Confisca urbanistica: luci e ombre tra giurisprudenza nazionale e comunitaria

AutoreDomenico Giannelli
Pagine107-110
295
var
Rivista penale 3/2016
VARIE
CONFISCA URBANISTICA:
LUCI E OMBRE TRA
GIURISPRUDENZA NAZIONALE
E COMUNITARIA
di Domenico Giannelli
Con una recente ordinanza (1) Il Tribunale di Teramo
ha investito la Corte Costituzionale della delicata que-
stione di legittimità afferente all’ art. 44 comma 2 del
D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 ( TU edilizia) " per violazione
dell’art. 117 Cost in relazione all’ art 7 CEDU , nella parte
in cui consente che l’accertamento nei confronti dell’im-
putato del reato di lottizzazione abusiva - quale presuppo-
sto penale dell’obbligo per il giudice penale di disporre la
conf‌isca dei terreni abusivamente lottizzati e delle opere
illecitamente realizzate - possa esser contenuto anche in
una sentenza che dichiari il reato estinto per intercorsa
prescrizione".
È un tassello della complicata vicenda ermeneutica re-
lativa alla natura giuridica e alla compatibilità della cosid-
detta conf‌isca urbanistica con l’art. 7 CEDU -" complessa
a tal punto da diventare uno dei casi paradigmatici della
pervasività che il sistema multilivello di tutela ha raggiun-
to nel nostro ordinamento" (2).
Detta " vexata quaestio" dottrinale e giurisprudenziale
ha ricevuto linfa in seguito alla recente pronuncia della
Corte costituzionale (3) con cui i giudici di legittimità
hanno dichiarato 1) inammissibile la questione di legitti-
mità costituzionale dell’art. 44, comma 2, del decreto del
unico delle disposizioni legislative e regolamentari in ma-
teria edilizia – Testo A), sollevata, in riferimento agli artt.
2, 9, 32, 41, 42 e 117, primo comma, della Costituzione,
dalla Corte di cassazione, terza sezione penale, con l’ordi-
nanza indicata in epigrafe;
2) inammissibile la questione di legittimità costitu-
zionale dell’art. 44, comma 2, del D.P.R. n. 380 del 2001,
sollevata, in riferimento all’art. 117, primo comma, Cost.,
dal Tribunale ordinario di Teramo, in composizione mono-
cratica, con l’ordinanza suindicata.
Appare opportuno ripercorrere le vicende relative al
dibattito tra Corti nazionali e Corte Europea dei Diritti
dell’ uomo nell’ambito del nostro ordinamento in merito a
detto problematico istituto.
Sin dalla sua introduzione con la Legge 28 febbraio
1985 n. 47 la conf‌isca urbanistica accessoria al reato di
lottizzazione abusiva sanzionato dal legislatore, venne
qualif‌icata dalla Giurisprudenza di legittimità prevalente
come sanzione amministrativa obbligatoria indipendente-
mente dalla condanna in ambito penale.
Tale conclusione venne giustif‌icata dalla Corte facendo
un’esegesi letterale della normativa in materia che, richie-
dendo una "sentenza def‌initiva" e non "una sentenza di
condanna" diversamente da quanto accade per altre fat-
tispecie contenute nella stessa legge - ad esempio quella
relativa all’ ordine di demolizione contenuta nell’art. 31
D.P.R. 380/2001 - esprimerebbe la volontà del legislatore
che tale misura venga applicata anche nei confronti dell’
imputato prosciolto dall’accusa con l’unico limite dell’in-
sussistenza del fatto reato.
La tesi che considerava la conf‌isca urbanistica come
una sanzione di carattere amministrativo indipendente
dalla sanzione penale e di conseguenza applicabile anche
a terzi diversi dall’ autore materiale del reato venne a lun-
go seguita dalla giurisprudenza e avallata dalla stessa Cor-
te costituzionale nella pronuncia 187/1998 nella quale si
affermò che la conf‌isca dei terreni, in tema di lottizzazione
abusiva, "avrebbe carattere di sanzione amministrativa" e
non di misura di sicurezza reale come affermava una parte
della giurisprudenza e della dottrina.
Da ciò conseguirebbe, secondo i giudici, che essa pre-
scinderebbe da una condanna conseguendo a una sola
sentenza di accertamento della lottizzazione abusiva.
L’orientamento dottrinale e giurisprudenziale preva-
lente venne contestato per la prima volta nel 2008 dalla
Corte Europea dei diritti dell’ Uomo con le sentenze rela-
tive al caso Sud Fondi c. Italia.
Il caso era relativo a una lottizzazione abusiva avve-
nuta nella località Punta Perotti cui era conseguita una
sentenza di assoluzione da parte della Corte di Cassazione
per errore di diritto inevitabile ex art. 5 c.p.
Nonostante la pronuncia assolutoria la Suprema Corte
aveva irrogato la conf‌isca urbanistica sulla base dell’ac-
certamento materiale del fatto di lottizzazione abusiva da
parte dei ricorrenti; questi ultimi avevan fatto ricorso alla
Corte Europea dei Diritti dell’ uomo lamentando una pale-
se violazione dell’articolo 7 CEDU e del Protocollo 1 della
Convenzione che riconosce il diritto di proprietà denun-
ciando oltre all’illegalità della pena, il carattere spropor-
zionato della conf‌isca nei loro confronti.
Il Governo italiano in difesa delle Corti nazionali aveva
sostenuto che il principio nulla poena sine lege sarebbe
applicabile alle sole sanzioni penali e non anche a quelle
ritenute pacif‌icamente di carattere amministrativo quali
la conf‌isca urbanistica.
Avendo ravvisato nella misura una f‌inalità di carattere
prettamente repressivo, i giudici di Strasburgo ritennero
si trattasse di sanzione di carattere penalistico con appli-
cazione dei criteri dettati dall’articolo 7 CEDU e si riser-
varono di emettere una successiva sentenza per valutare
se i diritti fondamentali fossero stati violati dal giudice
italiano.
Gli effetti della decisione della Corte EDU non tarda-
rono a farsi sentire: nell’aprile del 2008 la Corte d’Appel-
lo di Bari sollevò questione di legittimità costituzionale

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