90 giorni dall’invio di una richiesta risarcito-
ria che abbia osservato i contenuti e le modalità previste
dall’art. 148 del C.d.A.?
Occorre al riguardo preliminarmente affermare come la
formulazione dell’art. 145 del C.d.A. sia dotata di un senso
letterale inequivocabile, e che nel nostro ordinamento non
è possibile estendere, in mancanza di un esplicito richiamo
del legislatore, la sanzione dell’improponibilità all’inosser-
vanza delle formalità previste dal III comma dell’art. 148
del C.d.A.. Ostano, al riguardo, non solo i principi generali
in tema di interpretazione della legge contenuti nell’art.
12 delle preleggi ma anche quelli relativi all’applicazione
delle leggi eccezionali di cui all’art. 14 delle preleggi.
Di recente, però, la Cassazione, malgrado il chiaro te-
nore letterale, ha effettuato un’interpretazione teleologica
degli artt. 145 e 148 del C.d.A., e, pronunciandosi a favore
dell’improponibilità della domanda, ha esteso l’applica-
zione di una norma eccezionale oltre i casi ed i tempi in
essa considerati in violazione di quanto disposto dall’art.
14 delle preleggi (8).
Secondo la decisione della S.C. del 2018 il riferimento
contenuto nell’art. 145, I comma, del Codice delle Assicu-
razioni, il quale, come detto in precedenza, prevede che
il danneggiato debba osservare le modalità ed i contenuti
previsti dall’art. 148 del C.d.A., non consentirebbe una let-
tura unitaria degli artt. 145 e 148 del C.d.A. tale da far ri-
tenere che l’improponibilità della domanda giudiziale deb-
ba essere integrata dalla disposizione contenuta nell’art.
148 del C.d.A. (9). Il predetto riferimento normativo non
comporterebbe, infatti, una sovrapposizione dell’aspetto
inerente alla proponibilità della domanda del danneggiato
con quello dell’attività dell’assicuratore ante causam, ma
dovrebbe, piuttosto, ritenersi limitato all’individuazione
della richiesta risarcitoria quale dies a quo per il computo
del termine di 60, ovvero di 90 giorni, indicato dall’art. 145
del C.d.A. come spatium deliberandi concesso all’impresa
di assicurazione (10).
L’art. 148, III comma, del C.d.A., relativamente a quelli
che, ripetiamo, vengono def‌initi dalla Cassazione del 2018
“obblighi” per il danneggiato, ovverosia consentire la peri-
zia sul veicolo coinvolto nel sinistro, nonché, sempre se-
condo la S.C., gli esami sulla propria persona (ma questo
è solo un obiter), e per l’assicuratore formulare un’offerta,
non conterrebbe una regola che incide sulla possibilità di
iniziare il giudizio per il risarcimento dei danni, attenen-
do, invece, all’attività che le parti (ed, in particolare, l’im-
presa di assicurazione, la quale di certo non può restare
inerte) debbono svolgere per intraprendere una trattativa,
il tutto con l’“auspicio” del legislatore di addivenire ad una
soluzione conciliativa stragiudiziale.

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