Confisca Urbanistica E Terzi Estranei Al Procedimento. Prospettive Di Tutela

AutoreGiulia Barone
Pagine122-127
122
dott
2/2019 Arch. nuova proc. pen.
DOTTRINA
CONFISCA URBANISTICA
E TERZI ESTRANEI
AL PROCEDIMENTO.
PROSPETTIVE DI TUTELA
di Giulia Barone
Abstract
Il presente contributo, prendendo le mosse dall’ultimo
“atto giudiziario” dell’ormai nota vicenda di Punta Perot-
ti – C. eur. dir. uomo, Grande Camera, 28 giugno 2018,
G.I.E.M. e altri c. Italia – si propone di approfondire i
risvolti della condanna per violazione dell’art. 7 CEDU
sull’ordinamento interno. Più nello specif‌ico, l’articolo
intende soffermarsi sulla posizione delle persone giuri-
diche titolari di diritti reali sui beni oggetto di conf‌isca
urbanistica e sulle possibili opzioni a disposizione dello
stato italiano per garantire la loro partecipazione al pro-
cedimento penale, così da conformarsi all’art. 7 CEDU.
Starting from the last sentence related to the well-
known Punta Perotti’s case – C. eur. dir. uomo, Grande
Camera, 28 giugno 2018, G.I.E.M. e altri c. Italia – the
article intends to deepen effects related to the conviction
for breaching art. 7 CEDU on the national legislation.
Particularly, the article intends to focus on legal persons,
who have property rights on conf‌iscated assets, and on
possible solutions to ensure their involvement in the cri-
minal proceeding.
SOMMARIO
1. Premessa. 2. La decisione della Grande Camera. 3. Conf‌i-
sca urbanistica e tutela dei terzi: il terzo estraneo al reato
ed il “terzo” estraneo al procedimento; 3-1) Prospettive di
tutela per il “terzo” estraneo al procedimento. 4. Considera-
zioni conclusive.
1. Premessa
Dopo un’attesa durata oltre due anni, il 28 giugno 2018,
la Grande Camera della Corte Europea dei Diritti dell’Uo-
mo (di seguito Corte Edu) è intervenuta sulla ormai nota
vicenda degli “Ecomostri” di Punta Perotti. Nello specif‌i-
co, i giudici di Strasburgo sono tornati a pronunciarsi in
ordine alla compatibilità della conf‌isca urbanistica ex art.
44 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 (T.U. in materia di edilizia)
(1) con gli artt. 7, 6.2 e 1 Prot. Add. Cedu.
Uno dei prof‌ili di maggior interesse della sentenza in
commento inerisce, senza dubbio, la tematica della “con-
f‌isca senza condanna”. La Grande Camera, infatti, confer-
mata la natura sostanzialmente penale della conf‌isca ur-
banistica, discostandosi dalla precedente giurisprudenza
Varvara (2), ha escluso la necessità di un provvedimento
di condanna in senso formale per poter disporre tale misu-
ra ablatoria (3). Tuttavia, a parere di chi scrive, un altro
prof‌ilo di particolare interesse, forse inizialmente sottova-
lutato, è rappresentato dall’affermazione di incompatibili-
tà con l’art. 7 Cedu della conf‌isca disposta nei confronti di
soggetti, titolari di diritti reali sui beni oggetto del prov-
vedimento, che non abbiano però mai assunto il ruolo di
parte nel procedimento in cui la misura è stata adottata.
Pertanto, prendendo le mosse dalla statuizione della
Corte da ultimo menzionata, il presente contributo si pre-
f‌igge lo scopo di indagare le possibili soluzioni – de iure
condito e de iure condendo – a disposizione dello Stato
italiano per far fronte alla pronuncia della Grande Came-
ra ed assicurare così la partecipazione al procedimento
penale di detti soggetti.
2. La decisione della Grande Camera
In via preliminare, risulta opportuno prendere bre-
vemente in considerazione le statuizioni della Corte di
Strasburgo sulle doglianze avanzate, nel caso di specie,
dai ricorrenti (quattro persone giuridiche ed una persona
f‌isica, tutte destinatarie di provvedimenti di conf‌isca ex
art. 44 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380) circa la violazione degli
art. 7, 6.2 Cedu e art. 1 Prot. Add. n. 1 Cedu (4).
Come noto, l’ambito di applicazione delle garanzie di
cui all’art. 7 Cedu è limitato alla matière pénale, individua-
ta alla stregua dei c.d. criteri Engel elaborati dalla Corte
Edu a partire dalla metà degli anni settanta (5). Per tale
ragione, nonostante, in due precedenti sentenze (6), fos-
se già stata affermata, la natura sostanzialmente penale
della conf‌isca urbanistica, la Grande Camera, sollecitata
dai rappresentanti dello Stato italiano, ha condotto una
nuova indagine in tal senso. Più nello specif‌ico, la Corte
ha osservato che la natura sostanzialmente penale della
misura de qua poteva essere confermata alla luce dei se-
guenti elementi: collegamento diretto tra la conf‌isca ex art.
44 D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ed il reato di lottizzazione
abusiva; collocazione sistematica della norma nel capo ru-
bricato “sanzioni penali”; gravità ed incisività della misura
disposta dal giudice penale; f‌inalità essenzialmente puniti-
va desumibile, tra gli altri, dalla natura obbligatoria della
stessa del tutto svincolata da un accertamento in ordine
all’effettivo pregiudizio per l’ambiente (§210 - §234) (7).
Accertato (melius ribadito) il carattere sostanzial-
mente penale della conf‌isca urbanistica e la conseguente
applicabilità alla stessa delle garanzie convenzionali di
cui all’art. 7 Cedu, la Grande Camera è quindi entrata nel
merito delle questioni sottoposte al suo esame.
Posto che lo Stato italiano è stato condannato altresì
per le violazioni degli artt. 1 Prot. Add. n. 1 Cedu (8) (at-
teso il carattere sproporzionato dei provvedimenti ablatori
disposti nei confronti dei ricorrenti) e 6.2 Cedu (9), ai f‌ini
del presente articolo per il tema trattato, appare opportuno
soffermarsi essenzialmente sulle valutazioni espresse dalla
Corte in ordine alle denunciate violazioni dell’art. 7 Cedu.
In merito, occorre sin d’ora evidenziare che se, da un
lato, la Grande Camera ha riconosciuto la conformità con-

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