Atto costitutivo di srl con formazione del capitale sociale mediante conferimenti in denaro con sostituzione del versamento del 25% con polizza assicurativa

AutoreCinzia De Stefanis
Aggiornato alGennaio 2008

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Repertorio n. . . . Raccolta n. . . . 1

@Atto costitutivo di società a responsabilità limitata repubblica italiana

Il . . ., in . . ., nel mio studio a . . . n. . . . Innanzi a me dr. . . ., Notaio in . . ., iscritto al

Collegio Notarile del Distretto di . . ., previa concorde rinuncia, con il mio consenso, all'assistenza dei testi, sono presenti:

SOCIO PERSONA FISICA2- . . . (nome) (cognome), . . . (luogo di nascita) . . . (data di nascita), . . . (domicilio), . . . (condizione), . . . (codice fiscale), . . . (cittadinanza), . . . (regime patrimoniale della famiglia o stato libero);

SOCIO PERSONA GIURIDICA - . . . (dati del rappresentante), . . . (denominazione), . . . (sede con indicazione di comune ed indirizzo), . . . (ammontare del capitale sociale), . . . (codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese), . . . (stato di costituzione)3, . . . (nazionalità), . . . (eventuale allegazione dei poteri).

. . . omissis . . . Detti comparenti, tutti domiciliati presso le sedi delle rispettive imprese che rappresentano e della cui identità personale io notaio sono certo, convengono e stipulano quanto segue: Page 253

@Le norme di funzionamento della società a responsabilità limitata

@@Titolo I denominazione, oggetto, durata e sede

ART. 1 - DENOMINAZIONE SOCIALE 4 5

  1. Tra i comparenti è costituita una società a responsabilità limitata denominata ". . . s.r.l." o, in forma abbreviata ". . . s.r.l.".

  2. In tutti gli atti, le fatture o altri documenti della società, la denominazione sociale dovrà essere integrata con l'indicazione del montante del capitale sociale precisando la parte liberata, e dovrà essere indicato se la società è unipersonale e se è soggetta alla altrui attività di direzione e coordinamento.

    ART. 2 - SEDE LEGALE E SECONDARIE

  3. La società ha sede nel Comune di . . .,

  4. L'istituzione di nuove sedi secondarie o la soppressione oppure lo spostamento di quelle esistenti all'interno del Comune di . . . è di esclusiva competenza dell'organo amministrativo, così come lo spostamento della sede legale della società all'interno del Comune di . . . L'assemblea della società può istituire nuove sedi secondarie o portare la sede legale al di fuori del Comune di . . .

    ART. 3 - OGGETTO

  5. La società ha per oggetto: - . . .

    - . . .

  6. La società potrà svolgere tutte le altre attività commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo strumentali, accessorie, connesse, necessarie o utili per la realizzazione delle attività che costituiscono l'oggetto sociale, assumere interessenze e partecipazioni in altre società o imprese aventi per oggetto attività analoghe, affini o connesse alle proprie, sia direttamente che indirettamente, sia in Italia che all'estero, nonché rilasciare garanzie e fideiussioni a favore di terzi, il tutto purché non nei confronti del pubblico e purché tali attività non vengano svolte in misura prevalente rispetto a quelle che costituiscono l'oggetto sociale. Viene espressamente esclusa ogni attività che rientri nelle prerogative che necessitano l'iscrizione ad Albi professionali e ogni attività finanziaria vietata dalla legge tempo per tempo vigente in materia e in particolare ai sensi di quanto disposto dall'art. 113 del D.L.vo 1° settembre 1993 n. 385. La società si inibisce la raccolta del risparmio tra il pubblico e le attività previste dal D.L.vo 415/96. Page 254

    ART. 4 - DOMICILIO DEI SOCI

  7. Il domicilio dei soci, per i loro rapporti con la società, si intende quello risultante dal libro soci.

    ART. 5 - DURATA DELLA SOCIETÀ

  8. La durata della società è indeterminata.

  9. Il socio che ai sensi dell'articolo 2473, 2° comma, del c.c. intenda procedere al recesso dalla società è tenuto a comunicare la dichiarazione di recesso con un preavviso minimo di . . . (minimo sei mesi, massimo un anno).

    @@Titolo II capitale sociale, partecipazioni al capitale sociale e titoli di debito

    ART. 6 - CAPITALE SOCIALE 6

  10. Il capitale sociale è di euro . . ., suddiviso in quote ai sensi dell'art. 2468 del c.c.

  11. Il capitale sociale è stato così conferito: - socio . . . euro . . . (euro . . .)%; - socio . . . euro . . . (euro . . .)%.

  12. Il 25% del capitale sociale pari a euro . . . è stato effettuato in data. . .mediante polizza di assicurazione/fideiussione bancaria rilasciata da . . . (. . .), in conformità alle caratteristiche richieste dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data . . . (. . .) n. . . . (. . .), polizza/fideiussione che, in copia conforme all'originale, si allega sotto . . .

    ART. 7 - TITOLI DI DEBITO

  13. La società può emettere i titoli di debito di cui all'articolo 2483 del c.c. con decisione dei soci adottata con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano il . . .% (. . .) del capitale sociale.

  14. I titoli di debito possono essere sottoscritti solo da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali. In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima.

  15. La delibera di emissione dei titoli deve prevedere le condizioni del prestito e le modalità del rimborso e deve essere iscritta a cura degli Amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

    ART. 8 - TRASFERIMENTO DELLA QUOTA

  16. Le quote non sono liberamente trasferibili né per atto tra vivi né a causa di morte; i soci possono esercitare il diritto di recesso.

    ART. 9 - AUMENTO E RIDUZIONE DEL CAPITALE SOCIALE

  17. Per le decisioni di aumento e riduzione del capitale sociale si applicano gli articoli 2481 e seguenti del c.c. Page 255

  18. Salvo il caso di cui all'articolo 2482-ter del c.c., gli aumenti del capitale possono essere attuati anche mediante offerta di partecipazioni di nuova emissione a terzi; in tal caso, spetta ai soci che non hanno concorso alla decisione il diritto di recesso a norma dell'articolo 2473 del codice civile.

  19. Nel caso di riduzione per perdite che incidono sul capitale sociale per oltre un terzo, il deposito presso la sede sociale della documentazione prevista dall'articolo 2482-bis del c.c., comma secondo del codice civile, in previsione dell'assemblea ivi indicata, può essere [omesso oppure deve essere effettuato] entro (. . .) giorni.

    ART. 10 - SOCIO MOROSO

  20. Nel caso di morosità di un socio, ai sensi dell'art. 2466, secondo comma del c.c., la vendita della sua quota, in mancanza di offerte di acquisto, potrà essere effettuata all'incanto.

    ART. 11 - RECESSO DEI SOCI

  21. Il diritto di recesso spetta al socio nei casi di cui agli artt. 2473, 1 comma, e 2481-bis del c.c. e negli altri casi previsti dalla legge. Il socio può altresì recedere, qualora ne ricorrano le condizioni nei casi di cui agli artt. 2469, 2 comma e 2473, 2 comma, del c.c. Il socio può altresì recedere nei casi di seguito elencati:

    - . . .

    - . . .

  22. Il recesso è esercitabile:

    1. entro . . . giorni dalla chiusura dell'assemblea, se il socio era presente;

    2. entro . . . giorni dalla data di iscrizione della deliberazione nel Registro Imprese o dalla data di comunicazione della stessa al socio, se egli era assente all'assemblea relativa;

    3. entro . . . giorni da quello in cui è venuto a conoscenza del mutamento di fatto dell'oggetto sociale, operato dall'organo amministrativo;

    4. in qualsiasi momento nel caso di cui alla lettera e) del comma...

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