Le confessioni religiose diverse dalla cattolica

AutoreLuigi Tramontano
Pagine33-36
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Capitolo 2
Limiti
Autonomia
organizza-
tiva
La nozione di confessione religiosa
1
LE CONFESSIONI RELIGIOSE
DIVERSE DALLA CATTOLICA
2
Per confessione religiosa si intende un insieme di individui, la cui consi-
stenza numerica sia signif‌icativa, che condivida un culto o un credo religio-
so e che abbia una forma, anche embrionale, di organizzazione.
Infatti solo se un gruppo non minimo di persone presta il proprio consenso
ed aderisce ad una sensibilità comune condivisa dagli altri membri, potrà
parlarsi di confessione religiosa. Nondimeno è richiesto, a livello organizza-
tivo, la rappresentanza necessaria e suff‌iciente a trattare con lo Stato, al f‌ine
di concludere le intese di cui all’art. 8 Cost.
Oltre a tali elementi concorrono:
– una rilevanza storica del gruppo, intesa come minima stabilità tempo-
rale nell’esercizio delle normali funzioni di una confessione;
– una rilevanza esterna, intesa come percezione, da parte della società
civile, del soggetto come unitariamente preordinato all’esercizio comune del
culto;
– una rilevanza interna, ossia una buona consapevolezza, da parte dei
membri stessi del gruppo, di far parte di una formazione sociale che, per
i suoi scopi e per la sua natura, è atta all’esercizio comune della libertà di
esprimere collettivamente il proprio sentimento religioso.
L’autonomia organizzativa che la Costituzione concede alle confessioni
acattoliche permette loro di organizzarsi in strutture proprie della cui rego-
lazione lo Stato si disinteressa, con un duplice limite:
1) da un punto di vista gerarchico, le norme che la confessione acattolica
si sia autonomamente data non debbono conf‌iggere con l’ordinamento
giuridico italiano. In nessun caso, potrà infatti considerarsi legittimo il
comportamento di una confessione religiosa che neghi, anche a livello
organizzativo, i principi fondamentali dell’ordinamento costituzionale;
infatti qualora la normazione confessionale dovesse entrare in insanabile
conf‌litto con i principi supremi dell’ordinamento, tale grave discordan-
za dovrebbe escludere la possibilità di qualif‌icare la formazione sociale
come confessione, almeno ai f‌ini dell’art. 8 Cost., e dunque dovrebbe
portare all’esclusione del gruppo dall’applicazione delle norme civili e
penali poste a tutela delle istituzioni religiose;

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