DECRETO 26 Settembre 2007 - Modifica ed integrazione dei criteri per la nomina e la conferma dei Giudici onorari di Tribunale.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il decreto ministeriale 4 maggio 2005 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 112 del 16 maggio 2005, relativo ai criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale, con il quale e' stato recepito il testo della circolare del Consiglio superiore della magistratura P-10358/2003 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni;

Vista la delibera in data 19 luglio 2007, diramata con circolare n. P 17794/2007, con la quale il Consiglio superiore della magistratura ha apportato ulteriori modifiche ai criteri per la nomina e la conferma dei giudici onorari di tribunale;

Ritenuta la necessita' di emanare un nuovo decreto ministeriale che recepisca il testo della circolare del Consiglio superiore della magistratura n. P-10358/2003 coordinato con le successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 42-ter, ultimo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

Decreta:

Art. 1.

Disposizioni di carattere generale

  1. I giudici onorari di tribunale sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, in conformita' alla deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta del consiglio giudiziario competente per territorio nella composizione prevista dall'art. 4, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374.

  2. Il numero dei giudici onorari presso ogni tribunale non puo' essere superiore alla meta' dei magistrati professionali previsti in organico per l'ufficio interessato, salvo che specifiche esigenze di servizio - da motivare espressamente - consiglino di elevare tale numero.

    Art. 2.

    Nomina (requisiti e documentazione)

  3. Per conseguire la nomina (e per ottenere la conferma) a giudice onorario di tribunale e' necessario che l'aspirante:

    1. sia cittadino italiano;

    2. abbia l'esercizio dei diritti civili e politici;

    3. abbia l'idoneita' fisica e psichica;

    4. abbia un'eta' non inferiore a venticinque anni e non superiore a sessantanove anni, con riferimento, per la nomina, alla data della relativa delibera e, per la conferma, alla data di scadenza dell'incarico da confermare;

    5. abbia la residenza in un comune compreso nel distretto in cui ha sede l'ufficio giudiziario per il quale e' presentata la domanda, fatta eccezione per coloro che esercitano la professione di avvocato o le funzioni notarili;

    6. abbia conseguito la laurea in giurisprudenza (laurea in giurisprudenza quadriennale di cui alla legislazione universitaria previgente all'entrata in vigore del nuovo ordinamento degli studi e dei corsi universitari o laurea specialistica) in una delle universita' della Repubblica o presso una universita' estera di un Paese con il quale sia intervenuto un accordo di equipollenza;

    7. non abbia riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non sia stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

    8. abbia tenuto condotta incensurabile cosi' come previsto dall'art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modifiche ed integrazioni.

    I requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di nomina e alla scadenza dell'incarico da confermare, salvo quanto previsto, con riguardo ai limiti di eta', al comma 1, lettera d) che precede.

  4. Per la nomina a giudice onorario del tribunale di Bolzano e' richiesta inoltre:

    1. adeguata conoscenza della lingua italiana e tedesca;

    2. appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici (art. 8, comma 2, decreto del Presidente della Repubblica n. 752/1976).

  5. Domanda di ammissione alla procedura di selezione.

    La presentazione della domanda di partecipazione alle procedure di selezione deve avvenire compilando ed inviando per via telematica al Consiglio superiore della magistratura l'apposito modulo (mod. N), reperibile sul sito del Consiglio superiore della magistratura (www.csm.it) e, altresi', consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento detto modulo debitamente compilato e sottoscritto, in originale e in due copie, unitamente ai mod. N1 e N2 reperibili sul sito del C.S.M. (www.csm.it), al presidente della Corte d'appello nel cui distretto ricadono gli uffici per i quali si chiede la nomina, entro e non oltre il termine di quaranta giorni a decorrere dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica del decreto del Ministero della giustizia che recepisce la delibera consiliare con la quale vengono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a giudice onorario di tribunale.

    L'omissione anche di una soltanto delle modalita' di presentazione sopraindicate determina l'inammissibilita' della domanda.

    Chi e' iscritto all'albo degli avvocati puo' presentare domanda oltre che per il distretto di residenza anche per altro distretto.

    Nelle domande deve essere complessivamente indicato un numero massimo di quattro circondari presso i quali il richiedente chiede di essere assegnato.

    Le indicazioni di sedi eccedenti quelle consentite si ritengono come non effettuate.

    L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per mancata ricezione della domanda cartacea, ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

    L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico di cui al comma 1 del presente punto 3.

    Ogni aspirante dovra' dichiarare:

    1. il proprio cognome e nome;

    2. la data ed il luogo di nascita;

    3. idoneita' fisica e psichica;

    4. il numero di codice fiscale, allegando la fotocopia della tessera rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze;

    5. l'universita' presso la quale e' stata conseguita la laurea in giurisprudenza e la data del conseguimento;

    6. il possesso della cittadinanza italiana;

    7. il comune nelle cui liste elettorali e' iscritto ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

    8. di non aver riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

    9. di non avere precedenti giudiziari tra quelli iscrivibili nel casellario giudiziale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;

    10. di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimento penale;

    11. di non essere mai stato revocato o non confermato nelle funzioni di magistrato onorario (in caso contrario dovra' indicare, ai sensi dell'art. 43 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, gli estremi del provvedimento);

    12. di non versare in alcuna delle cause di incompatibilita' previste dall'art. 42-quater del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12;

    13. di non versare in nessuna causa d'incompatibilita' ai sensi dell'art. 19 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12.

      Per gli aspiranti alla nomina a giudice onorario del tribunale di Bolzano inoltre:

    14. di essere in possesso dell'attestato previsto dall'art. 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752;

    15. l'appartenenza ad uno dei tre gruppi linguistici: italiano, tedesco o ladino.

      In calce alle dichiarazioni rese (mod. N) l'aspirante deve apporre la propria firma per esteso, consapevole delle conseguenze derivanti da dichiarazioni mendaci, ai sensi dell'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

  6. Presentazione dei documenti.

    Nei termini di cui al precedente punto 3, dovranno essere prodotti dall'interessato:

    1. istanza di nomina (mod. N);

    2. certificato medico attestante l'idoneita' fisica e psichica rilasciato da un ente pubblico (ASL o medico militare);

    3. ...

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