Circ. (Cons. naz. dott. commercialisti ed esperti contabili) 20 maggio 2013, Prot. n. 3121. PO 113/2013, L. n. 4/2013

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Arch. loc. e cond. 5/2013
LEGISLAZIONE E DOCUMENTAZIONE
f‌inalità di cui all’articolo 1, comma 1, i corsi sono svolti in base ai
contenuti minimi def‌initi nell’Allegato 1. L’attestato di frequenza
con superamento di esame f‌inale è rilasciato dai soggetti eroga-
tori dei corsi e degli esami.
6. Ai f‌ini del presente decreto, si applicano le def‌inizioni di
cui all’articolo 2, commi 1 e 2, del decreto legislativo.
3. (Requisiti di indipendenza e imparzialità dei soggetti abilita-
ti alla certif‌icazione energetica degli edif‌ici). 1. Ai f‌ini di assicu-
rare indipendenza e imparzialità di giudizio dei soggetti di cui al
comma 1 dell’articolo 2, i tecnici abilitati, all’atto di sottoscrizio-
ne dell’attestato di certif‌icazione energetica, dichiarano:
a) nel caso di certif‌icazione di edif‌ici di nuova costruzione,
l’assenza di conf‌litto di interessi, tra l’altro espressa attraverso
il non coinvolgimento diretto o indiretto nel processo di proget-
tazione e realizzazione dell’edif‌icio da certif‌icare o con i produt-
tori dei materiali e dei componenti in esso incorporati nonchè
rispetto ai vantaggi che possano derivarne al richiedente, che
in ogni caso non deve essere nè il coniuge nè un parente f‌ino al
quarto grado;
b) nel caso di certif‌icazione di edif‌ici esistenti, l’assenza di
conf‌litto di interessi, ovvero di non coinvolgimento diretto o
indiretto con i produttori dei materiali e dei componenti in esso
incorporati nonchè rispetto ai vantaggi che possano derivarne
al richiedente, che in ogni caso non deve essere nè coniuge nè
parente f‌ino al quarto grado.
4. (Funzioni delle Regioni e Province autonome). 1. Ai sensi
dell’articolo 17 del decreto legislativo, fermo restando quanto di-
sposto dal comma 3, le disposizioni del presente decreto si appli-
cano per le regioni e province autonome che non abbiano anco-
ra provveduto ad adottare propri provvedimenti in applicazione
della direttiva 2002/91/CE e comunque sino alla data di entrata
in vigore dei predetti provvedimenti regionali.
2. Ai sensi dell’articolo 9, comma 1, del decreto legislativo, per
promuovere la tutela degli interessi degli utenti attraverso una
applicazione omogenea della predetta norma sull’intero territo-
rio nazionale, nel disciplinare la materia le regioni e le province
autonome nel rispetto dei vincoli derivanti dall’ordinamento
comunitario nonchè dei principi fondamentali della direttiva
2002/91/CE e desumibili dal decreto legislativo, possono:
a) adottare un sistema di riconoscimento dei soggetti abi-
litati di cui all’articolo 2 a svolgere le attività di certif‌icazione
energetica degli edif‌ici, nel rispetto delle norme comunitarie in
materia di libera circolazione dei servizi;
b) promuovere iniziative di informazione e orientamento dei
soggetti certif‌icatori e degli utenti f‌inali;
c) promuovere attività di formazione e aggiornamento dei
soggetti certif‌icatori;
d) monitorare l’impatto del sistema di certif‌icazione degli
edif‌ici in termini di adempimenti burocratici, oneri e benef‌ici
per i cittadini;
e) predisporre, nell’ambito delle funzioni delle regioni e de-
gli enti locali di cui all’articolo 9 del decreto legislativo, un si-
stema di accertamento della correttezza e qualità dei servizi di
certif‌icazione di cui all’articolo 5, direttamente o attraverso enti
pubblici ovvero organismi pubblici o privati di cui sia garantita
la qualif‌icazione e indipendenza, e assicurare che la copertura
dei costi avvenga con una equa ripartizione tra tutti gli utenti
interessati al servizio;
f) promuovere la conclusione di accordi volontari ovvero di al-
tri strumenti al f‌ine di assicurare agli utenti prezzi equi di accesso
a qualif‌icati servizi di certif‌icazione energetica degli edif‌ici.
3. Ai f‌ini del comma 2, le regioni e le province autonome che
alla data di entrata in vigore del presente decreto abbiano già prov-
veduto al recepimento della direttiva 2002/91/CE del Parlamento
europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2002, adottano misure
atte a favorire un graduale ravvicinamento dei propri provvedi-
menti anche nell’ambito delle azioni di coordinamento tra lo Stato
le regioni e le province autonome, di cui al decreto ai sensi dell’ar-
ticolo 6, comma 9, del decreto legislativo. Le regioni e le province
autonome provvedono aff‌inchè sia assicurata la coerenza dei loro
provvedimenti con i contenuti del presente decreto.
5. (Criteri di controllo della qualità del servizio di certif‌icazio-
ne energetica). 1. Le regioni e le province autonome di Trento
e di Bolzano procedono ai controlli della qualità del servizio di
certif‌icazione energetica reso dai Soggetti certif‌icatori attraver-
so l’attuazione di una procedura di controllo congruente con gli
obiettivi del decreto legislativo e le f‌inalità della certif‌icazione
energetica, coerentemente agli indirizzi di cui all’articolo 4,
comma 2, lettera e). Ove non diversamente disposto da norme
regionali i predetti controlli sono svolti dalle stesse autorità com-
petenti a cui sono demandati gli accertamenti e le ispezioni ne-
cessari all’osservanza delle norme relative al contenimento dei
consumi di energia nell’esercizio e manutenzione degli impianti
di climatizzazione, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, del decreto
legislativo.
2. Ai f‌ini del comma 1, i controlli sono prioritariamente
orientati alle classi energetiche più eff‌icienti e comprendono
tipicamente:
a) l’accertamento documentale degli attestati di certif‌i-
cazione includendo in esso anche la verif‌ica del rispetto delle
procedure;
b) le valutazioni di congruità e coerenza dei dati di progetto o
di diagnosi con la metodologia di calcolo e i risultati espressi;
c) le ispezioni delle opere o dell’edif‌icio.
6. (Disposizioni f‌inali). 1. Per gli edif‌ici già dotati di attestato di
certif‌icazione energetica, sottoposti ad adeguamenti impiantisti-
ci, compresa la sostituzione del generatore di calore, l’eventuale
aggiornamento dell’attestato di certif‌icazione, di cui all’articolo
6, comma 5, del decreto legislativo, può essere predisposto anche
da un tecnico abilitato, la cui disciplina dei requisiti è riportata
al comma 2, lettera b) , dell’articolo 2, dell’impresa di costruzio-
ne ovvero installatrice incaricata dei predetti adeguamenti.
2. Le disposizioni di cui al presente decreto sono modif‌icate e
integrate con la medesima procedura.
7. (Copertura f‌inanziaria). 1. All’attuazione del presente decre-
to si provvede con le risorse umane, f‌inanziarie e strumentali di-
sponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per
la f‌inanza pubblica.
III
Circ. (Cons. naz. dott. commercialisti ed esperti contabili) 20
maggio 2013, Prot. n. 3121. PO 113/2013, L. n. 4/2013. Attività
di amministrazione di condominio.
Si fa seguito alla richiesta di parere del 16 aprile nella quale
l’Ordine chiede chiarimenti in merito allo svolgimento da parte
di un iscritto dell’attività di amministratore di condominio (ri-
tenuta compatibile con l’esercizio della professione in base a
quanto indicato da precedente PO n. 233/2005) alla luce delle di-
sposizioni di cui alla legge n. 4 del 14 gennaio 2013. In particolare
si richiede se:
1) un iscritto all’Albo che svolga l’attività di amministratore
di condominio sia tenuto ad adempiere agli obblighi di cui all’art.
1, comma 3, del citato provvedimento;

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