DECRETO LEGISLATIVO 28 febbraio 2005, n. 42 - Istituzione del sistema pubblico di connettivita' e della rete internazionale della pubblica amministrazione, a norma dell'articolo 10, della legge 29 luglio 2003, n. 229

Capo I Principi generali IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione; Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto l'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge 29 luglio 2003, n. 229, recante riassetto in materia di societa' dell'informazione finalizzato a rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di garantire la piu' ampia disponibilita' di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici; Visto l'articolo 15 della legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa; Visto il decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, e successive modificazioni, recante norme in materia di sistemi informativi automatizzati delle amministrazioni pubbliche a norma dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, recante norme in materia di protezione dei dati personali; Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante codice delle comunicazioni elettroniche; Visto l'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante disposizioni in materia di monitoraggio della spesa nel settore sanitario e di appropriatezza delle prescrizioni sanitarie, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni; Rilevato che, ai sensi del citato articolo 10 della legge 29 luglio 2003, n. 229, si deve procedere, attraverso uno o piu' decreti legislativi ad un generale coordinamento e riassetto della disciplina normativa vigente, al fine di garantire la piu' ampia disponibilita' di servizi resi per via telematica delle pubbliche amministrazioni; Ritenuto necessario riordinare in un sistema unitario ed organico, che consente la massima semplificazione, gli strumenti operativi, attualmente utilizzati dalle pubbliche amministrazioni; Considerato il documento «L'e-goverment per un federalismo efficiente. Una visione condivisa, una realizzazione cooperativa», approvato dalla Conferenza unificata il 24 luglio 2003; Vista la deliberazione del Comitato dei Ministri per la societa' dell'informazione del 18 marzo 2003, con la quale sono stati stanziati 17 milioni di euro per la realizzazione della Rete internazionale delle pubbliche amministrazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 21 marzo 2002; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 ottobre 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 29 dicembre 2004; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio deI Ministri, adottata nella riunione del 14 maggio 2004; Esperita la procedura di notifica alla Commissione europea di cui alla direttiva 98/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 1998, modificata dalla direttiva 98/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 luglio 1998, attuata dalla legge 21 giugno 1986, n. 317, modificata dal decreto legislativo 23 novembre 2000, n. 427; Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella riunione del 23 settembre 2004; Udito il parere del Consiglio di Stato, epresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 14 giugno e 30 agosto 2004; Acquisito il parere della competente Commissione della Camera dei deputati; Considerato che la competente Commissione del Senato della Repubblica non ha espresso il proprio parere nel termine prescritto; Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 febbraio 2005; Sulla proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro degli affari esteri;

E m a n a

il seguente decreto legislativo:

Art. 1.

Definizioni

  1. Ai fini del presente decreto si intende per

    1. «documento informatico»: la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti; b) «trasporto di dati»: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di reti informatiche per la trasmissione di dati, oggetti multimediali e fonia; c) «interoperabilita' di base»: i servizi per la realizzazione, gestione ed evoluzione di strumenti per lo scambio di documenti informatici fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini; d) «connettivita»: l'insieme dei servizi di trasporto di dati e di interoperabilita' di base; e) «interoperabilita' evoluta»: i servizi idonei a favorire la circolazione, lo scambio di dati e informazioni, e l'erogazione fra le pubbliche amministrazioni e tra queste e i cittadini; f) «cooperazione applicativa»: la parte del sistema pubblico di connettivita' finalizzata all'interazione tra i sistemi informatici delle pubbliche amministrazioni per garantire l'integrazione delle informazioni e dei procedimenti amministrativi.

    Avvertenza

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio.

    Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Per le direttive CE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Comunita' europea (G.U.C.E.).

    Note alle premesse

    - L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.

    - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.

    - L'art. 117, secondo comma, lettera r) della Costituzione attribuisce allo Stato potesta' legislativa esclusiva nelle materie dei pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno.

    - Si riporta il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri)

    Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei Ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.

    2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo e' trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.

    3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralita' di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu' atti successivi per uno o piu' degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.

    4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo e' tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere e' espresso dalle Commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle Commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.

    .

    - Si riporta il testo dell'art. 10, comma 1, lettera b) della legge 29 luglio 2003, n. 229 (Interventi in materia di qualita' della regolazione, riassetto normativo e codificazione. - Legge di semplificazione 2001)

    Art. 10 (Riassetto in materia di societa' dell'informazione). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro diciotto mesi dalla data in entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi, su proposta del Ministro per l'innovazione e le tecnologie e dei Ministri competenti per materia, per il coordinamento e il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di societa' dell'informazione, ai sensi e secondo i principi e i criteri direttivi di cui all'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, come sostituito dall'art. 1 della presente legge, e nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi

    a) (Omissis); b) rivedere la disciplina vigente al fine precipuo di garantire la piu' ampia disponibilita' di servizi resi per via telematica dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti pubblici e di assicurare ai cittadini e alle imprese l'accesso a tali servizi secondo il criterio della massima semplificazione degli strumenti e delle procedure necessari e nel rispetto dei principi di eguaglianza, non discriminazione e della normativa sulla riservatezza dei dati...

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