Verifica di congruita' dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonche' alla loro chiusura e determinazione di oneri ammessi a reintegrazione. (Deliberazione n. 58/98)

DELIBERAZIONE 12 giugno 1998.

Verifica di congruita' dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonche' alla loro chiusura e determinazione di oneri ammessi a reintegrazione.

(Deliberazione n. 58/98).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 12 giugno 1998; Premesso che: l'art. 3, comma 1, della legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito legge n. 481/1995) stabilisce che "sono trasferite all'Autorita' per l'energia elettrica e il gas le funzioni in materia di energia elettrica e gas attribuite dall'art. 5, comma 2, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 373, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato"; Lo stesso articolo, al comma 2, dispone che l'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita') "verifica la congruita' dei criteri adottati per determinare i rimborsi degli oneri connessi alla sospensione e alla interruzione dei lavori per la realizzazione di centrali nucleari nonche' alla loro chiusura, anche per l'esercizio delle competenze di cui al comma 7 del presente articolo" e al comma 7, primo periodo, prevede che "I provvedimenti gia' adottati dal Comitato interministeriale prezzi e dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato in materia di energia elettrica e gas conservano piena validita' e efficacia, salvo modifica o abrogazione disposte dal Ministro, anche nell'atto di concessione, o dall'Autorita' competente"; Viste la deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica (di seguito: CIPE) 27 novembre 1987 con cui e' stata disposta la sospensione dei lavori per la costruzione della centrale nucleare di Montalto di Castro (Viterbo), le deliberazioni del CIPE 23 dicembre 1987 con cui e' stata disposta la chiusura definitiva della centrale nucleare di Foce Verde (Latina) e la sospensione dei lavori della centrale nucleare di Trino Vercellese 2 (Vercelli), e la deliberazione del CIPE 26 luglio 1990, con cui e' stata disposta la chiusura definitiva delle centrali nucleari di Caorso (Piacenza) e Trino Vercellese (Vercelli); Visto il decreto-legge 10 dicembre 1988, n. 522, convertito dalla legge 10 febbraio 1989, n. 42, con cui e' stata disposta la definitiva interruzione dei lavori di costruzione della centrale nucleare di Montalto di Castro e la sua riconversione in centrale policombustibile; Vista la deliberazione del CIPE 21 dicembre 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 14 del 18 gennaio 1989, con cui si dispone che il rimborso degli oneri connessi alle decisioni assunte in materia di energia nucleare venga effettuato attraverso il mantenimento della maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo termico di cui al paragrafo d), punto 1, del provvedimento del Comitato interministeriale dei prezzi (di seguito: CIP) 27 gennaio 1988, n. 3/1988 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 26 del 2 febbraio 1988 e amministrato tramite un apposito conto di gestione della Cassa conguaglio per il settore elettrico (di seguito: CCSE); Visto il provvedimento del CIP 21 dicembre 1988, n. 27, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 305 del 30 dicembre 1988, con il quale, in attuazione della deliberazione del CIPE richiamata al punto precedente, viene prorogata la maggiorazione straordinaria del sovrapprezzo, e viene dato mandato alla CCSE di istituire un apposito conto di gestione denominato "Conto per il rimborso all'Enel di oneri straordinari", prevedendo che i rimborsi siano effettuati in misura corrispondente all'ammontare degli oneri accertati dal "Comitato istituito a norma del punto 2 della delibera CIPE 23 dicembre 1987 e del punto 1 della delibera CIPE 21 dicembre 1988; Visti i due decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 5 agosto 1988 e il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 23 gennaio 1989, registrati dalla Corte dei conti, in base ai quali e' stato fissato, e posto a carico della spesa del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il compenso dovuto ai componenti del Comitato per la valutazione degli oneri connessi alle decisioni assunte in materia di energia nucleare (di seguito: Comitato); Visto il provvedimento del CIP 24 maggio 1989, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 122...

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