La condotta. In particolare, il reato omissivo

AutoreMassimiliano di Pirro
Pagine127-132
127
Capitolo 12
Omissione
Azione
1Reati di azione e reati di omissione
LA CONDOTTA. IN PARTICOLA-
RE, IL REATO OMISSIVO
12
La condotta La condotta penalmente rilevante è il comportamento umano previsto
dalla legge come reato. La condotta, cioè, può essere sanzionata penal-
mente soltanto se corrisponde a quella prevista dalla norma penale incrimi-
natrice (ossia, se è tipica).
La condotta può consistere in un’azione o in un’omissione. In particolare:
- l’azione è il movimento corporeo dell’uomo destinato a modif‌icare
il mondo esterno e idoneo ad offendere o a mettere in pericolo il bene
protetto dalla norma penale. L’azione può consistere in un unico atto (ad
esempio, lo schiaffo nel reato di percosse ex art. 581 c.p.) oppure in più atti
diretti a determinare un evento (ad esempio, il reato di strage, ex art. 422
c.p., richiede il compimento di più atti tali da porre in pericolo la pubblica
incolumità col f‌ine di uccidere). In entrambe le ipotesi siamo in presenza di
un’unica azione; con la precisazione, però, che se la condotta criminosa si
realizza mediante il compimento di più atti, può parlarsi di un’unica azione
soltanto se gli atti stessi sono compiuti nel medesimo contesto temporale e
sono offensivi dello stesso bene giuridico: in tal caso, infatti, “non può dirsi
interrotta un’azione e iniziata una nuova, ma i vari atti formano un tutto
unitario” (Mantovani). Se, invece, tra i vari atti trascorre un rilevante lasso
di tempo, siamo in presenza di più reati, anche se il bene offeso è identico;
è il caso, ad esempio, di chi, in più occasioni, diffonde notizie diffamatorie
per screditare una persona;
- l’omissione, invece, consiste nel non compiere l’azione che il soggetto
ha il dovere giuridico di compie re (non facere quod debetur). Il reato
omissivo, pertanto, presuppone: a) l’esistenza di una norma che impone
al soggetto di agire in un determinato modo; b) la possibilità concreta di
adempiere il dovere di fare (ad impossibilia nemo tenetur): ad esempio,
non commette il reato di omissione di soccorso il soggetto che, non sapendo
nuotare, non si tuffa in mare per soccorrere un bagnante.
Risulta evidente, quindi, che, mentre l’azione è una condotta concretamente
percepibile, consistente in un movimento corporeo della persona idoneo a
offendere un bene giuridico, l’omissione esprime un concetto puramente
normativo. Taluni hanno cercato di individuare uno sfondo naturalistico

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