DELIBERAZIONE 23 Aprile 2007 - Disposizioni straordinarie in materia di definizione dei conguagli, di cui al comma 29.2 del Testo integrato e in materia di perequazione generale e modalita' applicative delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per le cooperative di produzione e distribuzione dell'energia elettrica, di cui all'articolo 4, numero 8, della legge 6 dicembre 1962, n1643(Deliberazione n95/07)

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA

E IL GAS

Nella riunione del 23 aprile 2007;

Visti:

la legge 6 dicembre 1962, n. 1643 (di seguito: legge n. 1643/62);

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/95);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79/1999 (di seguito: decreto legislativo n. 79/99);

la legge 23 agosto 2004, n. 239;

la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 18 ottobre 2003, n. 118/2003 (di seguito: deliberazione n. 118/03);

la deliberazione dell'Autorita' 30 gennaio 2004, n. 5/2004, come successivamente modificata (di seguito: deliberazione n. 5/04);

il testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica Periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione n. 5/2004, come successivamente modificato e integrato (di seguito: Testo integrato);

la deliberazione dell'Autorita' 27 marzo 2004, n. 48/04, come successivamente modificata e integrata;

la deliberazione dell'Autorita' 20 giugno 2005, n. 115/05;

la deliberazione dell'Autorita' 28 settembre 2005, n. 202/05;

la deliberazione dell'Autorita' 21 dicembre 2005, n. 285/05;

la deliberazione dell'Autorita' 28 febbraio 2006, n. 43/06 (di seguito: deliberazione n. 43/06);

la deliberazione dell'Autorita' 14 luglio 2006, n. 145/2006;

la deliberazione dell'Autorita' 12 dicembre 2006, n. 286/06 (di seguito: deliberazione n. 286/06);

Viste:

la comunicazione recante "Disposizioni alla CCSE in materia di comunicazione alle imprese distributrici degli esiti della perequazione generale 2004", pubblicata sul sito internet dell'Autorita' (www.autorita. energia.it) in data 1° marzo 2006 (di seguito: comunicato 1° marzo 2006);

la comunicazione dell'Autorita' all'Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico) del 23 febbraio 2006, prot. EF/M06/1080/ao;

la comunicazione dell'Acquirente unico S.p.A. (di seguito: Acquirente unico) del 15 marzo 2006, prot. Autorita' n. 007024 del 24 marzo 2006;

la comunicazione dell'Acquirente del 6 aprile 2006, prot. Autorita' n. 008610 del 10 aprile 2006;

la comunicazione di Terna S.p.A. (di seguito: Terna) del 18 luglio 2006, prot. Autorita' n. 017125, del 19 luglio 2006;

la comunicazione dell'Autorita' all'acquirente unico e al gestore del sistema elettrico S.p.A. (oggi Gestore dei servizi elettrici S.p.A.) del 28 luglio 2006, prot. EF/M06/3713/ao-ef;

la comunicazione del gestore del sistema elettrico S.p.A. (oggi Gestore dei servizi elettrici S.p.A.) del 31 agosto 2006, prot. Autorita' n. 021271 del 4 settembre 2006;

la comunicazione del gestore servizi elettrici S.p.A. (di seguito: il Gestore) del 20 novembre 2006, prot. Autorita' n. 29010 del 21 novembre 2006 (di seguito: comunicazione 20 novembre 2006);

la comunicazione di Terna del 22 novembre 2006, prot. Autorita' n. 029263 del 24 novembre 2006 (di seguito: comunicazione 22 novembre 2006);

la comunicazione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: Cassa) del 12 febbraio 2007, prot. Autorita' n. 003879, del 19 febbraio 2007;

la comunicazione della cassa del 15 marzo 2007, prot. Autorita' n. 006753, del 19 marzo 2007;

la comunicazione del gestore del 20 febbraio 2007, prot. Autorita' n. 004424 del 23 febbraio 2007;

la comunicazione di Terna del 2 marzo 2007, prot. Autorita' n. 5785, del 6 marzo 2007;

la comunicazione di Confcooperative del 7 marzo 2007, prot. Autorita' n. 006028, dell'8 marzo 2007;

la comunicazione di Federutility del 14 marzo 2007, prot. Autorita' n. 006491, del 14 marzo 2007;

la comunicazione della Cassa del 19 aprile 2007, prot. Autorita' n. 10106, del 20 aprile 2007;

Considerato che:

ai sensi dell'art. 9 del decreto legislativo n. 79/99, le cooperative di produzione e distribuzione di energia elettrica di cui all'art. 4, numero 8, della legge n. 1643/62 (di seguito: cooperative), svolgono il servizio di distribuzione limitatamente alla quota di utenti diversi dai propri soci;

con deliberazione n. 43/06 l'Autorita' ha avviato un procedimento per la definizione di modalita' applicative delle disposizioni dell'Autorita' per le cooperative, ai fini della regolazione di alcuni servizi di pubblica utilita' del settore elettrico, inclusa l'applicazione delle disposizioni del Testo integrato;

la deliberazione n. 43/06 ha sospeso, nei confronti delle cooperative di cui sopra, i termini relativi agli adempimenti in materia di perequazione generale, di cui alla parte III, sezione 1, titolo 1, del testo integrato e di verifica del vincolo V1, di cui all'art. 9 del medesimo testo integrato;

in data 23 febbraio 2007 si e' tenuto presso gli uffici dell'Autorita' un incontro finalizzato ad illustrare alle associazioni di rappresentanza delle cooperative gli orientamenti dell'Autorita' in merito alle modalita' di applicazione delle disposizioni previste dal Testo integrato per le medesime cooperative, con particolare riferimento alle disposizioni relative al rispetto del vincolo V1 ed all'applicazione del regime di perequazione generale;

le associazioni di rappresentanza delle cooperative hanno espresso un sostanziale accordo sugli orientamenti dell'Autorita' di cui sopra;

ai sensi del comma 42.5 del Testo integrato, la Cassa provvede alla quantificazione e alla liquidazione, per ciascuna impresa distributrice, dei saldi di perequazione derivanti dall'applicazione dei meccanismi di cui al comma 42.1 del medesimo Testo integrato;

con comunicazione 1° marzo 2006 l'Autorita' ha dato disposizioni alla Cassa affinche', con riferimento alla perequazione generale dell'anno 2004:

richiedesse le somme dovute dalle imprese, ad esclusione di quelle relative alla perequazione di cui al comma 42.1, lettera a) del Testo integrato (di seguito richiamata anche come: perequazione energia);

provvedesse ad effettuare i versamenti di quanto dovuto alle imprese anche in relazione alla perequazione energia;

comunicasse alle imprese distributrici che il risultato della perequazione energia doveva intendersi determinato "salvo conguaglio", fino a definizione delle partite relative all'applicazione della metodologia del load profiling e che i conguagli sarebbero stati effettuati non appena resi disponibili dall'Acquirente unico gli importi di cui al comma 29.2 del Testo integrato;

ad oggi, non e' stata completata la definizione delle partite di cui al comma 29.2 del Testo integrato per l'anno 2004 e, conseguentemente, non e'...

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