Proroga dei termini per l'entrata in vigore del codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali, allegato A alla deliberazione 22 luglio 2004, n. 126/04. (Deliberazione n. 191/04).

L'AUTORITA' PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS Nella riunione del 4 novembre 2004; Visti

la legge 14 novembre 1995, n. 481 (di seguito: legge n.

481/1995); la delibera dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorita) 30 maggio 1997, n. 61/97; la delibera dell'Autorita' 22 luglio 2004, n. 126/04 (di seguito

deliberazione n. 126/04).

Considerato che

con la deliberazione n. 126/04 l'Autorita' ha approvato il Codice di condotta commerciale per la vendita di gas naturale ai clienti finali (di seguito: Codice di condotta commerciale); la delibera n. 126/04 ha fissato al 1° novembre 2004 la data di entrata in vigore del Codice di condotta commerciale e il termine entro il quale gli esercenti il servizio di vendita, con riferimento ai contratti stipulati a decorrere dal 1° gennaio 2003 che non rispondano ai requisiti di cui all'art. 11 del Codice di condotta commerciale, devono trasmettere ai propri clienti un documento informativo nel quale sono descritte le clausole contrattuali di cui al medesimo art. 11 non esplicitamente riportate nel contratto; alcuni esercenti il servizio di vendita hanno richiesto chiarimenti sul testo del Codice di condotta commerciale e segnalato l'opportunita' di consentire che l'invio del documento informativo possa avvenire anche in allegato ai documenti di fatturazione; Ritenuto che le esigenze di chiarimento possano aver ritardato le operazioni di predisposizione dei nuovi contratti e che l'opportunita' di consentire l'invio del documento informativo utilizzando...

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