DELIBERAZIONE 29 luglio 2008 - Disciplina delle attivita'' di rischio e di altri conflitti di interesse delle banche e dei gruppi bancari nei confronti di soggetti collegati, ai sensi dell''articolo 53, commi 4 e 4-quater, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. (Deliberazione n. 277).

IL COMITATO INTERMINISTERIALE

PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Visto il Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni (TUB), e in particolare:

l'art. 1, comma 2, lettera h-quater), che definisce le partecipazioni come le azioni, le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi o comunque i diritti previsti dall'art. 2351, ultimo comma, del codice civile;

il comma 2, lettera h-quinquies), del medesimo articolo che definisce rilevanti le partecipazioni che comportano il controllo dell'intermediario e le partecipazioni individuate dalla Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, con riguardo alle diverse fattispecie disciplinate, tenendo conto dei diritti di voto e degli altri diritti che consentono di influire sulla societa';

l'art. 53, comma 1, lettere b) e d), in base al quale la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni nonche' l'organizzazione amministrativa e contabile e i controlli interni;

l'art. 53, comma 4, in base al quale: i) la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, stabilisce condizioni e limiti per l'assunzione, da parte delle banche, di attivita' di rischio nei confronti di coloro che possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza sulla gestione della banca o del gruppo bancario nonche' dei soggetti a essi collegati; ii) ove verifichi in concreto l'esistenza di situazioni di conflitto di interessi, la Banca d'Italia puo' stabilire condizioni e limiti specifici per l'assunzione delle attivita' di rischio;

l'art. 53, comma 4-ter, in base al quale la Banca d'Italia individua i casi in cui il mancato rispetto delle condizioni previste dal comma 4 comporta la sospensione dei diritti amministrativi connessi con la partecipazione;

l'art. 53, comma 4-quater, in base al quale la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, disciplina i conflitti di interesse tra le banche e i soggetti indicati nel comma 4, in relazione ad altre tipologie di rapporti di natura economica;

l'art. 67, comma 1, lettere b) e d), in base al quale la Banca d'Italia, in conformita' delle deliberazioni del CICR, impartisce alla capogruppo, con provvedimenti di carattere generale o particolare, disposizioni concernenti il gruppo bancario complessivamente considerato o suoi componenti, aventi a oggetto il...

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