Le conseguenze civili del reato e l'illecito amministrativo
Autore | Massimiliano di Pirro |
Pagine | 471-475 |
471
Capitolo 38
LE CONSEGUENZE CIVILI
DEL REATO E L’ILLECITO
AMMINISTRATIVO
Le conseguenze civili del reato
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38
Uno stesso fatto può integrare, oltre che un illecito penale, anche un illecito
civile, amministrativo, disciplinare etc., al quale seguirà un regime sanzio-
natorio differente e parallelo rispetto a quello penale.
In alcuni casi, è la stessa norma civile a richiamare l’illecito penale come fonte
della sanzione (civile): è il caso, ad esempio, dell’esclusione dall’eredità del-
l’indegno, ossia (tra l’altro) di colui che ha ucciso volontariamente o tentato
di uccidere il defunto, o che ha commesso contro di lui reati particolarmente
odiosi (calunnia per reati gravi, falsa testimonianza etc.); è il caso, inoltre, della
revoca della donazione per ingratitudine del donatario, laddove quest’ultimo
abbia commesso contro il donante uno dei reati cui rimanda l’art. 801 c.c.
Particolare rilevanza, tra le conseguenze civili del reato, hanno le sanzioni
previste nel Titolo VII del Libro I del codice penale. Esse possono dividersi
in due gruppi:
- obbligazioni nei confronti delle vittime del reato;
- obbligazioni verso lo Stato.
2Le obbligazioni nei confronti
delle vittime
L’art. 185 c.p. prevede che “ogni reato obbliga alle restituzioni, a norma
delle leggi civili”.
La restituzione consiste nel ripristino della situazione di fatto precedente
alla realizzazione del reato, alterata dalla commissione dell’illecito penale. In
altri termini, in capo alla vittima nasce il diritto soggettivo alla reintegrazione
quando questo sia possibile (ad esempio, riconsegna della cosa rubata).
Quando sussiste impossibilità, per ragioni giuridiche (la cosa è stata acqui-
stata da un terzo in buona fede) o per ragioni naturalistiche (la cosa è stata
smarrita), l’obbligo alla restituzione si tramuta in obbligo al risarcimento.
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