CONCORSO (scad. 7 gennaio 2013) - Procedura di selezione per il reclutamento di 5 allievi finanzieri, riservata ai congiunti del personale delle Forze di Polizia, deceduto o reso permanentemente invalido per causa di servizio. Anno 2012.

IL COMANDANTE GENERALE Vista la legge 23 aprile 1959, n. 189, e successive modificazioni, recante 'Ordinamento del Corpo della guardia di finanza';

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, recante 'Disciplina dell'imposta di bollo', e l'articolo 19 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, concernente 'Esenzione dall'imposta di bollo per copie conformi di atti';

Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante 'Istituzione del Servizio sanitario nazionale';

Visto l'articolo 4 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 1987, n. 411, recante 'Specifici limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici', come modificato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 26 giugno 2000, n.

227;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 370, recante 'Esenzione dall'imposta di bollo per le domande di concorso e di assunzione presso le amministrazioni pubbliche';

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, recante 'Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi';

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni, concernente 'Regolamento recante norme sull'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalita' di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre forme di assunzioni nei pubblici impieghi';

Visto il decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni ed integrazioni, recante 'Attuazione dell'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, in materia di nuovo inquadramento del personale non direttivo e non dirigente del Corpo della guardia di finanza';

Vista la legge 15 maggio 1997, n. 127, e successive modificazioni ed integrazioni, recante 'Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo';

Vista la legge 16 giugno 1998, n. 191, recante 'Modifiche ed integrazioni alle leggi 15 marzo 1997, n. 59, e 15 maggio 1997, n.

127, nonche' norme in materia di formazione del personale dipendente e di lavoro a distanza nelle pubbliche amministrazioni. Disposizioni in materia di edilizia scolastica';

Visto il decreto ministeriale 23 aprile 1999, n. 142, concernente 'Regolamento recante norme per l'individuazione dei limiti di eta' per la partecipazione ai concorsi indetti dal Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127';

Visto il decreto ministeriale 17 maggio 2000, n. 155, concernente 'Regolamento recante norme per l'accertamento dell'idoneita' al servizio nella Guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della legge 20 ottobre 1999, n. 380';

Visto il decreto del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 416631, datato 15 dicembre 2003, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardante le direttive tecniche da adottare ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto ministeriale 17 maggio 2000, n.

155;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, recante 'Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa (Testo A)';

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante 'Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche';

Visto il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e successive modificazioni, recante 'Codice in materia di protezione dei dati personali';

Visto il decreto ministeriale 22 ottobre 2004, n. 270, contenente 'Modifiche al regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509';

Vista la determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza n. 98635, datata 26 marzo, 2008 e successive modificazioni e integrazioni registrata all'Ufficio Centrale del Bilancio - presso il Ministero dell'economia e delle finanze, il 28 marzo 2008, al n.

3286, concernente l'attribuzione di specifiche competenze alle varie Autorita' gerarchiche del Corpo, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, e successive modificazioni, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, recante 'Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita', la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria';

Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante 'Codice dell'ordinamento militare',

Determina:

Art. 1

Posti disponibili 1. E' indetta, per l'anno 2012, una procedura di selezione, a domanda, per il reclutamento di 5 allievi finanzieri del contingente ordinario della Guardia di finanza, riservata al coniuge ed ai figli superstiti, nonche' ai fratelli o alle sorelle, qualora unici superstiti, del personale delle Forze di polizia, deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate ovvero per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico.

  1. Lo svolgimento della procedura comprende:

    1. accertamento dell'idoneita' attitudinale;

    2. accertamento dell'idoneita' psico-fisica;

    3. valutazione dei titoli.

  2. L'inizio e la durata del corso di formazione sono stabiliti dal Comando Generale della Guardia di finanza.

  3. Resta impregiudicata, per il Comandante Generale della Guardia di finanza, la facolta' di revocare il bando di concorso, di sospendere o rinviare le prove concorsuali, di modificare, fino alla data di approvazione delle graduatorie finali di merito, il numero dei posti, di sospendere l'ammissione al corso di formazione dei vincitori, in ragione del numero di assunzioni complessivamente autorizzate dall'autorita' di Governo, nonche' di esigenze attualmente non valutabili ne' prevedibili.

    Art. 2

    Requisiti e condizioni per l'ammissione alla procedura 1. Possono partecipare alla procedura i cittadini italiani, anche se non appartenenti al territorio della Repubblica, che:

    1. godano dei diritti civili e politici;

    2. alla data del 31 dicembre 2012, abbiano compiuto il diciottesimo anno di eta' e non superato il ventiseiesimo, cioe' siano nati nel periodo compreso tra il 31 dicembre 1986 ed il 31 dicembre 1994, estremi compresi. Il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio militare prestato fino alla scadenza del termine utile per la presentazione delle domande e, comunque, non superiore a tre anni;

    3. abbiano, se minorenni all'atto della presentazione della domanda, il consenso dei genitori o del genitore esercente la patria potesta' o del tutore per contrarre l'arruolamento volontario nella Guardia di finanza;

    4. siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado;

    5. non siano, alla data dell'effettivo incorporamento, imputati o condannati per delitti non colposi ne' sottoposti a misure di prevenzione;

    6. non si trovino, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato giuridico di finanziere;

    7. siano in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria.

      L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della Guardia di finanza;

    8. non siano stati espulsi dalle Forze Armate o dai Corpi militarmente o civilmente organizzati ne' destituiti dai pubblici uffici;

    9. non siano stati ammessi a prestare il servizio civile nazionale quali obiettori di coscienza, ovvero abbiano rinunciato a tale status, ai sensi dell'articolo 636, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;

    10. qualora gia' sottoposti alla visita di leva, non siano stati riformati in quell'occasione o successivamente ad essa;

    11. appartengano alle categorie di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e successive modificazioni.

  4. I suddetti requisiti, se non diversamente indicato, devono essere posseduti alla scadenza del termine ultimo previsto per la presentazione della domanda e mantenuti fino alla data di inizio del corso, pena l'esclusione dalla procedura.

    Art. 3

    Domanda di partecipazione 1. La domanda di partecipazione va presentata, possibilmente a mano, oppure inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, al Centro di Reclutamento della Guardia di finanza, via delle Fiamme Gialle n. 18 - 00122 Roma/Lido di Ostia, entro trenta giorni decorrenti dalla data di pubblicazione della presente determinazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4ª serie speciale.

  5. I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione:

    1. idonea documentazione, rilasciata dall'Amministrazione di appartenenza del congiunto deceduto o reso permanentemente invalido al servizio, che attesti il possesso del requisito previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera m);

    2. se hanno prestato servizio militare, autocertificazione del foglio di congedo, per fruire dell'elevazione del limite di eta', prevista dall'articolo 2, comma 1, lettera b);

    3. se minorenni alla data di presentazione della domanda di...

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