DECRETO 10 marzo 2008 - Disposizioni per l''organizzazione della gestione, congiuntamente alle competenti amministrazioni di altri Stati dell''Unione europea, delle formule di scommessa «Vincente», «Accoppiata» e «Tris» dell''ippica nazionale, ai sensi dell''articolo 293, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.

IL DIRETTORE GENERALE

dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni ed integrazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme sull'organizzazione delle amministrazioni pubbliche;

Visto l'art. 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, il quale ha stabilito che il Ministro dell'economia e delle finanze determini, con proprio decreto, la posta unitaria di partecipazione a scommesse, giochi e concorsi pronostici;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, emanato ai sensi dell'art. 12 della legge 18 ottobre 2001, n. 383, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la gestione delle funzioni statali in materia di organizzazione e gestione dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito, con modificazioni, con legge 8 agosto 2002, n. 178, che ha attribuito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato lo svolgimento di tutte le funzioni in materia di organizzazione ed esercizio dei giochi, scommesse e concorsi pronostici;

Visto il decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, concernente la riorganizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze e delle agenzie fiscali, a norma dell'art. 1 della legge 6 luglio 2002, n. 137;

Visto il regolamento delle scommesse sulle corse dei cavalli emanato con delibera del commissario dell'UNIRE in data 27 febbraio 1962;

Visto il decreto interdirettoriale 25 ottobre 2004, concernente la regolamentazione delle scommesse sulle corse dei cavalli;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali, i quali possono provvedervi direttamente ovvero a mezzo di enti pubblici, societa' o allibratori da essi individuati;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, con il quale si e' provveduto al riordino della materia dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonche' al riparto dei relativi proventi;

Visto, in particolare, l'art. 4, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, il quale stabilisce che la tipologia delle scommesse effettuabili, anche a mezzo telefonico o telematico, il numero delle scommesse Tris giocate nella settimana, le relative regole di svolgimento, l'introduzione ed il numero delle scommesse assimilabili alla scommessa Tris sotto il profilo della modalita' di accettazione e di totalizzazione, nonche' i limiti posti alle scommesse sono stabiliti, anche su proposta dell'UNIRE, con decreti del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro per le politiche agricole;

Visto l'art. 1, comma 293, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, che dispone che il Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato puo' organizzare, congiuntamente alle amministrazioni competenti di altri Stati dell'Unione europea, la gestione di giochi ovvero di singoli concorsi od estrazioni;

Visto l'art. 1, comma 294, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, che recita, nel caso di cui al comma 293, che l'Amministrazione dei monopoli di Stato, in accordo con le amministrazioni competenti degli altri Stati, stabilisce la ripartizione della posta di gioco;

Visto l'art. 38, del decreto-legge 4 luglio 2006, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;

Visto il decreto direttoriale 13 dicembre 2007, in materia di raccolta delle formule di scommessa ippica a totalizzatore denominata «Ippica nazionale»;

Considerato che, ai fini dell'attuazione di quanto previsto nell'art. 1, comma 293, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004, e' opportuno organizzare, congiuntamente alla competente amministrazione di altri Stati, la gestione di alcune formule della scommessa ippica di cui all'art. 1, comma 498, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004;

Visto la proposta dell'UNIRE formulata con lettere del 28 gennaio 2008 e del 4 febbraio 2008;

Sentito il Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di sviluppo;

Dispone:

Art. 1.

Oggetto e definizioni

  1. Il presente decreto definisce le modalita' di gestione delle formule di scommessa ippica a totalizzatore di cui al decreto direttoriale 26 ottobre 2005 e al decreto direttoriale 20 dicembre 2005, organizzate congiuntamente alle competenti amministrazioni di altri Stati, ai sensi dell'art. 1, comma 294, della legge n. 311 del 30 dicembre 2004.

  2. Le formule di scommessa di cui al comma 1, ai fini del presente decreto, assumono la denominazione di «Vincente internazionale», «Accoppiata internazionale» e «Tris internazionale».

  3. Ai fini del presente decreto si intende per:

    a) AAMS, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

    b) UNIRE, l'Unione nazionale per incremento delle razze equine;

    c) organismi esteri, le amministrazioni estere preposte alla gestione ed alla raccolta delle scommesse a totalizzatore sulle corse ippiche;

    d) apertura dell'accettazione, il momento in cui AAMS dichiara aperte le scommesse a totalizzazione in comune ed il totalizzatore nazionale e' abilitato ad accettare scommesse;

    e) campo partenti o dichiarazione dei partenti, la corsa e l'elenco dei cavalli che formeranno oggetto di scommessa a totalizzazione in comune;

    f) cavallo regolarmente partito, il cavallo gia' dichiarato partente quando alla partenza convalidata dallo starter:

    i. nelle corse al galoppo e' entrato nella gabbia di partenza ovvero e' agli ordini dello starter nelle partenze con nastri o a bandiera;

    ii. nelle corse al trotto con partenza alla pari, lo starter aziona il lampeggiante, impartendo l'ordine di avvio dell'autostarter;

    g) chiusura dell'accettazione, il momento in cui AAMS, o la competente autorita' di cui all'art. 1, comma 1, dichiara chiuse le scommesse ed il totalizzatore nazionale non e' piu' abilitato ad accettare scommesse per quella corsa;

    h) concessionario, l'operatore di gioco abilitato da AAMS a seguito di procedure di selezione nel rispetto della disciplina comunitaria e nazionale;

    i) corsa ippica o evento, la corsa ippica selezionata, di comune accordo tra le parti in relazione alle quali verranno effettuate le scommesse ippiche a totalizzazione in comune;

    l) disponibile a vincite, l'importo da suddividere, per ciascuna scommessa a totalizzazione in comune, tra le unita' di scommessa vincenti;

    m) incasso della raccolta, l'incasso delle scommesse a totalizzazione in comune, raccolte nella settimana contabile di riferimento;

    n) incasso totale lordo, la differenza tra gli incassi derivanti dalla raccolta al netto dei rimborsi pagati e dei rimborsi prescritti nella settimana contabile di riferimento;

    o) ordine di arrivo, il risultato certificato da AAMS, sulla base delle comunicazioni ufficiali fornite dall'UNIRE, ai fini delle scommesse, relativo a ciascun evento oggetto di scommesse a totalizzazione in comune;

    p) partecipante o scommettitore, colui che effettua la scommessa;

    q) parti, congiuntamente AAMS, UNIRE ed organismi esteri;

    r) posta unitaria di gioco, l'importo pagato dal partecipante per ciascuna unita' di scommessa;

    s) programma ufficiale delle corse, il documento dal quale si ricava la dichiarazione dei partenti (o campo partenti) che contiene le informazioni indispensabili per l'accettazione delle scommesse;

    t) pronostico, la possibilita' o l'insieme delle possibilita' contemplate per l'evento su cui si effettua la scommessa a totalizzazione in comune;

    u) punti di vendita, l'esercizio presso il quale e' possibile effettuare le scommesse ippiche a totalizzazione in comune;

    v) punto di vendita virtuale, il sistema del concessionario che, previo rilascio di nulla-osta e collegamento al totalizzatore nazionale, effettua le scommesse a caratura speciale;

    z) quota, il numero che, moltiplicato per la posta unitaria di gioco, determina l'importo della vincita di ciascuna unita' di scommessa vincente;

    aa) ricevuta di scommessa o ricevuta di partecipazione, il titolo che garantisce l'avvenuta registrazione della giocata nel totalizzatore nazionale e che costituisce, in caso di vincita e/o di rimborso, l'unico titolo al portatore valido per la riscossione degli stessi;

    bb) saldo settimanale, il valore risultante, per ciascun concessionario, dalla differenza tra l'incasso della raccolta dei punti di vendita collegati al concessionario per le scommesse a totalizzazione in comune chiuse nella settimana contabile di riferimento e le seguenti voci:

    i. i rimborsi effettuati dai punti vendita nell'arco della settimana contabile di riferimento;

    ii. il compenso degli stessi punti di vendita, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento;

    iii. le vincite da essi pagate dai punti vendita nell'arco della settimana contabile di riferimento;

    iv. il compenso spettante al concessionario, relativo all'incasso totale lordo della settimana contabile di riferimento, nella misura prevista dai singoli atti di concessione;

    cc) schedina di gioco, il supporto cartaceo, il cui formato ed i contenuti specifici sono stabiliti, per l'Italia, da AAMS, la cui funzione e' esclusivamente quella di riportare i pronostici espressi dal partecipante;

    dd)...

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