PROVVEDIMENTO 11 marzo 2008 - Regolamento concernente la disciplina dell''esercizio congiunto dei rami vita e danni di cui agli articoli 11 e 348 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 - Codice delle assicurazioni private. (Regolamento n. 17).

Capo I
DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

L'ISTITUTO PER LA VIGILANZA

SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE

E DI INTERESSE COLLETTIVO

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, e successive modificazioni e integrazioni, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 173, recante l'attuazione della direttiva 91/674/CEE in materia di conti annuali e consolidati delle imprese di assicurazione;

Visto il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni e integrazioni, recante il codice delle assicurazioni private;

Adotta il seguente regolamento:

Art. 1.

Fonti normative

  1. Il presente regolamento e' adottato ai sensi degli articoli 5, comma 2, 11, comma 3, e 348, commi 2 e 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

    Capo I
    DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

    Art. 2.

    Definizioni

  2. Ai fini del presente Regolamento si intende per:

    1. «decreto»: il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante il Codice delle assicurazioni private;

    2. «gestione danni»: l'attivita' assicurativa nei rami danni di cui all'art. 2, comma 3, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

    3. «gestione vita»: l'attivita' assicurativa nei rami vita di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209;

    4. «impresa multiramo»:

      1) l'impresa con sede legale nel territorio della Repubblica italiana che, in deroga all'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, esercita congiuntamente l'assicurazione nei rami vita e danni, di cui all'art. 2, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 in quanto a cio' autorizzata alla data del 15 marzo 1979 o che esercita congiuntamente l'assicurazione nei rami vita e nei soli rami danni infortuni e malattia;

      2) la sede secondaria di impresa di assicurazione con sede legale in uno Stato terzo autorizzata all'esercizio congiunto dell'assicurazione nei rami vita, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e nei rami danni infortuni e malattia, di cui all'art. 2, comma 3, del medesimo decreto;

    5. «organo amministrativo»: il consiglio di amministrazione ovvero, per le societa' che abbiano adottato il sistema di cui all'art. 2409-octies del codice civile, il consiglio di gestione ovvero, per le sedi secondarie, l'organo sociale corrispondente.

      Capo I
      DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

      Art. 3.

      Ambito di applicazione

  3. Il presente regolamento disciplina gli adempimenti connessi all'esercizio congiunto dei rami vita e danni da parte delle imprese multiramo.

    Capo I
    DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE

    Art. 4.

    Principio di separazione

  4. Le imprese multiramo tengono distinti i singoli elementi patrimoniali dell'attivo, del passivo e del patrimonio netto relativi alla gestione vita e alla gestione danni in modo che risulti possibile determinare, sulla base delle linee guida contenute nella delibera di cui al comma 4 e della relazione di cui al comma 6, l'appartenenza di ognuno di essi a ciascuna gestione.

  5. Le imprese multiramo attribuiscono alla gestione vita e alla gestione danni i costi, i ricavi e gli elementi dell'attivo, del passivo e del patrimonio netto in relazione ai fatti di natura economica o patrimoniale che interessano ciascuna gestione.

  6. Le imprese multiramo adottano procedure e sistemi amministrativi e informatici idonei a garantire la separazione delle gestioni.

  7. Le modalita' di separazione delle gestioni vita e danni sono oggetto di una specifica delibera adottata dall'organo amministrativo. La delibera riporta almeno i seguenti elementi:

    1. le linee guida per l'assegnazione degli elementi patrimoniali a ciascuna gestione;

    2. le linee guida per le procedure di contabilizzazione, specificando le modalita' di utilizzo dei conti transitori analitici e dei conti specifici di una gestione per rilevare fatti economici che interessano entrambe le gestioni;

    3. i criteri per la ripartizione dei costi e dei ricavi comuni alle due gestioni. Tali criteri riflettono la misura in cui ciascuna gestione concorre a determinare le diverse tipologie di costo o di ricavo comune;

    4. i criteri di utilizzo e di regolazione del conto di collegamento, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 9.

  8. Le imprese multiramo trasmettono all'ISVAP la delibera adottata ai sensi del comma 4 e le eventuali successive modifiche entro trenta giorni dalla relativa adozione.

  9. Le imprese multiramo predispongono una relazione, sottoscritta dal...

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