DECRETO 24 aprile 2013 - Determinazione, per l'anno 2012, del valore di conguaglio della componente del costo evitato di combustibile, di cui al provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6. (13A04143)

IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'art. 22, comma 5, secondo cui, nell'ambito del regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonte rinnovabile, vengono stabiliti criteri e termini per la definizione e l'aggiornamento da parte del Comitato Interministeriale Prezzi (di seguito: CIP) dei prezzi di ritiro dell'energia prodotta da fonti rinnovabili;

Visto il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;

Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 3, comma 12, secondo cui ai produttori di energia elettrica di cui alla legge 9/91, art. 22, comma 3, ritirata dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN, oggi GSE) viene corrisposto un prezzo determinato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita') in applicazione del criterio del costo evitato;

Vista la legge 23 luglio 2009 n. 99 e in particolare l'art. 30, comma 15, secondo cui con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita', sono modificate le modalita' di aggiornamento, a conguaglio e in acconto, del valore della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento Cip n. 6/92, sulla base di periodi trimestrali di registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento della componente convenzionale relativa al valore del gas naturale, tenendo altresi' conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione;

Vista la deliberazione 29 aprile 2010 PAS 9/10 con cui l'Autorita' formula la proposta per la definizione delle modalita' di aggiornamento del CEC a conguaglio e in acconto, ai sensi della citata legge n. 99/2009, tenendo conto, ai fini dell'aggiornamento del CEC, anche dell'evoluzione della regolazione in materia di trasporto, commercializzazione e vendita del gas naturale, di cui al «Testo integrato delle attivita' di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane» (delibera ARG/gas 64/09);

Visto il parere 130/2011 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 21 marzo 2012 secondo cui «la Sezione ritiene che l'art. 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, debba trovare applicazione anche in riferimento alle...

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