Regolamento per la valorizzazione, lo sviluppo e l'applicazione delle conoscenze dell'Istituto nazionale di fisica nucleare. (Disposizione n. 10220).

IL PRESIDENTE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168 Istituzione del Ministero della universita' e della ricerca scientifica e tecnologica; Visto il regolamento generale dell'Istituto nazionale di fisica nucleare; Vista la deliberazione n. 8173 del 25 luglio 2003, con la quale il consiglio direttivo dell'Istituto nazionale di fisica nucleare ha adottato il regolamento per la valorizzazione, lo sviluppo e l'applicazione delle conoscenze dell'Istituto nazionale di fisica nucleare; Vista la nota dell'Istituto dell'11 settembre 2003, protocollo n.

018338, con la quale la deliberazione n. 8173 e' stata trasmessa al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai sensi di quanto disposto dalla anzidetta legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la nota del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca del 14 ottobre 2003, prot. n. 998; Vista, altresi', la nota dell'Istituto del 21 novembre 2003, prot.

n. 023957; Visto quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, della richiamata legge 9 maggio 1989, n. 168; Tutto quanto sopra premesso e considerato;

Dispone che si provveda, ai sensi dell'art. 8, comma 4, della legge 9 maggio 1989, n. 168, alla pubblicazione, nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, nel testo allegato quale parte integrante della presente disposizione, del regolamento per la valorizzazione, lo sviluppo e l'applicazione delle conoscenze dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, adottato nella riunione del 25 luglio 2003.

Frascati, 9 febbraio 2004 Il presidente delegato: Jarocci

Allegato REGOLAMENTO PER LA VALORIZZAZIONE LO SVILUPPO E L'APPLICAZIONE DELLE CONOSCENZE DELL'ISTITUTO NAZIONALE DI FISICA NUCLEARE

Capo I Principi generali, definizioni, ambito di applicazione

Art. 1.

Liberta' e autonomia della ricerca L'Istituto nazionale di fisica nucleare svolge attivita' di ricerca nell'ambito dei propri fini istituzionali e assicura ai partecipanti la liberta' di ricerca e l'autonomia professionale secondo la normativa vigente.

Art. 2.

Ambito soggettivo di applicazione Per partecipante si intende il dipendente dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, il titolare di incarico di ricerca o di collaborazione tecnica, ovvero di associazione scientifica, tecnica o tecnologica, come indicati dalle disposizioni regolamentari interne; nonche' il contrattista, borsista, assegnista e tutti coloro che, non dipendenti dell'Istituto nazionale di fisica nucleare, collaborano a qualsiasi titolo alle attivita' dell'Istituto.

Art. 3.

Titolarita' dei risultati di ricerca I risultati prodotti dalle attivita' di ricerca suscettibili di applicazione industriale o commerciale per i quali gli autori abbiano ceduto, ai sensi del successivo art. 16, i relativi diritti, nonche' le conoscenze non suscettibili di tali applicazioni, appartengono all'Istituto nazionale di fisica nucleare, salvo il diritto di ciascun autore di essere riconosciuto tale.

Art. 4.

Risultati di ricerca Per risultati prodotti dalle attivita' di ricerca si intendono tutte le...

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