DECRETO 13 Giugno 2007, n. 131 - Regolamento recante norme per il conferimento delle supplenze al personale docente ed educativo, ai sensi dell'articolo 4 della legge 3 maggio 1999, n. 124.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 3 maggio 1999, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia di personale scolastico ed in particolare l'articolo 4;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni;

Visto il decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, concernente il testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ed in particolare l'articolo 1, commi 72 e 78;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, ed in particolare gli articoli 14 e 15;

Visto il decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;

Visto il regolamento recante norme sulle modalita' di conferimento delle supplenze al personale docente e educativo, adottato con decreto ministeriale 25 maggio 2000, n. 201;

Considerata la necessita' di apportare modifiche e integrazioni alle norme contenute nel predetto regolamento;

Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296, articolo 1, comma 605;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 7 maggio 2007;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, ed il relativo nulla osta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, reso in data 1° giugno 2007;

A d o t t a il seguente regolamento:

Art. 1.

Disponibilita' di posti e tipologia di supplenze

1. Ai sensi dell'articolo 4, commi 1, 2 e 3, della legge 3 maggio 1999, n. 124, di seguito denominata "legge", nei casi in cui non sia stato possibile assegnare alle cattedre e ai posti disponibili personale di ruolo delle dotazioni organiche provinciali, personale soprannumerario in utilizzazione o, comunque, a qualsiasi titolo, personale di ruolo, si provvede con:

  1. supplenze annuali per la copertura delle cattedre e posti d'insegnamento vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano presumibilmente tali per tutto l'anno scolastico;

  2. supplenze temporanee sino al termine delle attivita' didattiche per la copertura di cattedre e posti d'insegnamento non vacanti, di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico e per le ore di insegnamento che non concorrano a costituire cattedre o posti orario;

  3. supplenze temporanee per ogni altra necessita' di supplenza diversa dai casi precedenti, secondo quanto specificato all'articolo 7.

    2. Per l'attribuzione delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche, si utilizzano le graduatorie ad esaurimento di cui all'articolo 2.

    3. Per le supplenze temporanee si utilizzano le graduatorie di circolo e di istituto di cui all'articolo 5.

    4. Per le ore di insegnamento pari o inferiori a 6 ore settimanali che non concorrono a costituire cattedre o posti orario, si da' luogo, in applicazione del comma 4 dell'articolo 22 della legge finanziaria 28 dicembre 2001, n. 448, all'attribuzione, con il consenso degli interessati, dei citati spezzoni ai docenti in servizio nella scuola, in possesso di specifica abilitazione, come ore aggiuntive oltre l'orario d'obbligo, fino ad un massimo di 24 ore settimanali.

    5. In caso di esaurimento delle graduatorie di cui all'articolo 2 o, comunque, in carenza di aspiranti interessati, le relative supplenze annuali e temporanee fino al termine delle attivita' didattiche, vengono conferite dai dirigenti scolastici delle scuole ove si verifica la disponibilita', utilizzando le rispettive graduatorie di circolo e di istituto.

    6. Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito nella legge 20 agosto 2001, n. 333, l'individuazione del destinatario della supplenza e' operata dal dirigente dell'amministrazione scolastica territorialmente competente nel caso di utilizzazione delle graduatorie ad esaurimento e dal dirigente scolastico nel caso di utilizzazione delle graduatorie di circolo e di istituto.

    7. Il conferimento delle supplenze si attua mediante la stipula di contratti di lavoro a tempo determinato, sottoscritti dal dirigente scolastico e dal docente interessato, che hanno effetti esclusivi dal giorno dell'assunzione in servizio e termine:

    per le supplenze annuali il 31 agosto;

    per le supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche, il giorno annualmente indicato dal relativo calendario scolastico quale termine delle attivita' didattiche;

    per le supplenze temporanee l'ultimo giorno di effettiva permanenza delle esigenze di servizio.

    8. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti, in nessun caso, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge, mediante assunzione di personale docente non di ruolo.

    Avvertenza:

    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

    Note alle premesse:

    - Il testo dell'art. 4 della legge 3 maggio 1999, n.

    124, recante: �Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico� e' il seguente:

    �Art. 4 (Supplenze). - 1. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento che risultino effettivamente vacanti e disponibili entro la data del 31 dicembre e che rimangano prevedibilmente tali per l'intero anno scolastico, qualora non sia possibile provvedere con il personale docente di ruolo delle dotazioni organiche provinciali o mediante l'utilizzazione del personale in soprannumero, e sempreche' ai posti medesimi non sia stato gia' assegnato a qualsiasi titolo personale di ruolo, si provvede mediante il conferimento di supplenze annuali, in attesa dell'espletamento delle procedure concorsuali per l'assunzione di personale docente di ruolo.

    2. Alla copertura delle cattedre e dei posti di insegnamento non vacanti che si rendano di fatto disponibili entro la data del 31 dicembre e fino al termine dell'anno scolastico si provvede mediante il conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche. Si provvede parimenti al conferimento di supplenze temporanee fino al termine delle attivita' didattiche per la copertura delle ore di insegnamento che non concorrono a costituire cattedre o posti orario.

    3. Nei casi diversi da quelli previsti ai commi 1 e 2

    si provvede con supplenze temporanee.

    4. I posti delle dotazioni organiche provinciali non possono essere coperti in nessun caso mediante assunzione di personale docente non di ruolo.

    5. Con proprio decreto da adottare secondo la procedura prevista dall'art. 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto

    1988, n. 400, il Ministro della pubblica istruzione emana un regolamento per la disciplina del conferimento delle supplenze annuali e temporanee nel rispetto dei criteri di cui ai commi seguenti.

    6. Per il conferimento delle supplenze annuali e delle supplenze temporanee sino al termine delle attivita' didattiche si utilizzano le graduatorie di cui all'art. 401

    del testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1

    della presente legge.

    7. Per il conferimento delle supplenze temporanee di cui al comma 3 si utilizzano le graduatorie di circolo o di istituto. I criteri, le modalita' e i termini per la formazione di tali graduatorie sono improntati a principi di semplificazione e snellimento delle procedure con riguardo anche all'onere di documentazione a carico degli aspiranti.

    8. Coloro i quali sono inseriti nelle graduatorie permanenti di cui all'art. 401 dei testo unico, come sostituito dal comma 6 dell'art. 1 della presente legge, fatto salvo quanto previsto dall'art. 40, comma 2, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, hanno diritto, nell'ordine, alla precedenza assoluta nel conferimento delle supplenze temporanee nelle istituzioni scolastiche in cui hanno presentato le relative domande. Per gli istituti di istruzione secondaria e artistica la precedenza assoluta e' attribuita limitatamente alle classi di concorso nella cui graduatoria permanente si e' inseriti.

    9. I candidati che nei concorsi per esami e titoli per l'accesso all'insegnamento nella scuola elementare siano stati inclusi nella graduatoria di merito ed abbiano superato la prova facoltativa di accertamento della conoscenza di una o piu' lingue straniere hanno titolo alla precedenza nel conferimento delle supplenze sui posti i cui titolari provvedono all'insegnamento di una corrispondente lingua straniera.

    10. Il conferimento delle supplenze temporanee e' consentito esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio. La relativa retribuzione spetta limitatamente alla durata effettiva delle supplenze medesime.

    11. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano anche al personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA). Per il conferimento delle supplenze al personale della terza qualifica di cui all'art. 51 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto

    �Scuola�, pubblicato nel supplemento ordinario n. 109 alla

    Gazzetta Ufficiale n. 207 del 5 settembre 1995, si utilizzano le graduatorie dei concorsi provinciali per titoli di cui all'art. 554 del testo unico.

    12. Le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano altresi' al personale docente ed ATA delle accademie e dei conservatori.

    13. Restano ferme, per quanto riguarda il conservatorio di musica di Bolzano, le norme particolari in materia di conferimento delle supplenze adottate in...

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