Il conferimento della procura speciale all'avvocato stabilito ai fini della costituzione di parte civile

AutoreLuigi Tozzi
Pagine218-219
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giur
2/2014 Rivista penale
MERITO
integrato ai f‌ini della costituzione di parte civile. (d.l.vo
2 febbraio 2001, n. 96, art. 8; c.p.p., art. 78)
VERBALE DI UDIENZA
L’anno 2013 il mese settembre giorno 27 alle ore 11:52,
in Terracina davanti al Giudice Dr Pierluigi Taglienti, con
l’assistenza del sottoscritto cancelliere B/3 Ermenegildo
De Francesco, espressamente autorizzato (omissis).
Sono presenti il Pubblico Ministero Dr Rosalba Trento
l’imputato N.C. assistito dall’Avv. (omissis), sono altresì
presenti le seguenti parti: parte civile: C.R. assistita e
difesa dall’Avv. stb (omissis).
Fatto l’appello della persona offesa, del testimone, dei
periti, interpreti e consulenti tecnici, si da atto che pre-
senti i testi della parte civile ad eccezione di F.G.
Sull’accordo delle parti il giudice dispone che il verbale
di udienza sia redatto in forma riassuntiva.
L’Avv. stb (omissis) deposita atto di costituzione di par-
te civile in sostituzione (del precedente patrono di parte
civile).
Il difensore dell’imputato si oppone in quanto già rila-
sciata procura speciale al difensore che agisce d’intesa.
Inoltre non è specif‌icato che vi è revoca del precedente
difensore di parte civile.
Il Giudice da atto che vi è rinuncia in atti sulla costi-
tuzione di parte civile; sentito il P.M. che nulla oppone,
ammette la stessa ritenendola rituale ex art. 78 c.p.p.
(Omissis)
IL CONFERIMENTO
DELLA PROCURA SPECIALE
ALL’AVVOCATO STABILITO
AI FINI DELLA COSTITUZIONE
DI PARTE CIVILE
di Luigi Tozzi
All’udienza del 27 settembre 2013, a seguito della ri-
nuncia del precedente difensore della parte civile e del-
l’ingresso del nuovo difensore di f‌iducia l’avvocato stabilito
L.T., “mediante comparsa di costituzione di parte civile
con revoca del precedente difensore e contestuale rilascio
di nomina f‌iduciaria e procura speciale”, la difesa dell’im-
putato eccepiva l’inammissibilità della costituzione di par-
te civile sull’erroneo presupposto che la procura speciale
rilasciata dalla persona offesa fosse stata conferita a due
distinti difensori di f‌iducia, in violazione degli articoli 78
e 100 c.p.p. e comunque sull’impossibilità da parte dell’av-
vocato comunitario di potersi costituire parte civile.
Quindi, il Tribunale di Terracina, in composizione mo-
nocratica, veniva chiamato a pronunciarsi sulla ritualità
della costituzione di parte civile presentata dall’avvocato
stabilito L.T., difensore e procuratore speciale della perso-
na offesa, come da nomina in atti.
Contrariamente a quanto eccepito dall’imputato, il
legale della costituenda parte civile lamentava l’erroneità
dei presupposti in fatto ed in diritto dai quali traeva origi-
ne l’eccezione procedurale sollevata dal difensore del reo.
Il tribunale, rigettando l’eccezione sollevata dalla dife-
sa dell’imputato, ammetteva la costituzione di parte civile
e dichiarava aperto il dibattimento.
In ordine alle questioni procedurali sollevate dall’impu-
tato, disattese dal giudice di prime cure, con ordinanza del
27 settembre 2013, si osserva che il D.L.vo 2 febbraio 2001,
n. 96, “in attuazione della direttiva europea del 98/5/CE
volta specif‌icatamente a facilitare l’esercizio permanente
della professione di avvocato in uno Stato membro diverso
da quello in cui è stata acquistata la qualif‌ica professio-
nale (Gazz. Uff‌iciale 4 aprile 2001, n. 79, S.O.)”, oltre che
sancire il pieno diritto dell’avvocato stabilito di esercitare
la professione di avvocato, alle stesse condizioni e secondo
le stesse modalità previste per il professionista che eserci-
ta la professione in Italia, disciplina espressamente le mo-
dalità procedurali e processuali che l’avvocato integrato-
stabilito deve rispettare per poter operare correttamente
nell’ordinamento forense italiano.
Nello specif‌ico l’art. 8 del citato D.L.vo sancisce che
l’avvocato stabilito: “nell’esercizio delle attività relative
alla rappresentanza, assistenza e difesa nei giudizi civili,
penale ed amministrativi - nonché nei procedimenti disci-
plinari nei quali è necessaria la nomina di un difensore
- deve agire di intesa con un professionista abilitato ad
esercitare la professione con il titolo di avvocato, il quale
assicura i rapporti con l’autorità adita o procedente e nei
confronti della medesima e responsabile dell’osservanza
dei doveri imposti dalle norme vigenti ai difensori”.
In particolare, il secondo comma del testo normativo
di cui sopra, evidenzia che l’intesa tra il professionista
esercente la professione forense in Italia e l’avvocato inte-
grato/stabilito deve risultare da scrittura privata autenti-
cata o da dichiarazione resa da entrambi gli avvocati al
giudice adito o all’autorità procedente, anteriormente alla
costituzione della parte rappresentata, ovvero al primo
atto di difesa dell’assistito.
Tornando al caso che ci occupa, si evidenzia che la cir-
costanza che induceva in errore la difesa del reo, a som-
messo parere di chi scrive, traeva origine dalla presenza
nel corpo della comparsa di costituzione di parte civile,
oltre che della f‌irma dell’avvocato stabilito volta ad auten-
ticare la procura speciale conferita dalla persona offesa,
dalla presenza nell’atto della dichiarazione d’intesa tra il
patrono di parte civile e l’avv. N.O. - professionista abili-
tato ad esercitare la professione con il titolo di avvocato
- così come previsto dal D.L.vo del 2001, n. 96.

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