DELIBERAZIONE 9 Maggio 2007 - Strumenti di confrontabilita' dei prezzi. Approvazione della scheda di riepilogo dei corrispettivi, di cui all'articolo 11, comma 1, lettera c), del Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti finali idonei (allegato A alla deliberazione 30 maggio 2006, n. 105/06) e modifica dell...

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 9 maggio 2007;

Visti:

la direttiva 2003/54/CE del 26 giugno 2003 relativa a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica (di seguito: direttiva 2003/54/CE);

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n. 481/1995);

il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79 (di seguito: decreto legislativo n. 79/1999);

la legge 23 agosto 2004, n. 239 (di seguito: legge n. 239/2004);

il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206;

la deliberazione dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/1997;

la deliberazione dell'Autorita' 21 giugno 2001, n. 136/2001;

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 dicembre 2003, n. 168/2003, come successivamente integrato e modificato;

il Testo integrato delle disposizioni dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas per l'erogazione dei servizi di trasmissione, distribuzione, misura e vendita dell'energia elettrica - periodo di regolazione 2004-2007, approvato con deliberazione 30 gennaio 2004 n. 5/2004, come successivamente integrato e modificato (di seguito: Testo integrato);

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 30 maggio 2006, n. 105/2006 (di seguito: Codice di condotta commerciale);

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 9 giugno 2006, n. 111/2006 come successivamente integrato e modificato;

la deliberazione dell'Autorita' 26 giugno 2006, n. 126/2006;

l'allegato A alla deliberazione dell'Autorita' 19 luglio 2006, n. 152/2006 (di seguito: deliberazione n. 152/2006);

la determinazione del direttore generale dell'Autorita' 29 giugno 2006, n. 26/2006 (di seguito: determinazione n. 26/2006);

il documento per la consultazione 7 febbraio 2007, atto n. 5/2007, intitolato "Strumenti di confrontabilita' dei prezzi scheda di riepilogo dei corrispettivi di cui al Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica (allegato A alla deliberazione 30 maggio 2006, n. 105/2006)" (di seguito: documento per la consultazione).

Considerato che:

ai sensi dell'art. 1, comma 1, della legge n. 481/1995 e' finalita' dell'Autorita' garantire la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi di pubblica utilita', nonche' adeguati livelli di qualita' nei servizi medesimi in condizioni di economicita' e di redditivita', assicurandone la fruibilita' e la diffusione sull'intero territorio nazionale, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori, tenuto conto della normativa comunitaria e degli indirizzi di politica generale formulati dal Governo;

l'art. 2, comma 12, lettera l), della legge n. 481/1995 assegna all'Autorita' la funzione di pubblicizzare e diffondere la conoscenza delle condizioni di svolgimento dei servizi al fine di garantire la massima trasparenza, la concorrenzialita' dell'offerta e la possibilita' di migliori scelte da parte degli utenti intermedi o finali;

per effetto della disposizione di cui all'art. 21 della direttiva 2003/54/CE, trasposta nell'ordinamento legislativo nazionale all'art. 14, comma 5-quater e comma 5-quinquies del decreto legislativo n. 79/1999, come integrato dall'art. 1, comma 30, della legge n. 239/2004, sono clienti idonei dall'1 luglio 2004 tutti i clienti finali non domestici e dall'1 luglio 2007 tutti i clienti finali;

al fine di assicurare ai clienti finali un adeguato livello di garanzia nella fase pre-contrattuale e di fornire strumenti per il confronto delle offerte proposte dagli esercenti del mercato libero elettrico, l'Autorita' ha definito il Codice di condotta commerciale per la vendita di energia elettrica ai clienti idonei finali alimentati in bassa tensione che sancisce regole generali di correttezza e di trasparenza che i venditori devono applicare nelle fasi di promozione delle offerte, di conclusione del contratto e di modifica del contratto gia' stipulato;

l'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c), del Codice di condotta commerciale prevede che, prima della conclusione del contratto o comunque entro dieci giorni dalla conclusione, se questa e' avvenuta mediante tecniche di comunicazione a distanza che non consentono la trasmissione immediata del documento, debbano essere consegnati o trasmessi al cliente una copia del contratto, una nota informativa che riporta in calce gli elementi identificativi dell'esercente e dell'incaricato che ha proposto o concluso il contratto e una scheda riepilogativa dei corrispettivi, conforme allo schema predisposto dall'Autorita';

per l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 11, comma 1, e' necessario che la consegna della documentazione di cui ai punti a), b) e c) del medesimo comma, avvenga prima della sottoscrizione, da parte del cliente, della proposta contrattuale irrevocabile;

l'Autorita' ha istituito, ai fini della definizione della scheda di riepilogo dei corrispettivi, un Gruppo di lavoro con la partecipazione dei rappresentanti dei clienti finali e degli operatori (di seguito: Gruppo di lavoro); il Gruppo di lavoro e' stato avviato con la determinazione n. 26/2006;

tenuto conto degli esiti delle attivita' del Gruppo di lavoro, l'Autorita' ha diffuso il documento per la consultazione nel quale ha proposto, tra l'altro, che:

  1. la scheda di riepilogo dei corrispettivi per i clienti finali non domestici sia differenziata da quella per i clienti finali domestici, prevedendo che, relativamente ai servizi base, la scheda dei clienti non domestici riporti la disaggregazione tra i corrispettivi per l'uso delle reti e il servizio di misura e i corrispettivi di acquisto, vendita, dispacciamento e sbilanciamento dell'energia elettrica e che, ai fini di una maggiore semplificazione, la scheda per i clienti domestici riporti i corrispettivi suddivisi in quota fissa, quota potenza e quota energia, senza ulteriori disaggregazioni;

  2. l'esercente non sia tenuto ad indicare nella scheda per i clienti finali non domestici i valori dei corrispettivi relativi all'uso delle reti e ai servizi di misura fatturati dal distributore, ma che sia sufficiente indicarne la presenza con un segno di spunta, mentre nella scheda per i clienti finali domestici il valore dei corrispettivi relativi all'uso delle reti e ai servizi di misura fatturati dal distributore debba essere sommato al valore dei corrispettivi di vendita previsti dall'offerta per la quota fissa, la quota potenza e la quota energia;

  3. la scheda per i clienti domestici riporti un riquadro per il calcolo a preventivo della spesa annua del cliente comprese le imposte per livelli di consumo e di potenza impegnata prestabiliti;

  4. l'esercente non sia tenuto ad indicare nella scheda i corrispettivi gia' applicati al cliente al momento in cui l'offerta viene proposta;

  5. l'esercente il servizio di distribuzione sia tenuto a pubblicare nel proprio sito internet le opzioni tariffarie di distribuzione approvate dall'Autorita' ai sensi del Testo integrato secondo un prospetto uniforme;

    le osservazioni al documento per la consultazione inviate dai soggetti interessati hanno evidenziato:

  6. un sostanziale accordo per quanto riguarda le modalita' di compilazione della scheda di riepilogo dei corrispettivi e la struttura della scheda per i clienti non domestici;

  7. la necessita' di apportare alcune modifiche di dettaglio ai riquadri della scheda, con particolare riguardo alle unita' di misura, agli oneri accessori ed alla disposizione dei riquadri;

  8. la richiesta di abrogare la previsione di cui all'art. 6, comma 4, del Codice di condotta commerciale, in tema di incidenza percentuale media dello sconto sul prezzo finale al netto...

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